(Allegato A)
 
                                                           Allegato A 
 
DICHIARAZIONE  DI  NOTEVOLE  INTERESSE  PUBBLICO  DEL  TENIMENTO   DI
  SANT'ANTONIO DI RANVERSO  ai  sensi  dell'articolo  136,  comma  1,
  lettera c) del decreto legislativo n. 42/2004. Comuni  interessati:
  Buttigliera Alta (TO), Caselette (TO), Rosta (TO) 
 
1. Descrizione generale dell'area e motivazioni della tutela 
    Il Tenimento di Sant'Antonio di Ranverso si  trova  in  posizione
baricentrica  rispetto  a  diverse  importanti  aree   di   interesse
paesaggistico, naturalistico e geologico. Il lembo settentrionale  e'
ricompreso all'interno del  Sito  di  Importanza  Comunitaria  «Monte
Musine' e Laghi di Caselette»; la parte centrale e' interessata dalla
Zona intermorenica aviglianese (D.M. 1/8/1985); a  ovest  si  colloca
l'affioramento roccioso del Moncuni, Sito di Interesse Regionale.  Ai
piedi del Moncuni si trovano i Laghi di Avigliana, riconosciuti quali
Sito di Importanza Comunitaria e Zona a Protezione Speciale,  nonche'
inseriti nell'omonimo parco naturale; a est del  Tenimento  si  eleva
infine la Collina Morenica di Rivoli (D.M. 1/8/1985). 
    I Tenimenti della provincia torinese sono  collocati  in  aree  a
carattere periurbano in un territorio  caratterizzato  da  una  netta
impronta insediativa: Sant'Antonio di Ranverso,  in  particolare,  si
pone al centro fra le  conurbazioni  di  Rosta,  Buttigliera  Alta  e
Caselette e costituisce una sorta di «polmone verde»  all'interno  di
un ambito fortemente urbanizzato. 
    Per quel che  riguarda  la  rete  dei  beni  culturali,  la  piu'
importante emergenza architettonica e'  rappresentata  dal  complesso
abbaziale (precettoria) di Sant'Antonio di Ranverso,  entrato  a  far
parte dei beni dell'Ordine dei Santi Maurizio  e  Lazzaro  a  seguito
dell'abolizione, tramite  bolla  papale,  dell'Ordine  Antoniano  nel
1776. 
    La  precettoria  -  il  complesso  costituito  dalla  chiesa,  il
convento, le cascine e l'ospedale - fu costruita  in  seguito  a  una
donazione (1180-1185 circa) del conte Umberto III di Savoia,  che  la
volle in prossimita' di un ramo della Via  Francigena  e  la  affido'
agli Antoniani, che si dedicavano all'assistenza dei  pellegrini  che
percorrevano la strada devozionale; a questo  scopo  venne  costruito
l'ospedale, edificato alla fine del XV secolo. 
    Al momento dell'acquisizione del Tenimento da  parte  dell'Ordine
mauriziano, esso era prevalentemente composto da un'ampia  estensione
di boschi, prati e campi, al centro della quale  si  collocavano  gli
edifici della precettoria ospedaliera. Essa comprendeva la chiesa  di
Sant'Antonio e gli adiacenti Palazzo del Priore e Cascine di Levante,
Bassa, di Mezzo, di Ponente (sistemati in una «corte» chiusa da  muri
e percorsa dal canale di Rivoli),  nonche'  l'Ospedaletto  sull'altro
lato della strada e la Cascina Grangetta piu' a nord, oltre la  Dora,
unita al complesso principale tramite un ponte in legno. 
    Tali edifici erano sorti successivamente  alla  fondazione  della
precettoria, giacche' le prime notizie  dell'insieme  riportavano  la
sola presenza di chiesa, monastero e ospedale. Il monastero, posto  a
sud della chiesa, venne inglobato negli edifici della  Casa  Priorale
(XVII secolo) e piu' tardi in quelli della Cascina di  Mezzo  (1724);
l'ospedale, gia' sistemato separatamente dagli altri fabbricati lungo
la  cortina  opposta  della  strada,  mantenne   solo   la   facciata
tardoquattrocentesca, ma fu  completamente  ridisegnato  nella  parte
retrostante quando venne adibito, nel 1738, ad azienda  agricola  con
la denominazione di Ospedaletto. 
    Nell'ultimo ventennio del Settecento, l'Ordine  Mauriziano  curo'
grandi  lavori  di   trasformazione,   intrapresi   allo   scopo   di
razionalizzare i  percorsi  e  di  migliorare  lo  svolgimento  delle
attivita' agricole. Furono risistemate le aziende che facevano  parte
del complesso della precettoria e tracciate  (1778)  nuove  strade  o
rotte di caccia  realizzate  nei  boschi  circostanti  Ranverso,  che
ricoprivano anche la funzione di  supporto  alla  manutenzione  degli
stessi. Tali  percorsi  spiccavano  per  il  loro  disegno  regolare,
rettilineo,  talvolta  scenografico:  e'  il  caso  di   quelli   che
incorniciano la Cascina Nuova e il grande complesso principale. 
    Fra le altre strade storiche presenti all'interno  del  Tenimento
vi e' il sentiero, risalente  al  XVIII  secolo,  che,  in  direzione
nord-sud, collegava la cascina Grangetta al  concentrico,  oggi  solo
parzialmente riconoscibile, in  quanto  la  costruzione  di  numerose
infrastrutture viarie ne ha compromesso la continuita'. 
    L'andamento dei piccoli  corsi  d'acqua  e'  invece  ancora  oggi
distinguibile; il tracciato della ferrovia Torino-Modane, ad esempio,
segue quello di una vecchia bealera. 
    La Cascina Nuova fu progettata da Giovanni Battista Ferroggio nel
1782-1785, secondo il modello  razionale  che  informava  le  aziende
rurali  settecentesche:  una  grande  corte,  dal  disegno  regolare,
recintata dal muro, in cui i  corpi  edificati  (abitazione,  stalla,
fienile e tettoie) si sviluppano senza soluzione di continuita' lungo
il perimetro, a racchiudere lo spazio centrale. 
    Lo stesso progettista, tra 1781 e 1783, esegui'  la  sostituzione
di due delle vecchie cascine  che  costituivano  la  precettoria  con
nuove abitazioni e, soprattutto, nuove  stalle  dal  disegno  moderno
(1789), ovvero completamente in muratura. 
    Ancora nella zona boschiva a sud del complesso della precettoria,
nel 1830, lungo la strada del Moncenisio, sorse una stazione di posta
che gradualmente si  sarebbe  trasformata  in  azienda  rurale  -  la
Cascina Baraccone, nona azienda del Tenimento. Piu' tardi, nel  1857,
venne infine risistemata la chiesetta  campestre  della  Madonna  dei
Boschi. 
    La Cascina  Baraccone  si  trova  attualmente  in  condizioni  di
abbandono, mentre altri edifici rurali del Tenimento, come la Cascina
Grangetta, ospitano tuttora  aziende  agricole  in  attivita';  sulla
Cascina Nuova sono in corso interventi di manutenzione. 
    A testimonianza del valore  storico-culturale  e  ambientale  del
Tenimento di Sant'Antonio di  Ranverso,  su  di  esso  sono  operanti
diversi regimi di tutela: 
      Vincoli monumentali: 
        abbazia di Sant'Antonio di  Ranverso  e  fabbricati  annessi,
siti lungo  la  strada  di  transito  della  val  di  Susa  verso  il
Moncenisio e il Monginevro (R.R. n. 203  del  12/01/1978;  Not.  Min.
06/04/1910); Abbazia di Sant'Antonio di Ranverso e fabbricati annessi
(zona di rispetto) (D.M. 07/02/1978); 
      Vincoli paesaggistici: 
        dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  della  Zona
Intermorenica Aviglianese (D.M. 01/08/1985). 
    La dichiarazione  riconosce  il  ruolo  svolto  dalla  proprieta'
mauriziana  nel  preservare  parzialmente  l'unita'  territoriale   e
l'integrita' della  trama  agraria  del  Tenimento,  aspetti  che  ne
determinano i tratti peculiari e lo  rendono  meritevole  di  tutela.
Essa si pone in continuita' e coerenza con le indicazioni  del  Piano
paesaggistico regionale (p.p.r.), adottato  con  deliberazione  della
Giunta regionale 4  agosto  2009,  n.  53-11975,  che,  all'art.  33,
prevede per i Tenimenti mauriziani la procedura di cui agli  articoli
138-140 del Codice. 
    Per le motivazioni sopra  richiamate,  si  dichiara  il  notevole
interesse pubblico del Tenimento di Sant'Antonio di Ranverso ai sensi
dell'art. 136,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto  legislativo  n.
42/2004, in quanto «complesso di  cose  immobili  che  compongono  un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi
i centri ed i nuclei storici». 
2. Descrizione   della   perimetrazione    dell'area    oggetto    di
  dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  e  individuazione
  cartografica 
    2.1. Premesse 
    Al fine di contribuire alla protezione,  gestione,  integrita'  e
autenticita'  del  Tenimento  di   Sant'Antonio   di   Ranverso,   si
introducono  alcune  modifiche  al  perimetro  dell'area  oggetto  di
dichiarazione di notevole interesse pubblico rispetto ai limiti della
proprieta'  mauriziana,  in  quanto  si  intende  privilegiare,   ove
possibile, l'individuazione di elementi di confine di tipo  antropico
e fisico-naturalistico (rete viaria, bealere). Dove cio' non e' stato
possibile, in quanto la sostanziale  continuita'  del  paesaggio  non
permette di identificare i suddetti elementi,  sono  stati  mantenuti
quali riferimento per la  perimetrazione  i  limiti  catastali  della
proprieta' storica. 
    2.2. Descrizione 
    Il perimetro ha inizio dal punto di incontro della  S.S.  25  del
Moncenisio e il limite occidentale della particella 8  del  foglio  2
del comune di Buttigliera Alta; sale  lungo  tale  limite  includendo
detta particella, insieme alla 174; piega verso ovest, comprendendo i
mappali 4, 202, 200 e 17 dello stesso foglio, risale lungo il confine
Ovest delle citate particelle 17 e 202, fino al limite settentrionale
della  particella  204  (esclusa).  Scende   quindi   includendo   le
particelle 9 del foglio 8, 243 e 50 del  foglio  1.  Attraversato  il
canale  che,  dallo  stabilimento  industriale,  sfocia  nella   Dora
Riparia, ne segue  il  corso  in  direzione  nord-est,  includendo  i
mappali 2 e 1 del foglio 2 e 51 e 112 del foglio  1.  Sale  lungo  il
confine tra i fogli 2 (interno) e 1  (esterno),  discostandosene  per
includere anche i mappali 51 e 112 del foglio 1. Oltrepassate con una
retta immaginaria la Dora  e  l'autostrada  A32  Torino-Bardonecchia,
segue in direzione ovest il tracciato autostradale, per salire  lungo
il limite amministrativo  tra  i  comuni  di  Caselette  (interno)  e
Avigliana  (esterno).   Si   discosta   dal   predetto   confine   in
corrispondenza del limite orientale del  mappale  40  del  foglio  13
(comune di Caselette), e scende includendo anche i mappali 228,  227,
305 e 225 del medesimo foglio; prosegue quindi in direzione est lungo
la bealera, comprendendo, con quest'ultimo, i mappali 224, 223,  222,
221, 220, 219 e, oltrepassata la S.P. 198, i mappali 218,  217,  216,
215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 206, 204, 203, 202, 201, 200,
199, 271, 198, 197, 196, 195, 194 e 295.  Sale  quindi  in  direzione
nord-ovest lungo il limite occidentale dei mappali 171 e 166, fino  a
incontrare  il  limite  amministrativo  tra  i  comuni  di  Caselette
(interno) e Avigliana (esterno). Segue tale limite in direzione est e
successivamente nord-est, fino a raggiungere il confine tra  i  fogli
12 (interno) e 11 (esterno). Ne segue l'andamento  in  direzione  est
fino  al  limite  orientale  della  particella  2  del   foglio   12,
includendola, insieme ai mappali 7, 9 e 11.  Superata  la  strada  di
Frazione Grangiotto, si attesta sul confine tra i fogli 15  (interno)
e 16 (esterno), che segue, oltrepassando la S.S. 24  del  Monginevro,
fino al limite meridionale della particella 37 del foglio  15.  Piega
per un breve tratto verso  ovest,  per  poi  scendere  includendo  il
mappale 72. Prosegue lungo una retta  immaginaria  che,  attraversate
l'autostrada A32 e la Dora Riparia, collega il vertice  sud-orientale
del mappale 72 e il vertice nord-occidentale della particella  8  del
foglio 1 (comune di Rosta). Segue verso est l'andamento del fiume; in
corrispondenza del mappale 239  del  foglio  2,  piega  in  direzione
sud-est e successivamente sud, includendo i  mappali  196,  49,  201,
381, 378, 377 e 374 dello stesso foglio. Attraversa quindi la S.S. 25
del  Moncenisio,  tracciando  una  linea  immaginaria   che   collega
quest'ultimo mappale con il limite orientale della particella 192 del
foglio 7, includendola ed escludendo  la  rotatoria.  Prosegue  verso
sud, includendo i mappali 191, 195 e 189; piega quindi  in  direzione
ovest, comprendendo i mappali 185 e 188, per risalire comprendendo  i
mappali 187, 186 e 174, che  segue  anche  in  direzione  ovest,  per
includere successivamente i mappali 42 e 3. Piega  quindi  verso  sud
lungo il limite orientale di quest'ultimo, includendo i  mappali  46,
50  e  17;  attraversata  via  Sant'Antonio  di  Ranverso,  ne  segue
l'andamento in direzione sud-est, includendo i mappali 53, 151,  152,
149  e  150.  Segue  quindi  il  confine  orientale  di  quest'ultima
particella; oltrepassa il tracciato  ferroviario  attestandosi  lungo
una retta immaginaria che collega il  vertice  sud-est  della  citata
particella 150 con il  vertice  nord-est  della  particella  414  del
foglio  8,  includendola.  Prosegue  quindi  in   direzione   sud   e
successivamente ovest, includendo  le  particelle  423,  314  e  421.
Prosegue quindi includendo la particella 71 dello stesso foglio, e  i
mappali 14, 13, 129, 11 e 4 del  foglio  13.  Prosegue  quindi  verso
ovest nel comune di  Buttigliera,  includendo  la  particella  7  del
foglio 7, e proseguendo verso ovest e successivamente nord  lungo  il
limite tra i fogli  7  (interno)  e  8  (esterno).  Sale  ancora,  in
direzione della frazione Ferriera, attestandosi lungo il limite tra i
fogli 6 (interno) e 9 (esterno) e 6 (interno) e  5  (esterno).  Segue
per un breve tratto il tracciato ferroviario in direzione  est  e  lo
attraversa con una retta  immaginaria  che  si  congiunge  al  limite
sud-ovest della particella 3 del foglio 3, includendola, per risalire
lungo il limite occidentale  della  particella  2.  Il  perimetro  si
attesta infine in direzione est lungo  la  S.S.  25  del  Moncenisio,
includendola, fino al punto di partenza. 
    2.3. Cartografia 
    L'esatta  individuazione  cartografica   dell'area   oggetto   di
dichiarazione di notevole interesse pubblico e'  stata  riportata  su
Carta  tecnica  regionale,  in  scala  1:10.000,  aggiornamento  anni
1991-2005. La cartografia riportata di seguito,  parte  integrante  e
sostanziale della dichiarazione,  e'  una  riduzione  della  suddetta
carta in scala 1:10.000 che e' consultabile sul sito  internet  della
Regione Piemonte, sezione Paesaggio. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
3. Prescrizioni d'uso 
Premesse 
    Ai sensi dell'art.  140,  comma  2  del  decreto  legislativo  n.
42/2004,  la  dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico   deve
contenere le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione
dei valori espressi dal bene individuato. 
    In coerenza con tale previsione, le seguenti  prescrizioni  d'uso
forniscono indicazioni di tutela atte a  garantire  la  conservazione
dei  valori  storico-culturali  e  paesaggistici   riconosciuti   per
l'ambito in oggetto, evidenziando alcune specifiche  cautele  per  la
gestione delle trasformazioni. 
    3.1. Tutela del paesaggio agrario 
    Non sono consentite destinazioni d'uso  dei  terreni  diverse  da
quella agricola. 
    Deve  essere  garantita  la  conservazione  della  trama  agraria
costituita dalla  rete  irrigua,  dalla  viabilita'  minore  e  dalle
alberature  diffuse  (isolate,  a  gruppi,  a  macchia  e  formazioni
lineari).  I  progetti   finalizzati   all'attivita'   agricola   che
comportano interventi su tali elementi  devono  prevedere  un'attenta
analisi  dell'impatto  paesaggistico  e,  se   necessario,   adeguati
interventi di mitigazione al fine di conservare la  percepibilita'  e
la riconoscibilita' della trama del paesaggio agrario. 
    Non  e'  consentito  l'intubamento  delle  bealere,  fatte  salve
eventuali necessita' di accesso ai fondi per tratti limitati, nonche'
modifiche agli elementi della rete  irrigua  con  opere  che  possano
comportare significative trasformazioni alla visione storicizzata del
paesaggio agrario del Tenimento. Nel caso di  interventi  sulla  rete
irrigua, deve essere  favorita  la  rinaturalizzazione  delle  sponde
tramite l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica. 
    Deve  essere  mantenuta  la  morfologia  del  terreno   naturale,
vietando alterazioni significative dello strato fertile del suolo, se
non  preordinate  all'impianto  delle  colture  e  a  opere  a   esso
collegate. Nelle aree precedentemente  interessate  da  attivita'  di
cava puo' essere previsto un  rimodellamento  morfologico  funzionale
agli obiettivi di riqualificazione e rinaturalizzazione. 
    Deve essere prevista la realizzazione  di  interventi  mirati  di
recupero ambientale e riqualificazione paesaggistica delle  aree  che
presentano caratteristiche ed elementi morfologici non  coerenti  con
gli aspetti di tutela e conservazione del paesaggio agrario contenuti
nelle presenti prescrizioni  e  tali  da  determinare  discontinuita'
percettiva rispetto al contesto circostante (aree  compromesse,  cave
attualmente attive, ecc.). 
    Le attivita'  estrattive  in  esercizio  non  devono  determinare
cesura  del  paesaggio  agrario  interessato;  la  coltivazione  deve
procedere per fasi  susseguenti,  suddivise  in  lotti  di  contenuta
estensione e prevedere rapide modalita' di recupero. 
    Gli interventi di recupero devono  procedere  progressivamente  e
contestualmente  all'avanzamento  delle  fasi   di   coltivazione   e
prevedere il ripristino morfologico e vegetazionale dello  stato  dei
luoghi. 
    Il completamento dei lavori di coltivazione deve  comprendere  il
definitivo ripristino e recupero  paesaggistico  e  ambientale  delle
superfici utilizzate ai fini dell'attivita' estrattiva e prevedere la
completa e puntuale ricostituzione del disegno del paesaggio  agrario
preesistente alla coltivazione della cava. 
    Devono essere mantenute le naturali caratteristiche drenanti  del
terreno, evitando  l'impermeabilizzazione  di  estese  superfici  non
costruite. 
    Deve essere mantenuta la copertura boschiva esistente. I  boschi,
compatibilmente con  eventuali  interferenze  con  le  infrastrutture
esistenti, devono essere gestiti a fustaia, in modo da assicurare  la
permanenza della loro funzione paesaggistica.  Le  aree  storicamente
destinate a uso agricolo e, in seguito  all'abbandono  dello  stesso,
attualmente occupate da boschi di scarso pregio naturalistico possono
essere  restituite  alla  pratica  agricola,  secondo  le   modalita'
indicate dalle presenti norme. 
    Sono sempre consentiti  le  attivita'  e  gli  usi  naturalistici
legati alla conservazione, gestione  e  fruizione  naturalistica  del
patrimonio faunistico, floristico e boschivo, in coerenza con  quanto
previsto dagli strumenti di pianificazione a tutela della  componente
naturale. 
