IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Visto l'art. 243-quinquies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), introdotto dal decreto legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2072, n.213, il quale prevede che per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'art. 143 del TUOEL, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, puo' richiedere una anticipazione di cassa da destinare, nel limite massimo di 200 euro per abitante, esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili; Visti, altresi', i commi 3 e 4, dello stesso art. 243-quinquies, con i quali e' previsto che l'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui, a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUEL e che il medesimo decreto ministeriale stabilisce, altresi', le modalita' per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata l'anticipazione; Viste le richieste presentate dalle Commissioni straordinarie dei comuni riportati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, ai sensi del sopracitato art. 243-quinquies, per il riconoscimento di un'anticipazione di cassa, nel limite massimo concedibile, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili, nei termini e con le modalita' previste dai commi 3 e 4 del suddetto art. 243-quinquies; Ritenuto dover stabilire con il presente decreto anche i criteri per l'assegnazione a ciascun ente dell'anticipazione richiesta, nei limiti della misura massima di 20 milioni di euro; Ritenuto di prevedere, rispetto al periodo di restituzione massimo di 10 anni fissato nel richiamato 243-ter, un periodo di cinque anni, per assicurare che la restituzione stessa si esaurisca nel corso della consiliatura successiva alla gestione commissariale; Considerata la popolazione residente al 31 dicembre 2012 nei comuni di cui all' allegato A, sulla base dei dati ISTAT ivi riportati; Ritenuto di dover stabilire con il presente decreto, ai sensi dell'art. 243-quinquies, comma 3, del TUEL, le modalita' per la restituzione dell'anticipazione straordinaria; Decreta: Art. 1 Concessione anticipazione di cassa 1. Ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, e' concessa un'anticipazione di cassa a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti di 20 milioni di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili.