IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni  per  il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144»; 
  Vista la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  «Riordino  del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia» ed in particolare  l'art.
1, commi 46 e 47, che disciplinano la fornitura di  gas  naturale  ai
clienti finali con consumi inferiori o pari a 200.000 standard  metri
cubi annui di gas naturale che, anche temporaneamente, sono privi  di
un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali  non  si  e'
ancora sviluppato  un  mercato  concorrenziale  nell'offerta  di  gas
naturale; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 2,  che  prevede,  fra
l'altro, che l'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  ed  il
sistema idrico (di seguito Autorita') si possa avvalere  del  Gestore
dei  servizi  elettrici  Spa  e  dell'Acquirente  Unico  Spa  per  il
rafforzamento delle attivita' di tutela dei consumatori di energia; 
  Visto il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE» nel seguito «decreto legislativo»; 
  Visto l'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, come modificato dall'art. 7, comma 1,  del  decreto  legislativo
che prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo  economico,
anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8, della legge
23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri  e  le
modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito  del  servizio
di ultima istanza, a condizioni che  incentivino  la  ricerca  di  un
nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e  i  clienti
non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno,
nonche' per le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico  tra
cui ospedali, case di cura e di  riposo,  carceri,  scuole,  e  altre
strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita'  riconosciuta
di assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non  si  e'
ancora sviluppato  un  mercato  concorrenziale  nell'offerta  di  gas
naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004,
n. 239; 
  Visto l'art. 22, comma 4, lettera c)  del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto
legislativo che prevede che, qualora un cliente finale connesso  alla
rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas  naturale  e
non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di  ultima
istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente debba
garantire  il  bilanciamento  della  propria  rete  in  relazione  al
prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la
sua disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni  definite
dall'Autorita'   che   deve   altresi'   garantire   all'impresa   di
distribuzione una  adeguata  remunerazione  dell'attivita'  svolta  a
copertura dei costi sostenuti; 
  Vista la  deliberazione  ARG/gas  99/11,  con  cui  l'Autorita'  ha
introdotto disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del
gas naturale con particolare riferimento alle modalita' di acquisto e
perdita  della  responsabilita'   dei   prelievi,   alla   disciplina
dell'inadempimento del cliente finale alle  proprie  obbligazioni  di
pagamento (c.d. morosita') e al completamento  dell'assetto  previsto
in materia di servizi di ultima istanza, disciplinando  tra  l'altro,
ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto
legislativo, il servizio  di  default,  finalizzato  a  garantire  il
bilanciamento della rete di distribuzione in relazione ai prelievi di
gas naturale effettuati direttamente dal cliente finale, privo di  un
fornitore,  titolare  del  punto  di  riconsegna  per  il  quale  non
ricorrano i presupposti per l'attivazione  del  fornitore  di  ultima
istanza, o ne sia comunque impossibile l'attivazione; 
  Vista  la  deliberazione  241/2013/R/GAS  dell'Autorita'   che   ha
riformato, tra l'altro, la disciplina  del  servizio  di  default  di
distribuzione; 
  Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9
agosto 2013, n. 98, che ha limitato  ai  soli  clienti  domestici  il
diritto  alla  determinazione  del  prezzo  di  riferimento  del  gas
naturale definito dall'Autorita'; 
  Vista la delibera n. ARG/gas 64/09 dell'Autorita' ed il particolare
l'allegato  A  recante  «Approvazione  del  Testo   integrato   delle
attivita' di vendita al dettaglio di gas naturale e  gas  diversi  da
gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane», di seguito TIVG,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio
2011, del 3 agosto 2012 e del 4 agosto 2013 recanti, rispettivamente,
«Individuazione dei fornitori di ultima istanza per gli anni  termici
2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014»; 
  Considerato che il nuovo assetto in materia di  servizi  di  ultima
istanza prevede che  la  garanzia  della  continuita'  dei  prelievi,
effettuati in condizioni di sicurezza, da parte  del  cliente  finale
che si trovi nella  condizione  di  non  avere  un  fornitore,  possa
avvenire attraverso il servizio di  fornitura  di  ultima  istanza  o
attraverso il servizio di default e che le condizioni di  accesso  ai
due servizi debbano essere delineate con l'obiettivo  di  minimizzare
gli  oneri  complessivi  per  il  sistema  nonche'  di  mantenere   i
meccanismi incentivanti per le attivita' svolte dai diversi  soggetti
coinvolti; 
  Considerato che situazioni di prelievo di gas naturale del  cliente
finale  in  assenza  di  fornitore  possono  verificarsi   anche   in
conseguenza della risoluzione del relativo contratto di fornitura  da
parte del  soggetto  venditore  per  morosita'  del  cliente,  ed  in
particolare: 