    Devono  essere  salvaguardati  e  incrementati  gli  elementi  di
naturalita' che possono costituire corridoi di connessione  ecologica
tra i terreni del Tenimento e  le  zone  di  interesse  naturalistico
presenti nel contesto d'area vasta, in particolare  in  relazione  al
parco naturale dei laghi di Avigliana e alle zone di salvaguardia del
monte  Musine',  della  Dora  Riparia  e  della  collina  di  Rivoli,
valorizzando e migliorando i collegamenti tra gli elementi o le  aree
di interesse ambientale esistenti (boschi,  corsi  d'acqua  naturali,
bealere vegetate, ecc.). 
    Non e' ammessa la realizzazione di: 
      nuove attivita' estrattive e ampliamento di  quelle  esistenti,
attivita' di stoccaggio e lavorazione degli inerti; 
      impianti di smaltimento, trattamento di rifiuti e discariche; 
      impianti per la produzione di energie, fatti salvi gli impianti
orientati al consumo domestico e strettamente connesso  all'attivita'
dell'azienda  agricola;  in  ogni   caso   deve   essere   effettuata
preventivamente     una     dettagliata      analisi      finalizzata
all'individuazione  della  migliore   collocazione,   tale   da   non
compromettere edifici  o  parti  di  edifici  di  valore  storico  ed
elementi di  particolare  connotazione  paesaggistica,  privilegiando
collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. 
    Non sono consentite costruzioni destinate alla creazione di nuovi
centri aziendali o allevamenti intensivi; le  capacita'  edificatorie
delle  aree  agricole  funzionali  alla  creazione  di  nuovi  centri
aziendali  possono  essere  trasferite  in  aree   esterne   all'area
vincolata, in coerenza con quanto stabilito dalle  norme  vigenti  in
materia. 
    Per  la  realizzazione  di  apprestamenti  protettivi  funzionali
all'attivita' agricola, si devono utilizzare strutture reversibili  e
smontabili, che consentano un  agevole  ripristino  dello  stato  dei
luoghi  nel  caso  di  non  utilizzo;  devono   essere   privilegiate
localizzazioni che non costituiscano ingombro  visivo  nelle  visuali
sulle  cascine  storiche  mauriziane  percepibili  dalla   viabilita'
principale e di accesso alle cascine stesse, evitando in ogni caso di
generare impatti visivi cumulativi. 
    3.2.  Tutela  dei  nuclei  edificati  di  antica   formazione   e
dell'edilizia tradizionale 
    Deve essere garantita la conservazione  del  sistema  insediativo
storico, salvaguardando il rapporto tra organismi edilizi ed elementi
della  rete  viaria  e   idrica   o   altri   elementi   strutturanti
morfologicamente il territorio; gli interventi edilizi che modificano
l'aspetto  esterno  degli  edifici   devono   essere   rivolti   alla
conservazione delle tipologie costruttive esistenti e  dei  materiali
caratterizzanti l'impianto originario. 
    Si deve provvedere alla  tutela  e  conservazione  del  complesso
edilizio    del    Concentrico    dell'Abbazia,    mantenendone    le
caratteristiche di impianto,  tipologiche  e  morfologiche;  in  tale
ambito  gli  interventi  edilizi,  compresi  quelli  di  manutenzione
ordinaria e straordinaria, devono tenere  in  attenta  considerazione
gli aspetti  compositivi  e  i  caratteri  stilistici  originari,  in
relazione alla scelta coerente dei materiali, dei colori di  finitura
e dei rapporti dimensionali delle aperture, nonche'  al  rispetto  di
tutti gli elementi decorativi esistenti. 
    E' possibile  prevedere,  per  le  cascine  storiche  dell'Ordine
Mauriziano, l'utilizzo con finalita' ricettive e/o culturali-museali.
Gli interventi edilizi e infrastrutturali connessi a tale  variazione
devono comunque attenersi alla presente normativa. 
    In considerazione dello stato di abbandono e degrado strutturale,
e' possibile procedere alla demolizione della Cascina  Baraccone;  il
relativo trasferimento di cubatura deve necessariamente  avvenire  al
di fuori dell'area del Tenimento. 
