IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente, «Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115 recante «Ripartizione delle  competenze»  e  l'art.  119  recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  di  attuazione
della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione  in  commercio  di
prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 8, comma 1,  concernente
le autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, in particolare l'art.  80  concernente
«Misure  transitorie»,  relativo  all'immissione  sul   mercato   dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Visto il parere espresso dalla Commissione europea della  Health  &
Consumers Directorate-General (DGSANCO) nella riunione  del  Comitato
permanente della catena alimentare e della salute animale  -  Sezione
prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011,  secondo  il
quale alle autorizzazioni provvisorie, di cui all'art.  8,  comma  1,
della direttiva 91/414/CEE  e  relativi  provvedimenti  nazionali  di
attuazione, di prodotti fitosanitari contenenti  sostanze  attive  la
cui decisione di completezza, ai  sensi  dell'art.  6,  paragrafo  3,
della direttiva 91/414/CE, e' stata  adottata  prima  del  14  giugno
2011, continuano ad applicarsi,  ex  art.  80  del  Regolamento  (CE)
1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima  e  dei  relativi
provvedimenti nazionali di attuazione; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda del 16 luglio  2011  presentata  dall'Impresa  ISK
Biosciences Europe NV, con sede legale in Pegasus Park, De  Kleetlaan
12B,  Bus   9-B   1831   Diegem   (Belgio),   diretta   ad   ottenere
l'autorizzazione provvisoria, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario
denominato PROPERTY 300 SC contenente la sostanza attiva pyriofenone; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del d.m. 9 luglio 1999, in
vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Vista  la   decisione   della   Commissione   dell'Unione   europea
2010/785/UE che riconosce, ai sensi dell'art. 6, paragrafo  3,  della
direttiva 91/414/CEE, la completezza dei fascicoli presentati per  un
esame particolareggiato  ai  fini  dell'eventuale  inserimento  della
sostanza attiva pyriofenone nell'allegato I della suddetta  direttiva
91/414/CEE; 
  Sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del d.l.vo  17
marzo 1995, n. 194  che,  nella  seduta  del  26  febbraio  2013,  ha
espresso  parere  favorevole  all'autorizzazione  del   prodotto   in
questione individuando, in particolare, il limite massimo di  residuo
di pyriofenone su uve pari 2 mg/kg ed ha dato mandato all'Ufficio  di
procedere  nell'ulteriore  corso   dell'iter   successivamente   alla
pubblicazione del  regolamento  concernete  il  LMR  per  le  colture
richieste, fatto salvo l'esito favorevole delle pertinenti verifiche; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   833/2013   della
Commissione del  30  agosto  2013  che  approva  la  sostanza  attiva
pyriofenone a norma del regolamento (CE) 1107/2009, a  decorrere  dal
1° febbraio 2014 e fino al 31 gennaio 2024, e che modifica l'allegato
al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   36/2014   della
Commissione del 16 gennaio 2014 che modifica gli allegati  II  e  III
del regolamento  (CE)  n.  396/2005  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di  alcune
sostanze attive tra cui pyriofenone in o su determinati prodotti; 
  Considerato che il suddetto regolamento fissa il limite massimo  di
residuo di pyriofenone su uve pari 2 mg/kg in linea con il limite  di
residuo definito dalla sopra citata Commissione consultiva; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del sopra citato regolamento di esecuzione
(UE) n. 833/2013 che prevede che gli Stati membri, entro il 31 luglio
2014, verifichino che i prodotti fitosanitari contenenti  pyriofenone
rispettino le condizioni  di  cui  all'allegato  del  regolamento  in
questione, escluse quelle concernenti le disposizioni  specifiche,  e
che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia  accesso  ad  un
fascicolo conforme ai  requisiti  stabiliti  dall'allegato  II  della
direttiva 94/414/CEE; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto regolamento che stabilisce al
31 luglio 2015 il termine per  il  riesame  dei  prodotti  contenenti
pyriofenone come unica sostanza attiva  in  conformita'  ai  Principi
uniformi di cui all'art. 9 del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 28 marzo 2014 con  la  quale  e'
stata   richiesta   la   presentazione   della   documentazione    di
completamento  dell'iter   autorizzativo,   ivi   compresi   i   dati
tecnico-scientifici ai fini della verifica a norma del  sopra  citato
l'art. 2, comma 1, nonche' la presentazione,  entro  il  1°  novembre
2014, del fascicolo tecnico conforme ai requisiti prescritti ai  fini
della verifica in conformita' ai suddetti Principi uniformi; 
  Vista la nota pervenuta in data 9 giugno 2014 da  cui  risulta  che
l'Impresa medesima  ha  presentato  la  richiesta  documentazione  di
completamento  dell'iter  ed  ha  comunicato  di  voler  variare   la
denominazione del prodotto in KUSABI; 
  Ritenuto di autorizzare, ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE)
1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione fino al 31  gennaio
2024,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva
pyriofenone,  ferma  restando  la  presentazione  del  sopra   citato
fascicolo  tecnico  nel  termine  indicato  e  fatto  salvo   l'esito
favorevole delle pertinenti valutazioni. 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino  al  31  gennaio
2024 l'Impresa ISK Biosciences Europe N.V, con sede legale in Pegasus
Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9-B 1831 Diegem (Belgio), e' autorizzata,
ai sensi dell'art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in
commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato  KUSABI,  con   la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  La succitata impresa e' tenuta  alla  presentazione  dei  fascicolo
tecnico nel termine di cui in premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario a norma
dell'art. 2, comma 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 833/2013,
nonche'  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e   ulteriori
disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il   prodotto   e'   confezionato    nelle    taglie    da    litri
0,2-0,25-0,5-1-2-5-10. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: 
  ISK (Ishihara Sangyo Kaisha) Ltd, in  Ishihara-Cho -  Yokkaichi-shi
Mie 510-0842 (Giappone); 
  Phyteurop, in B.P.27 Z.I. de  Champagne  -  49260  Montreuil-Bellay
(Francia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15267. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
 
    Roma, 30 giugno 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello