Art. 3 Modalita', contenuti e termini di presentazione delle istanze di accesso al credito d'imposta 1. Il Ministero dello sviluppo economico, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, comunica annualmente, con avviso pubblicato nel sito www.mise.gov.it, l'avvio della procedura di trasmissione delle istanze e il termine della stessa per esaurimento delle risorse disponibili. 2. In fase di prima applicazione, le istanze di accesso al credito d'imposta riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 possono essere presentate, tramite la procedura informatica di cui al comma 3, dal 15 settembre 2014 fino al 31 dicembre 2014. Dal 10 gennaio 2015 possono essere presentate le istanze riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013 e dal 10 gennaio 2016 quelle relative ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014. 3. Le istanze, firmate digitalmente, sono presentate in via esclusivamente telematica, tramite la procedura informatica accessibile dal sito www.cipaq@mise.gov.it. 4. L'accesso alla piattaforma utilizzata dalla procedura informatica di cui al comma 2 prevede l'identificazione dell'impresa tramite codice fiscale e l'autenticazione tramite credenziali informatiche inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa rilevabile dal Registro delle imprese. 5. La piattaforma informatica e' articolata in tre distinte sezioni di accesso, una generale e le restanti due relative, rispettivamente, alle riserve di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto interministeriale 23 ottobre 2013 citato nelle premesse. La sezione generale e' accessibile a tutte le imprese, indistintamente, per la concessione del credito d'imposta nell'importo massimo di 200.000,00 euro, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati nonche' le imprese con sede o unita' locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 possono accedere sia alla sezione generale, sia, in alternativa, alla sezione relativa alla riserva di rispettiva competenza. 6. I contenuti delle istanze di accesso al credito d'imposta sono riportati negli schemi allegati al presente decreto sub A, B, e C. L'allegato A e' riferito alle istanze da presentare alla sezione generale; l'allegato B e' relativo alle istanze delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati a valere sulla specifica riserva; l'allegato C e' relativo alle istanze delle imprese con sede o unita' locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 a valere sulla specifica riserva. Negli schemi allegati al presente decreto i dati considerati obbligatori sono identificati con l'asterisco. Tali dati, pertanto, devono essere obbligatoriamente inseriti nel formulario presente nella piattaforma informatica e la loro assenza non consente l'inoltro della domanda. L'istanza e' generata automaticamente dalla piattaforma informatica al termine della procedura di inserimento dei dati e della firma digitale da parte del richiedente. 7. Il richiedente deve allegare all'istanza, in formato ".p7m", i titoli accademici previsti al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Deve altresi' allegare, nel medesimo formato, il documento di certificazione contabile di cui all'articolo 4 del presente decreto. 8. In fase di inserimento dei dati nel formulario on line e per ognuna delle sezioni in cui e' articolata la piattaforma informatica, sono comunicate le risorse ancora disponibili per l'accoglimento. All'esaurimento delle risorse disponibili, la piattaforma informatica da' evidenza della predetta condizione e non consente la trasmissione telematica. 9. La piattaforma informatica processa le istanze di accesso al credito d'imposta secondo l'ordine cronologico di trasmissione e trasmette con posta elettronica certificata (PEC) il provvedimento di concessione del credito d'imposta. 10. Le istanze pervenute fuori dei termini, iniziali e finali, indicati, cosi' come le istanze redatte o inviate con modalita' difformi da quelle previste dal presente articolo non sono prese in considerazione.