Art. 2 
 
  1. Il Piano di gestione di  cui  all'art.  1  costituisce  stralcio
funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico  delle  Alpi
Orientali e ha valore di piano territoriale di settore. 
  2. Il Piano  di  gestione  costituisce  lo  strumento  conoscitivo,
normativo e tecnico-operativo mediante il quale  sono  pianificate  e
programmate le azioni  e  le  misure  finalizzate  a  garantire,  per
l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico delle Alpi
Orientali, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi  ambientali
stabiliti dagli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE. 
  3. Le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  si  conformano  alle
disposizioni del Piano di gestione di  cui  al  presente  decreto  in
conformita' ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 65 del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. 
  4.  Ai  sensi  dell'art.  66,  punto  2,  lettera  b)  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni,  ed  in
relazione  a  quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 381 del 1974 e dal decreto legislativo n. 463 del 1999,
costituiscono interesse esclusivo delle province autonome di Trento e
Bolzano i territori del bacino del Piave, del bacino del Brenta,  del
bacino dell'Adige, del bacino della Drava ricadenti  all'interno  dei
rispettivi  confini  provinciali   e   per   i   quali   valgono   le
determinazioni assunte nell'ambito dei rispettivi Piani  generali  di
utilizzazione delle acque, aventi  valenza  di  Piani  di  bacino  di
rilievo nazionale, opportunamente raccordate ai principi generali  ed
agli obiettivi previsti dal Piano di gestione.