Art. 2 1. Il Piano di gestione di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico delle Alpi Orientali e ha valore di piano territoriale di settore. 2. Il Piano di gestione costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico delle Alpi Orientali, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dagli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE. 3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione di cui al presente decreto in conformita' ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. 4. Ai sensi dell'art. 66, punto 2, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, ed in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 e dal decreto legislativo n. 463 del 1999, costituiscono interesse esclusivo delle province autonome di Trento e Bolzano i territori del bacino del Piave, del bacino del Brenta, del bacino dell'Adige, del bacino della Drava ricadenti all'interno dei rispettivi confini provinciali e per i quali valgono le determinazioni assunte nell'ambito dei rispettivi Piani generali di utilizzazione delle acque, aventi valenza di Piani di bacino di rilievo nazionale, opportunamente raccordate ai principi generali ed agli obiettivi previsti dal Piano di gestione.