Art. 2 
 
 
                        Trasmissione dei dati 
 
  1. Ai fini della compensazione del minor  gettito  dei  comuni  nei
quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale
a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile non  situati  in
zone montane o di  collina,  ai  quali  e'  riconosciuta  l'esenzione
dall'IMU ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis del decreto-legge 2  marzo
2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  i  comuni
di cui all'art. 1 inseriscono, entro il 15  settembre  2014,  i  dati
relativi ai predetti terreni nell'apposita sezione  del  portale  del
federalismo fiscale. I dati da  inserire  nell'apposita  sezione  del
portale sono i seguenti: 
  codice fiscale del/dei possessore/i del terreno. Nel caso  di  piu'
inserimenti relativi al medesimo  codice  fiscale,  i  dati  verranno
aggiornati automaticamente all'ultimo inserimento; 
  qualifica del/dei proprietario/i (IAP/CD): check  box  da  attivare
nel  caso  di  coltivatore  diretto  (CD)  o  imprenditore   agricolo
professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola; 
  numero di particella/particelle: indica il numero delle  particelle
di terreni che il/i soggetto/i possiede/possiedono nel comune; 
  reddito dominicale catastale totale: indica il reddito  complessivo
di tutti i terreni che il/i soggetto/soggetti possiede/possiedono nel
comune; 
  aliquota IMU 2013 per i terreni oggetto del presente decreto; 
  aliquota IMU 2014 per i terreni oggetto del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 luglio 2014 
 
                    Il direttore generale delle finanze: La Pecorella