Art. 2 Soggetti obbligati e modalita' di comunicazione 1. Le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione concernenti i lavoratori assunti congiuntamente sono effettuate al Centro per l'impiego ove e' ubicata la sede di lavoro per il tramite del il modello Unilav gia' disciplinato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 ottobre 2007 concernente le Comunicazioni obbligatorie. 2. Le comunicazioni di cui al precedente comma 1 concernenti i lavoratori assunti congiuntamente da gruppi di impresa sono effettuate dall'impresa capogruppo. 3. Le imprese riconducibili allo stesso proprietario effettuano le comunicazioni di cui al precedente comma 1 per il tramite dello stesso proprietario. 4. Le imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo grado e le imprese legate tra loro da un contratto di rete effettuano le comunicazioni di cui al precedente comma 1 per il tramite di un soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete stesso quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge. In tal caso, l'accordo e' depositato presso le associazioni di categoria, con modalita' che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione. 5. Con apposito decreto direttoriale, emanato ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 concernente la scheda anagrafico-professionale, sono apportate le necessarie modifiche alle classificazioni del modello UniLav.