Art. 2 
 
 
           Soggetti obbligati e modalita' di comunicazione 
 
  1.  Le  comunicazioni  di  assunzione,  trasformazione,  proroga  e
cessazione  concernenti  i  lavoratori  assunti  congiuntamente  sono
effettuate al Centro per l'impiego ove e' ubicata la sede  di  lavoro
per il tramite del il modello Unilav gia'  disciplinato  con  decreto
del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  30  ottobre  2007
concernente le Comunicazioni obbligatorie. 
  2. Le comunicazioni di cui al  precedente  comma  1  concernenti  i
lavoratori  assunti  congiuntamente  da  gruppi   di   impresa   sono
effettuate dall'impresa capogruppo. 
  3. Le imprese riconducibili allo stesso proprietario effettuano  le
comunicazioni di cui al precedente  comma  1  per  il  tramite  dello
stesso proprietario. 
  4. Le imprese riconducibili  a  soggetti  legati  tra  loro  da  un
vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo grado e le imprese
legate tra loro da un contratto di rete effettuano  le  comunicazioni
di  cui  al  precedente  comma  1  per  il  tramite  di  un  soggetto
individuato da uno specifico accordo o dal contratto di  rete  stesso
quale incaricato tenuto alle comunicazioni di  legge.  In  tal  caso,
l'accordo e' depositato presso  le  associazioni  di  categoria,  con
modalita' che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione. 
  5. Con apposito decreto direttoriale, emanato ai  sensi  di  quanto
previsto dal decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale     30     ottobre     2007     concernente     la     scheda
anagrafico-professionale, sono apportate le necessarie modifiche alle
classificazioni del modello UniLav.