    La sistemazione  degli  spazi  liberi  interni  alle  corti  deve
perseguire la conservazione delle caratteristiche  di  uniformita'  e
regolarita' di impianto, evitando la realizzazione  di  recinzioni  o
altre forme di delimitazione degli spazi; in caso  di  intervento  si
deve  provvedere  all'eliminazione   di   eventuali   superfetazioni,
strutture  non  coerenti   e   corpi   estranei   che   compromettono
l'integrita'  e  la  leggibilita'  dei  caratteri   tipologici,   sia
d'impianto, sia riferiti ai singoli edifici. 
    Le  attrezzature  per  la  conduzione  agricola   devono   essere
ricavate, salvo casi di dimostrata impossibilita'  tecnico-normativa,
mediante il riuso dei volumi  esistenti.  Le  strutture  estranee  al
contesto originario, qualora  presenti,  possono  essere  oggetto  di
interventi di recupero e riqualificazione  improntati  alla  coerenza
con le  preesistenze  storiche,  ovvero  interventi  di  sostituzione
edilizia rispettosi dei  caratteri  tipologici  e  costruttivi  delle
preesistenze. 
    Eventuali ampliamenti dei centri aziendali esistenti,  realizzati
anche attraverso nuove costruzioni, possono  prevedere  l'impiego  di
strutture prefabbricate, in cemento armato  o  strutture  metalliche,
purche'   l'involucro   edilizio   esterno    venga    opportunamente
rivestito/tinteggiato  con   materiali/tonalita'   coerenti   con   i
caratteri materici e coloristici del paesaggio agrario  e  rispettosi
delle sue peculiarita' e degli obiettivi e motivazioni di  tutela.  I
suddetti ampliamenti devono inoltre localizzarsi  preferibilmente  in
prossimita' del costruito esistente, senza  compromettere  l'impianto
delle cascine e senza alterare la percezione d'insieme del  paesaggio
agrario e delle preesistenze storiche, ne'  le  visuali  prospettiche
percepibili  dalla  viabilita'  di   accesso.   Gli   interventi   di
trasformazione non devono  produrre  occultamento,  frammentazione  o
compromissione   degli   elementi   del   paesaggio   del   Tenimento
riconosciuti come distintivi: viale d'ingresso al complesso  edilizio
del Concentrico con relativa fascia arborea,  macchie  boscate,  rete
stradale  rurale  con  carattere  storico,  rete  idrica  naturale  e
infrastrutture idrauliche di origine antropica, ecc. 
    3.3. Indicazioni per gli interventi infrastrutturali 
    E'  vietata  la  realizzazione  di  nuovi   tratti   di   strada.
L'eventuale ampliamento  della  carreggiata,  nonche'  il  ripristino
della viabilita' storica di accesso, deve essere accompagnato da  uno
studio esteso a un contesto  paesaggistico  adeguato  ai  fini  della
verifica  della   compatibilita'   paesaggistica   degli   interventi
proposti,  con  particolare  riferimento  ai  caratteri  morfologici,
naturalistici, storico-culturali e scenico-percettivi su cui si fonda
l'identita' dei luoghi. Gli interventi viabilistici devono  prevedere
il recupero delle fasce arboree ove compromesse. 
    Devono essere  tutelati  e  conservati  i  percorsi  storici  che
interessano  l'abbazia,  in  particolare  la  Via  Francigena   e   i
collegamenti con  le  cascine,  nonche'  mantenuti  ed  eventualmente
ripristinati gli assi viari e i viali alberati storicamente  presenti
nell'area del Tenimento, cosi' come rappresentati  nella  cartografia
storica allegata. 
    E'  vietato  procedere  all'asfaltatura  delle  strade   sterrate
interne al Tenimento. 
    L'eventuale realizzazione di strade interpoderali finalizzate  al
passaggio e  all'accesso  dei  mezzi  agricoli  o  di  interventi  di
fruizione ciclopedonale deve attenersi  a  un'attenta  progettazione,
volta a salvaguardare l'integrita'  del  sistema  idrografico  e  del
sistema  arboreo  esistente,  contribuendo  alla  valorizzazione  dei
manufatti di interesse storico-architettonico, nonche' del  paesaggio
agrario tradizionale. 
