Art. 8. Etichettatura All'atto dell'immissione al consumo, al formaggio deve essere applicato, un sigillo adesivo che chiude la confezione e su cui viene riportato il logo della denominazione, costituito da una «R» stilizzata. Nel simbolo grafico della «R» maiuscola stilizzata di colore marrone, e' disegnata una torre con i merli sovrastanti ispirata alla storica torre del comune di Roccaverano; l'occhiello della «R» rappresenta una forma di «Robiola di Roccaverano» e nella gamba sottostante un fregio colorato di verde e di giallino/verde che ricorda i prati e l'andamento sinuoso tipico delle colline della Langa. Il tutto inserito in una corona circolare di colore verde scuro recante la scritta in bianco a carattere maiuscolo «ROBIOLA DI ROCCAVERANO» e con in basso al centro un piccolo fiore stilizzato di colore bianco. Tutto il logo e' stampato su sfondo bianco. Alla base del logo della denominazione viene riportato il codice identificativo dell'azienda produttrice e il numero progressivo di etichetta: su sfondo ocra per la «Robiola di Roccaverano» prodotta con solo latte di capra, e su sfondo bianco per quelle ottenute da latte misto. E' obbligatorio comunque indicare in etichetta le varie percentuali di latte utilizzato. Solo a seguito dell'apposizione di tale sigillo il prodotto potra' essere immesso sul mercato con la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano». Ogni singola forma viene immessa al consumo intera, confezionata e munita di sigillo. Qualora il formaggio «Robiola di Roccaverano» venga trasferito non confezionato a stagionatori e/o affinatori, comunque operanti all'interno della zona di produzione per il proseguimento della maturazione, deve essere accompagnato da un documento riportante: a) il numero di forme prodotte con latte caprino e/o il numero di forme di latte misto; b) la dicitura «Robiola di Roccaverano»; c) il numero dei rispettivi loghi comunitari nonche' l'indicazione della loro numerazione progressiva.