Art. 2 Trasmissione dei dati 1. Ai fini della compensazione del minor gettito dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i comuni di cui all'art. 1 inseriscono, entro il 15 settembre 2014, i dati relativi ai predetti terreni nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. I dati da inserire nell'apposita sezione del portale sono i seguenti: codice fiscale del/dei possessore/i del terreno. Nel caso di piu' inserimenti relativi al medesimo codice fiscale, i dati verranno aggiornati automaticamente all'ultimo inserimento; qualifica del/dei proprietario/i (IAP/CD): check box da attivare nel caso di coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola; numero di particella/particelle: indica il numero delle particelle di terreni che il/i soggetto/i possiede/possiedono nel comune; reddito dominicale catastale totale: indica il reddito complessivo di tutti i terreni che il/i soggetto/soggetti possiede/possiedono nel comune; aliquota IMU 2013 per i terreni oggetto del presente decreto; aliquota IMU 2014 per i terreni oggetto del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 2014 Il direttore generale delle finanze: La Pecorella