    E' vietata  la  realizzazione  di  parcheggi  interrati.  Per  la
realizzazione di eventuali autorimesse a servizio del nucleo  storico
dell'abbazia e delle cascine deve essere privilegiato  il  riuso  dei
volumi esistenti. L'eventuale realizzazione  di  nuovi  parcheggi  in
superficie deve prevedere l'uso di materiali  naturalmente  drenanti,
evitando l'impiego di asfaltature, ovvero garantire la  coerenza  con
le pavimentazioni gia' in essere. Devono essere inoltre  privilegiate
soluzioni planimetriche di definizione dei parcheggi tali da adeguare
le linee compositive e  i  margini  dei  suddetti  spazi  alla  trama
agraria  di  riferimento,  al  fine   di   mantenere   una   maggiore
contestualizzazione con l'intorno, anche con l'inserimento di  specie
arboree e arbustive autoctone, aventi funzione  di  integrazione  del
complesso nel paesaggio agrario. In ogni caso la  localizzazione  non
deve interferire con visuali e assi prospettici, ne' con i  manufatti
di carattere storico o di pregio architettonico. 
    La  realizzazione  di  reti  per  la  distribuzione  dell'energia
elettrica e' consentita, ove necessario, solo  mediante  soluzioni  a
cavi interrati. 
    3.4. Tutela degli aspetti percettivi-visivi 
    Deve essere conservata la  configurazione  d'insieme  percepibile
dagli spazi e dai percorsi  pubblici;  in  particolare,  deve  essere
posta attenzione alla conservazione e valorizzazione delle visuali  e
degli scorci sul complesso  edilizio  di  Sant'Antonio  di  Ranverso,
sulle  aree  agricole   e   sugli   edifici   rurali   di   interesse
architettonico-documentario. 
    Devono  essere  previste  puntuali   forme   di   mitigazione   e
schermatura dei volumi edilizi disomogenei  per  forma,  tipologia  e
dimensioni rispetto alla tradizione edilizia locale. Tali  interventi
devono essere  attuati  attraverso  l'impiego  di  specie  arboree  e
arbustive autoctone. 
    Devono  essere  previste  adeguate  forme  di  mitigazione  delle
attivita' estrattive in esercizio  mediante  la  messa  a  dimora  di
impianti vegetazionali  autoctoni,  a  gia'  discreto  accrescimento,
ponendo particolare attenzione alla tutela delle visuali  panoramiche
apprezzabili da vari punti di osservazione, sia  dal  fondovalle  che
dai  rilievi  circostanti,  dalla  viabilita'  pubblica  e  dall'asse
autostradale. 
    Deve essere garantita la salvaguardia della percezione visiva dei
luoghi e degli elementi identitari, vietando  la  posa  in  opera  di
cartelli pubblicitari e ogni altra simile  attrezzatura;  sono  fatte
salve   le    indicazioni    strettamente    necessarie    ai    fini
dell'accessibilita' e della fruibilita' culturale,  turistica  e  dei
servizi pubblici  essenziali,  nonche'  delle  attivita'  di  vendita
diretta dei prodotti agricoli, dell'agriturismo e ogni altra forma di
attivita' connessa con quella agricola, da  realizzarsi  comunque  su
disegno unitario. 
    Deve essere evitata la realizzazione  di  recinzioni,  in  quanto
elementi  di  ostacolo  alla  continuita'   del   paesaggio   agrario
tradizionale.  Nei  casi  in  cui  l'introduzione  di   elementi   di
recinzione, legati all'utilizzo agricolo dei  terreni  o  a  chiusura
delle proprieta' sia indispensabile, devono essere adottate soluzioni
visivamente  «permeabili»,  semplici  e   uniformi.   E'   consentito
l'impiego  di   vegetazione   autoctona,   coerente   con   l'intorno
vegetazionale, da privilegiare nei casi in cui sia  anche  necessario
schermare strutture esistenti.