Allegato Modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» Gli articoli 4, 5 e 6 sono modificati come segue. Articolo 4 - Norme per la viticoltura - il comma 6 e' sostituito con il seguente testo: «6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 18 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Tale quota di prodotto non puo' in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varieta' Glera oppure a vino spumante varietale sempre con il nome della medesima varieta'. Inoltre le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve. Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono, altresi', stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Prosecco" inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.». Articolo 5 - Norme per la vinificazione - il comma 5 e' sostituito con il seguente testo: «5. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma non oltre il 80%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine. Tale quota di prodotto non puo' in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varieta' Glera oppure a vino spumante varietale sempre con il nome della medesima varieta'. Qualora la resa uva/vino superi il 80% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.». Articolo 6 - Caratteristiche al consumo - L'intero articolo e' sostituito con il seguente testo: «1. I vini di cui all'art. 1, all'atto della loro immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Prosecco": colore: giallo paglierino; odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l; "Prosecco" spumante: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con spuma persistente; odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; sapore: da brut a demi-sec, fresco e caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l; "Prosecco" frizzante: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine; odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura. In tal caso e' obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "rifermentazione in bottiglia". Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidita' totale minima sono le seguenti: odore: gradevole e caratteristico con possibili sentori di crosta di pane e lievito; sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito; acidita' totale minima: 4,0 g/l.».