L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  la  riforma  della  vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95,  recante  "Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini", convertito con legge 7  agosto  2012  n.  135,
istitutivo dell'IVASS; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle  Assicurazioni
ed, in particolare, l'art. 66 sexies, comma 4, il quale  dispone  che
l'importo della quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione  e'
aumentato annualmente in base all'incremento dell'indice europeo  dei
prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, salvo  che  gli  incrementi
siano inferiori al cinque  per  cento  e  che  l'IVASS  comunica  con
provvedimento la misura dell'incremento; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 33 del  10  marzo  2010,  concernente
l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione di  cui  ai
titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209 - Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, l'art. 81; 
  Visti i provvedimenti ISVAP n. 2833 del 14 settembre 2010 e n. 3031
del 19 dicembre 2012; 
  Vista la comunicazione  2013/C  208/06  della  Commissione  Europea
riguardante  l'adeguamento  all'inflazione  degli  importi  stabiliti
all'art. 40, paragrafo 2, della direttiva  2005/68/CE  relativa  alla
riassicurazione e  recante  modifica  delle  direttive  73/239/CEE  e
92/49/CEE  del  Consiglio  nonche'   delle   direttive   98/78/Ce   e
2002/83/CE, che fissa l'importo della quota di garanzia in  3.600.000
euro; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente provvedimento 
 
                               Art. 1 
 
 
Adeguamento dell'importo della  quota  di  garanzia  dell'impresa  di
                           riassicurazione 
 
  1.  L'importo  minimo  della  quota  di  garanzia  dell'impresa  di
riassicurazione fissato dall'art. 66-sexies,  comma  2,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in euro 3.000.000, ed  elevato,
da ultimo dal Provvedimento ISVAP n. 3031 del  19  dicembre  2012  ad
euro 3.400.000, e' aumentato ad euro  3.600.000,  al  fine  di  tener
conto delle variazioni dell'indice  europeo  dei  prezzi  al  consumo
pubblicato da Eurostat.