    a) nei casi di morosita' del cliente finale  titolare  di  uno  o
piu'  punti  di  riconsegna  disalimentabili,  la   risoluzione   del
contratto di fornitura, secondo la regolazione  dell'Autorita',  puo'
avvenire  solo  successivamente  all'espletamento,   da   parte   del
venditore, della disciplina volta alla sospensione del medesimo punto
di riconsegna e, conseguentemente, situazioni di prelievo diretto del
cliente si verificano nei casi in cui l'impresa di distribuzione  non
e' riuscita a sospendere il punto di riconsegna, ad esempio in quanto
non e' stato possibile accedere al misuratore, e quindi  l'intervento
di chiusura del punto di riconsegna non e'  risultato  fattibile;  in
tali casi, l'attivazione del  servizio  di  default  costituisce  una
maggiore garanzia per il sistema in ordine all'effettiva e tempestiva
disalimentazione  fisica  del  punto  di  prelievo,  atteso  che   la
responsabilita' della tempestiva disalimentazione fisica del punto di
prelievo  e'  in  capo  all'impresa  di   distribuzione   nell'ambito
dell'erogazione del suddetto servizio; 
    b) nei casi di morosita' del cliente finale  titolare  di  uno  o
piu' punti di riconsegna non disalimentabili, corrispondenti a  punti
di prelievo nella titolarita' di  utenze  relative  ad  attivita'  di
servizio pubblico, la risoluzione del contratto di fornitura non puo'
essere subordinata  alla  sospensione  del  punto  di  prelievo,  non
essendo essa possibile date le caratteristiche dell'utenza stessa; in
tali casi viene meno l'esigenza di garantire l'effettiva e tempestiva
disalimentazione del punto di riconsegna, ma si pone invece quella di
gestire in modo efficiente il rapporto commerciale con il cliente non
disalimentabile fino a quando quest'ultimo non avra' trovato un nuovo
fornitore;  quest'ultima  esigenza  e'   stata   disciplinata   dalle
disposizioni di cui all'art. 1, comma 3,  del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico del 3 agosto 2012 citato in premessa che  ha
previsto l'applicazione del servizio di  ultima  istanza  a  tutti  i
clienti finali non disalimentabili che si trovino senza un  fornitore
per qualsiasi causa; 
  Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  permettere   il   funzionamento
efficiente del  sistema  del  gas  naturale,  prevedere  che  abbiano
diritto a beneficiare del servizio di ultima istanza: 
    a) i clienti finali disalimentabili che ne abbiano diritto e che,
per cause indipendenti dalla propria  volonta',  risultino  privi  di
fornitore; 
    b) i clienti finali non disalimentabili che, per qualsiasi causa,
si trovino senza un fornitore; 
  Considerato  che,  la  previsione  di  estendere  il  servizio   di
fornitura  di  ultima  istanza  a  tutti   i   clienti   finali   non
disalimentabili comporta l'attivazione del servizio anche nei casi di
morosita' di tali clienti, e cio' presenta elementi che  eccedono  il
rischio  proprio  dell'attivita'  di  vendita  del  gas  naturale  in
relazione alla natura non disalimentabile della fornitura; 
  Ritenuto opportuno, al fine di conseguire  un  quadro  di  maggiore
stabilita' della regolazione, che il servizio di ultima  istanza  sia
disciplinato per due anni termici consecutivi e che quindi,  per  gli
anni termici 2014-2015 e 2015-2016: 
    a)  sia   confermata   l'introduzione   di   un   meccanismo   di
reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai  fornitori  di
ultima   istanza   connessi   alla   morosita'   dei   clienti    non
disalimentabili; 
    b) la selezione dei soggetti  fornitori  il  servizio  di  ultima
istanza  sia  svolta  dall'Acquirente  Unico  Spa  con  procedure  ad
evidenza pubblica disciplinate dall'Autorita'; 
    c) con modalita' da stabilire con successivo decreto, il servizio
di ultima istanza possa essere esteso anche nelle aree ove non si  e'
sviluppata una adeguata concorrenza nel mercato del gas naturale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  come  modificato  dall'art.  7,
comma 1 del decreto legislativo, stabilisce indirizzi  nei  confronti
dell'Autorita' al fine di individuare i criteri e le modalita' per la
fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima  istanza
per  gli  anni  termici  2014-2015  e  2015-2016  a  condizioni   che
incentivino la ricerca di un nuovo fornitore. 
  2. Il servizio di ultima istanza di cui al comma 1  consiste  nella
fornitura di gas naturale ai seguenti clienti finali che si  trovano,
anche temporaneamente, senza fornitore: 
    a) per motivi indipendenti dalla  loro  volonta';  detti  clienti
finali sono i clienti civili e non civili con consumo non superiore a
50.000 metri cubi all'anno di gas naturale; 
    b) per qualsiasi causa; detti clienti finali sono i  titolari  di
utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui  ospedali,
case di  cura  e  di  riposo,  carceri,  scuole,  e  altre  strutture
pubbliche  e  private  che  svolgono  un'attivita'  riconosciuta   di
assistenza, anche con consumi superiori a 50.000 metri cubi  all'anno
di gas naturale. 
  3.  L'Autorita'  provvede  a  definire  opportuni   meccanismi   di
reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai  fornitori  di
ultima   istanza   connessi   alla   morosita'   dei   clienti    non
disalimentabili di cui al comma 2, lettera b). 
  4. Con successivo decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico
sono emanati indirizzi all'Autorita' volti a disciplinare l'ambito  e
le modalita' di erogazione del  servizio  di  ultima  istanza  per  i
clienti finali ubicati nelle aree geografiche ove non  si  e'  ancora
sviluppato un mercato concorrenziale dell'offerta di gas naturale, ai
sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.