(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modifiche  al  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
               origine controllata dei vini «Prosecco» 
 
    Gli articoli 4, 5 e 6 sono modificati come segue. 
Articolo 4 - Norme per la viticoltura - il comma 6 e' sostituito  con
il seguente testo: 
    «6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini  di
cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 18  per  ettaro
di vigneto a coltura specializzata. A detto limite, anche  in  annate
eccezionalmente  favorevoli,  la   resa   dovra'   essere   riportata
attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione  non
superi del 20% il limite medesimo. Tale quota di prodotto non puo' in
ogni caso essere destinata alla  produzione  di  vini  a  indicazione
geografica tipica con riferimento al nome della varieta' Glera oppure
a vino spumante varietale sempre con il nome della medesima varieta'.
Inoltre le regioni  Veneto  e  Friuli-Venezia  Giulia,  su  richiesta
motivata del Consorzio di  tutela  e  sentite  le  organizzazioni  di
categoria   interessate,   prima   della   vendemmia,   con    propri
provvedimenti,  da  adottare  di   concerto   con   univoci   criteri
tecnico-amministrativi,   possono   stabilire    ulteriori    diverse
utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve. 
    Le  regioni  Veneto  e  Friuli-Venezia  Giulia  su  proposta  del
Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di
categoria   interessate,   prima   della   vendemmia,   con    propri
provvedimenti,  da  adottare  di   concerto   con   univoci   criteri
tecnico-amministrativi,  possono,  altresi',  stabilire   un   limite
massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini
a denominazione di origine controllata "Prosecco" inferiore a  quello
fissato dal presente disciplinare. Le  regioni  sono  tenute  a  dare
comunicazione  delle  disposizioni  adottate  al  Ministero  per   le
politiche agricole alimentari e forestali.». 
Articolo 5 - Norme per la vinificazione - il comma  5  e'  sostituito
con il seguente testo: 
    «5. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70%. Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma  non
oltre il 80%, l'eccedenza non avra'  diritto  alla  denominazione  di
origine. Tale  quota  di  prodotto  non  puo'  in  ogni  caso  essere
destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con
riferimento al nome della  varieta'  Glera  oppure  a  vino  spumante
varietale sempre con il nome della medesima varieta'. Qualora la resa
uva/vino superi il  80%  decade  il  diritto  alla  denominazione  di
origine controllata per tutto il prodotto.». 
Articolo 6 -  Caratteristiche  al  consumo  -  L'intero  articolo  e'
sostituito con il seguente testo: 
    «1. I vini di cui all'art. 1, all'atto della loro  immissione  al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
      "Prosecco": 
    colore: giallo paglierino; 
    odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; 
    sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; 
    acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l; 
      "Prosecco" spumante: 
    colore: giallo paglierino piu' o  meno  intenso,  brillante,  con
spuma persistente; 
    odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; 
    sapore: da brut a demi-sec, fresco e caratteristico; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 
    acidita' totale minima: 4,5 g/l 
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l; 
      "Prosecco" frizzante: 
    colore: giallo paglierino piu' o  meno  intenso,  brillante,  con
evidente sviluppo di bollicine; 
    odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; 
    sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; 
    acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 
    Nella tipologia prodotta tradizionalmente  per  fermentazione  in
bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura. In tal  caso  e'
obbligatorio riportare in etichetta la dicitura  "rifermentazione  in
bottiglia". Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino
e l'acidita' totale minima sono le seguenti: 
      odore: gradevole e  caratteristico  con  possibili  sentori  di
crosta di pane e lievito; 
      sapore: secco, frizzante, fruttato  con  possibili  sentori  di
crosta di pane e lievito; 
      acidita' totale minima: 4,0 g/l.».