(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA 
                «GRAPPA VENETA» O «GRAPPA DEL VENETO» 
 
    1.  Denominazione  della  bevanda   spiritosa   con   indicazione
geografica: «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto». 
    Categoria della bevanda  spiritosa  con  indicazione  geografica:
acquavite di vinaccia. 
    La denominazione di «Grappa Veneta»  o  «Grappa  del  Veneto»  e'
riservata esclusivamente all'acquavite  di  vinaccia  ottenuta  dalla
distillazione  diretta  di  materie  prime   in   ottimo   stato   di
conservazione ricavate da uve prodotte e  vinificate  nel  territorio
regionale, distillata e imbottigliata in impianti situati nel Veneto. 
    2. Descrizione della bevanda spiritosa: 
      a) caratteristiche fisiche, chimiche e/o  organolettiche  della
categoria: 
        e' ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate
direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua; 
        alle vinacce puo' essere aggiunta una quantita' di fecce  non
superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate; 
        la quantita' di  alcole  proveniente  dalle  fecce  non  puo'
superare il 35% della quantita' totale di alcole nel prodotto finito; 
        la distillazione e' effettuata in presenza  delle  vinacce  a
meno di 86% vol.; 
        e' autorizzata  la  ridistillazione  alla  stessa  gradazione
alcolica; 
        ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl
di alcole a 100% vol. e un tenore massimo di metanolo di  1.000  g/hl
di alcole a 100% vol.; 
        non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o  non
diluito; 
        non e' aromatizzata; cio' non esclude i metodi di  produzione
tradizionali individuati alla successiva lettera d); 
        puo' contenere caramello aggiunto come colorante solo per  la
«Grappa Veneta» sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi,  secondo
disposizioni comunitarie e nazionali vigenti; 
      b) caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa  rispetto
alla categoria cui appartiene: 
        tenore di sostanze volatili diverse dagli  alcoli  etilico  e
metilico non inferiore a 140 g/hl  di  alcole  a  100  per  cento  in
volume; 
        il titolo alcolometrico volumico minimo e' di 40% vol.; 
      c)  zona  geografica  interessata:  l'intero  territorio  della
regione Veneto; 
      d) metodo di produzione della  bevanda  spiritosa:  la  «Grappa
veneta»  o  «Grappa  del  Veneto»  e'  ottenuta  per   distillazione,
direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta  di  acqua
nell'alambicco,  di  vinacce  fermentate  o   semifermentate.   Nella
produzione della grappa e'  consentito  l'impiego  di  fecce  liquide
naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di  vinacce
utilizzate. La quantita' di alcole proveniente dalle fecce  non  puo'
superare il 35  per  cento  della  quantita'  totale  di  alcole  nel
prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali di vino  puo'
avvenire mediante l'aggiunta  delle  fecce  alle  vinacce  prima  del
passaggio in distillazione, o mediante  disalcolazione  in  parallelo
della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela
delle due flemme, o mediante disalcolazione separata delle vinacce  e
delle flemme e successivo invio  diretto  alla  distillazione.  Dette
operazioni devono essere effettuate  nella  medesima  distilleria  di
produzione.   La   distillazione   delle   vinacce    fermentate    o
semifermentate, in  impianto  continuo  o  discontinuo,  deve  essere
effettuata a meno di 86 per cento in volume.  Entro  tale  limite  e'
consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei
limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri  vidimati  in
cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il  tenore  alcolico
delle vinacce, delle fecce liquide  naturali  di  vino  avviate  alla
distillazione, nonche' delle flemme,  nel  caso  in  cui  l'avvio  di
queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente  alla
loro produzione. 
    Nella preparazione della «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto» e'
consentita l'aggiunta di: 
      piante aromatiche o loro parti, nonche'  frutta  o  loro  parti
secondo i metodi di produzione  tradizionali;  zuccheri,  nel  limite
massimo di 20 grammi per litro, espresso  in  zucchero  invertito  in
conformita' alle definizioni di cui al punto 3, lettere da  a)  a  c)
dell'Allegato I del Regolamento CE n.110/2008; 
      caramello, solo per  la  grappa  sottoposta  ad  invecchiamento
almeno dodici mesi, secondo le disposizioni comunitarie  e  nazionali
vigenti. 
    Nella  denominazione  di  vendita  della  «Grappa»  deve   essere
riportata l'indicazione di piante aromatiche o  loro  parti,  nonche'
frutta o loro parti, se utilizzate. 
