Art. 2 
 
  Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno  di  corso
e' pari a 15 unita' e, per l'intero corso, a 60 unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 luglio 2014 
 
                                         Il direttore generale: Livon