Art. 3 
 
 
Modalita', contenuti e termini  di  presentazione  delle  istanze  di
                    accesso al credito d'imposta 
 
  1. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  fatto  salvo  quanto
stabilito al comma 2, comunica annualmente, con avviso pubblicato nel
sito www.mise.gov.it, l'avvio della procedura di  trasmissione  delle
istanze e il termine  della  stessa  per  esaurimento  delle  risorse
disponibili. 
  2. In fase di prima applicazione, le istanze di accesso al  credito
d'imposta riferite ai costi sostenuti per le assunzioni  nel  periodo
dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre  2012  possono  essere  presentate,
tramite la procedura informatica di cui al comma 3, dal 15  settembre
2014 fino al 31 dicembre 2014. Dal 10  gennaio  2015  possono  essere
presentate le istanze riferite ai costi sostenuti per  le  assunzioni
nell'anno 2013 e  dal  10  gennaio  2016  quelle  relative  ai  costi
sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014. 
  3.  Le  istanze,  firmate  digitalmente,  sono  presentate  in  via
esclusivamente   telematica,   tramite   la   procedura   informatica
accessibile dal sito www.cipaq@mise.gov.it. 
  4.  L'accesso   alla   piattaforma   utilizzata   dalla   procedura
informatica di cui al comma 2 prevede l'identificazione  dell'impresa
tramite  codice  fiscale  e  l'autenticazione   tramite   credenziali
informatiche inviate all'indirizzo di posta  elettronica  certificata
(PEC) dell'impresa rilevabile dal Registro delle imprese. 
  5. La piattaforma informatica e' articolata in tre distinte sezioni
di accesso, una generale e le restanti due relative, rispettivamente,
alle riserve di cui ai commi  5  e  6  dell'articolo  3  del  decreto
interministeriale 23 ottobre 2013 citato nelle premesse.  La  sezione
generale e' accessibile a tutte le imprese, indistintamente,  per  la
concessione del credito d'imposta nell'importo massimo di  200.000,00
euro, fino all'esaurimento  delle  risorse  disponibili.  Le  imprese
start-up innovative e gli incubatori certificati nonche'  le  imprese
con sede o unita' locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e  29
maggio 2012 possono accedere  sia  alla  sezione  generale,  sia,  in
alternativa,  alla  sezione  relativa  alla  riserva  di   rispettiva
competenza. 
  6. I contenuti delle istanze di accesso al credito  d'imposta  sono
riportati negli schemi allegati al presente decreto sub A,  B,  e  C.
L'allegato A e' riferito alle  istanze  da  presentare  alla  sezione
generale;  l'allegato  B  e'  relativo  alle  istanze  delle  imprese
start-up innovative e degli incubatori  certificati  a  valere  sulla
specifica riserva;  l'allegato  C  e'  relativo  alle  istanze  delle
imprese con sede o unita' locali nei territori colpiti dal sisma  del
20 e 29 maggio 2012 a valere sulla specifica  riserva.  Negli  schemi
allegati al presente decreto  i  dati  considerati  obbligatori  sono
identificati con l'asterisco.  Tali  dati,  pertanto,  devono  essere
obbligatoriamente inseriti nel formulario presente nella  piattaforma
informatica e la loro assenza non consente l'inoltro  della  domanda.
L'istanza e' generata automaticamente dalla  piattaforma  informatica
al termine della procedura di inserimento  dei  dati  e  della  firma
digitale da parte del richiedente. 
  7. Il richiedente deve allegare all'istanza, in formato  ".p7m",  i
titoli accademici previsti al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo
24  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134.  Deve  altresi'
allegare,  nel  medesimo  formato,  il  documento  di  certificazione
contabile di cui all'articolo 4 del presente decreto. 
  8. In fase di inserimento dei dati nel formulario  on  line  e  per
ognuna delle sezioni in cui e' articolata la piattaforma informatica,
sono comunicate le risorse  ancora  disponibili  per  l'accoglimento.
All'esaurimento delle risorse disponibili, la piattaforma informatica
da' evidenza della predetta condizione e non consente la trasmissione
telematica. 
  9. La piattaforma informatica processa le  istanze  di  accesso  al
credito d'imposta secondo  l'ordine  cronologico  di  trasmissione  e
trasmette con posta elettronica certificata (PEC) il provvedimento di
concessione del credito d'imposta. 
  10. Le istanze pervenute fuori  dei  termini,  iniziali  e  finali,
indicati, cosi' come le  istanze  redatte  o  inviate  con  modalita'
difformi da quelle previste dal presente articolo non sono  prese  in
considerazione.