Art. 2 
 
  La nuova misura dei diritti aeroportuali  e'  riportata,  per  ogni
singolo aeroporto, nell'allegato A, che forma  parte  integrante  del
presente decreto, e decade qualora non sia presentata, da  parte  dei
concessionari, completa istanza di stipula del contratto di programma
entro il termine del 31 maggio 2014.