Art. 3 1. Il Piano di gestione e' riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE. 2. Il processo di aggiornamento del Piano di gestione alle prescrizioni contenute nel parere motivato di VAS e' curato dalle autorita' di bacino di rilevo nazionale dell'Adige e dell'Alto Adriatico. 3. Il piano puo' essere altresi' modificato e/o integrato dal comitato istituzionale nelle fasi intermedie, sia al fine di conformarne i contenuti a nuove eventuali indicazioni della legislazione nazionale e comunitaria, sia allo scopo di perseguire la necessaria omogeneizzazione dei contenuti alla scala distrettuale, sia a seguito degli esiti del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e del periodico rilevamento dell'impatto causato dall'attivita' antropica presente nei vari bacini idrografici, giusta disposizione di cui al decreto ministeriale 16 giugno 2008, n. 131. 4. A tal fine potra' essere istituito un tavolo tecnico consultivo permanente, anche suddiviso in sub-sezioni.