(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
                            Etichettatura 
 
    All'atto dell'immissione al consumo,  al  formaggio  deve  essere
applicato, un sigillo adesivo che chiude la confezione e su cui viene
riportato  il  logo  della  denominazione,  costituito  da  una   «R»
stilizzata. Nel simbolo grafico della  «R»  maiuscola  stilizzata  di
colore marrone, e'  disegnata  una  torre  con  i  merli  sovrastanti
ispirata alla storica torre del comune  di  Roccaverano;  l'occhiello
della «R» rappresenta una forma di «Robiola di Roccaverano»  e  nella
gamba sottostante un fregio colorato di verde e di giallino/verde che
ricorda i prati e l'andamento  sinuoso  tipico  delle  colline  della
Langa. Il tutto inserito in una  corona  circolare  di  colore  verde
scuro recante la scritta in bianco a carattere maiuscolo «ROBIOLA  DI
ROCCAVERANO» e con in basso al centro un piccolo fiore stilizzato  di
colore bianco. Tutto il logo e' stampato su sfondo bianco. Alla  base
del logo della denominazione viene riportato il codice identificativo
dell'azienda produttrice e il numero  progressivo  di  etichetta:  su
sfondo ocra per la «Robiola di Roccaverano» prodotta con  solo  latte
di capra, e su sfondo bianco per quelle ottenute da latte  misto.  E'
obbligatorio comunque indicare in etichetta le varie  percentuali  di
latte utilizzato. Solo a seguito dell'apposizione di tale sigillo  il
prodotto potra' essere immesso sul mercato con  la  denominazione  di
origine protetta «Robiola di Roccaverano». 
    Ogni singola forma viene immessa al consumo intera,  confezionata
e munita di sigillo. Qualora il formaggio  «Robiola  di  Roccaverano»
venga trasferito non  confezionato  a  stagionatori  e/o  affinatori,
comunque  operanti  all'interno  della  zona  di  produzione  per  il
proseguimento della  maturazione,  deve  essere  accompagnato  da  un
documento riportante: 
      a) il numero di forme prodotte con latte caprino e/o il  numero
di forme di latte misto; 
      b) la dicitura «Robiola di Roccaverano»; 
      c)  il  numero  dei   rispettivi   loghi   comunitari   nonche'
l'indicazione della loro numerazione progressiva.