IL DIRIGENTE 
                  dell'ufficio di farmacovigilanza 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica   e
dell'economia e finanze, come modificato con decreto  n.  53  del  29
marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco,  emanato  a  norma  del  comma  13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE»,  e  s.m.i.,  in
particolare l'art. 38; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la determinazione AIFA n. 521 del  31  maggio  2013,  con  la
quale e' stata conferita al dott. Giuseppe  Pimpinella  la  direzione
dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013; 
  Vista  la   determinazione   del   Direttore   generale   dell'AIFA
concernente «Criteri per l'applicazione delle  disposizioni  relative
allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371  del  14  aprile
2014, emanata, in attuazione dell'art.  37  del  decreto  legislativo
succitato, cosi' come modificato dall'art. 44, comma 4-quinquies  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante:  «Disposizioni  urgenti
per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni,  nella
legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3
giugno 2014 (di seguito indicata come «Determinazione Scorte»); 
  Vista la determinazione n. 260/2013 del 22 ottobre 2013  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  supplemento
ordinario - n.  80  del  22  novembre  2013  concernente  il  rinnovo
dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la  procedura
nazionale del medicinale NTR con conseguente modifica  stampati  dove
era stato concesso un periodo di  smaltimento  delle  scorte  di  180
giorni (fino al 21 aprile 2014); 
  Vista la richiesta del 9 maggio  2014  con  la  quale  la  societa'
Teofarma S.r.l. con sede legale Via F.lli Cervi n. 8  -  27010  Valle
Salimbene  (PV)  C.F./P.I.  01423300183,  in  qualita'  di   titolare
dell'AIC  del  medicinale  NTR,  ha  chiesto   l'applicazione   della
determinazione scorte n. 371 del 14 aprile 2014 per il medicinale  in
questione il cui periodo di smaltimento scorte scadeva il  21  maggio
2014; 
  Vista la successiva e-mail del 24 luglio 2014 [FV/79722/A]  con  la
quale la societa' Teofarma S.r.l. titolare AIC, non  avendo  ricevuto
entro il termine sopra indicato il  provvedimento  di  proroga  delle
scorte, ha precisato di aver effettuato il ritiro dal commercio delle
confezioni di NTR con gli stampati non  aggiornati  in  accordo  alla
determinazione di  rinnovo  e  di  averli  a  disposizione  presso  i
depositi di zona; 
  Ritenute accettabili le motivazioni evidenziate dal titolare AIC; 
  Visti gli atti istruttori e la  corrispondenza  degli  stessi  alla
normativa vigente; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Medicinale: NTR. 
  Confezioni: 
    A.I.C. n. 027077 015 «gocce nasali soluzione» flacone 15 ml; 
    A.I.C.  n.  027077   027   «spray   nasale   soluzione»   flacone
nebulizzatore 15 ml. 
  Titolare AIC: Teofarma S.r.l. 
  Procedura: Nazionale. 
  Il titolare AIC e' autorizzato, a decorrere dal data di entrata  in
vigore della  presente  determinazione,  a  immettere  nuovamente  in
commercio le confezioni gia' prodotte prima della  determinazione  di
rinnovo con modifica stampati FV n.  260/2013  del  22  ottobre  2013
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -
supplemento ordinario - n. 80 del 22 novembre 2013, che non riportino
le modifiche  previste  e  che  attualmente  risultano  ritirate  dal
titolare stesso, fino alla data di scadenza del  medicinale  indicata
in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del
foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto  dall'art.
1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore generale n.  371
del 14 aprile 2014  concernente  «Criteri  per  l'applicazione  delle
disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei  medicinali»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 101  del  3
maggio 2014, efficace a decorrere dal 3  giugno  2014.  I  farmacisti
sono tenuti a  consegnare  il  Foglio  Illustrativo  aggiornato  agli
utenti  a  decorrere  dal  termine  di  30  giorni  dalla   data   di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della presente determinazione. Il titolare AIC rende  accessibile  al
farmacista  il  foglio  illustrativo  aggiornato  entro  il  medesimo
termine.