    La «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto» puo'  essere  sottoposta
ad invecchiamento in botti, tini e altri recipienti di  legno.  Nella
presentazione e nella promozione  e'  consentito  l'uso  dei  termini
«vecchia» o «invecchiata»  per  la  «Grappa  veneta»  o  «Grappa  del
Veneto» sottoposta ad invecchiamento,  in  recipienti  di  legno  non
verniciati ne' rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici  mesi
in regime si sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio
Veneto. Sono consentiti i normali trattamenti  di  conservazione  del
legno dei  recipienti.  E'  consentito  altresi'  l'uso  dei  termini
«riserva» o «stravecchia»  per  la  «Grappa  veneta»  o  «Grappa  del
Veneto» invecchiata almeno 18 mesi. Puo' essere specificata la durata
dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi; 
      e) elementi che dimostrano il legame con l'ambiente  geografico
o con l'origine geografica:  nel  territorio  regionale  veneto,  che
ospita produzioni vitivinicole di pregio, si e' sviluppata nel  corso
dei secoli  un'intensa  attivita'  di  distillazione  che  ha  saputo
conservare ancor oggi il suo carattere artigianale. La  distillazione
delle vinacce inizia nel Veneto tra il 1200 e il 1300, quando Venezia
risultava un importante esportatore di vino, acquavite di vino  e  di
acquavite di vinacce che  venivano  commercializzati  prevalentemente
verso i paesi del nord Europa e dell'Oriente.  La  grappa  era  usata
essenzialmente a fini terapeutici  contro  la  peste  e  la  gotta  e
l'opera «De  arte  confetionis  acquae  vitae»  del  medico  padovano
Michele  Savonarola  nel  1400,  era  punto  di  riferimento  per   i
distillatori che volevano perfezionare la loro tecnica. La produzione
della grappa in Veneto era riservata ai farmacisti e ai  medici:  nel
1601 sorse a Venezia la «Congrega dell'Universita' degli Acquavitai»,
riservata solo a chi avesse superato l'esame  di  «Protomedicato»  ed
era in possesso del certificato di «Maestro Distillatore» dopo  lungo
tirocinio  nell'esercizio  della  professione.  Si  presume  che   la
distillazione delle  vinacce  si  sia  sviluppata  soprattutto  nelle
campagne  venete  quando  le  famiglie  contadine,  per   necessita',
aguzzando l'ingegno, spesso creavano  propri  alambicchi  di  fortuna
tramite i  quali  si  ottenevano,  in  modo  molto  economico,  altro
«spirito di vino», utilizzando i residui della pigiatura  delle  uve.
Questa  pratica  ha  sicuramente  portato  all'utilizzo  sempre  piu'
diffuso del termine  «graspa»  per  identificare  quest'acquavite  di
vinaccia che iniziava  ad  essere  utilizzata  in  modo  sempre  piu'
diffuso come bevanda e non piu' solo come rimedio medicamentoso.  Dal
1876 con la nascita  a  Conegliano  Veneto  della  «Regia  scuola  di
viticoltura ed enologia», la Grappa veneta fu oggetto  di  ricerca  e
miglioramento  qualitativo  anche   grazie   alla   messa   a   punto
dell'alambicco a fuoco diretto, diventato l'elemento  caratterizzante
della Grappa veneta. 
    Oggi il Veneto e' la regione in  cui  si  concentrano  un  grande
numero di distillerie, con carattere  prevalentemente  artigianale  e
famigliare, depositarie di un patrimonio di conoscenze e segreti  del
'far la grappa' che derivano dalle esperienze delle  generazioni  che
si sono avvicendate  in  questo  duro  ed  appassionante  lavoro.  Il
miglioramento delle tecniche  di  distillazione  e  di  conservazione
delle vinacce ha  permesso  di  ampliare  e  migliorare  sempre  piu'
l'offerta della Grappa veneta che oggi viene apprezzata non solo  per
la tradizionale ricchezza e vivacita' del suo carattere, ma anche per
l'armonia e l'equilibrio complessivo. Nel 1964, a  Treviso,  e'  nato
l'Istituto grappa veneta, per valorizzare  e  tutelare  la  tipicita'
della Grappa veneta; 
      f)  condizioni  da  rispettare   in   forza   di   disposizioni
comunitarie e/o nazionali e/o regionali: decreto del Presidente della
Repubblica  16  luglio  1997,  n.  297;   circolari   del   Ministero
dell'industria  del  commercio  e  dell'artigianato  n.  163  del  20
novembre 1998 e n. 166 del 12 marzo 2001; 
      g)  termini  aggiuntivi  all'indicazione  geografica  e   norme
specifiche in materia di etichettatura. 
    La «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto», deve essere etichettata
in conformita' al decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  109,  e
successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi: 
      il termine «Grappa Veneta» o «Grappa del  Veneto»  puo'  essere
completato dal riferimento: 
        a) al  nome  di  un  vitigno  qualora  siano  ottenute  dalla
distillazione di materie prime provenienti per almeno l'85 per  cento
in peso dalla vinificazione di uve  ottenute  dalla  coltivazione  di
tale vitigno; 
        b) a non piu' di due  vitigni,  qualora  sia  stata  ottenute
dalla distillazione di materie prime  interamente  provenienti  dalla
vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni, che
devono  essere  menzionati   in   etichetta   in   ordine   ponderale
decrescente. Non e' consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in
misura inferiore al 15 per cento in peso; 
        c) al nome di un vino DOC, DOCG e  IGT,  qualora  le  materie
prime provengono da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in
tal caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC,  DOCG  e
IGT) - (DO, IGP) sia in sigle che per esteso. 
        d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo,  e  al
tipo di alambicco. 
    Per  le  grappe  che   rispondono   contemporaneamente   a   piu'
riferimenti di cui ai precedenti punti a),  b)  e  c)  deve  comunque
essere utilizzata una sola denominazione di vendita. 
    Per le grappe  di  cui  ai  precedenti  punti  a),  b)  e  c)  la
provenienza delle materie prime deve essere comprovata mediante l'uso
di registri vidimati in cui siano  riportati  i  dati  relativi  alla
denominazione delle varieta' dei vitigni utilizzati,  alle  quantita'
acquistate, alle quantita' giornaliere utilizzate e alle quantita' di
prodotti finiti ottenuti espresse in anidro e in idrato; 
      h) nome e indirizzo del richiedente:  Istituto  Grappa  veneta,
piazza Borsa - 31100 Treviso.