(Allegato D)
 
                                                           Allegato D 
 
DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL PODERE DI MORETTA  E
  VILLAFRANCA ai sensi dell'articolo 136, comma  1,  lettera  c)  del
  decreto legislativo n. 42/2004. Comuni interessati:  Moretta  (CN),
  Villafranca Piemonte (TO) 
 
1. Descrizione generale dell'area e motivazioni della tutela 
    Il Podere di Moretta e Villafranca, Tenimento storico dell'Ordine
Mauriziano, e' parte di un ambito di notevole  valore  naturalistico.
Esso e' quasi interamente ricompreso all'interno  dell'Area  contigua
della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese, nonche' prossimo  alla
Riserva  Naturale  Sito   di   Importanza   Comunitaria   «Confluenza
Po-Pellice» a nord-est e al Sito di  Interesse  Regionale  «Bosco  di
Vigone» a nord. Il tratto  di  fascia  fluviale  in  prossimita'  del
Tenimento  ospita  due  interessanti  aree  boschive,  il  Bosco   di
Villafranca - residuo di una foresta che un tempo ricopriva tutto  il
territorio circostante - e il piu' recente Bosco David Bertrand. 
    In questo contesto, le  canalizzazioni,  soprattutto  quelle  che
dipartono dai fontanili, costituiscono altrettanti corridoi ecologici
lungo i quali si sviluppano una vegetazione e una fauna selvatica che
rappresentano  un  importante  elemento  di  diversificazione  di  un
territorio agricolo per la maggior parte coltivato a mais. 
    I segni storici piu' riconoscibili all'interno del Tenimento sono
la strada  di  collegamento  fra  i  centri  abitati  di  Villafranca
Piemonte e Moretta, le strade  di  servizio  interne  e  le  bealere,
alimentate direttamente dal fiume Po. Lo stesso corso del fiume,  con
le sue anse, modella fortemente l'andamento dei segni sul territorio.
Il sistema delle acque ha sempre costituito un elemento  di  primaria
importanza all'interno del Tenimento e, gia' in epoca medievale,  nei
contratti di locazione e affitto della grangia era precisato  che  il
concessionario  aveva  l'obbligo  di  ripiantumare   i   filari   ove
necessario, mantenere i canali di irrigazione o aprirne dei nuovi. 
    Il Tenimento costituisce una significativa pertinenza rurale  del
grande complesso monastico di Staffarda, che ha profondamente segnato
il  territorio  piemontese,  con  il  suo  sistema  di   grange,   di
appoderamenti, di  relazioni  fisiche  e  funzionali  tra  le  grange
stesse,  con  stratificazioni  storiche  ben  visibili  anche   nella
cartografia attuale. 
    La fondazione della grangia (che prese successivamente il nome di
San Marco) rientro' fra le prime creazioni del monastero, nate  nella
seconda meta' del XII secolo per organizzare i cospicui beni  di  cui
l'abbazia andava dotandosi, e la sua costruzione  necessito'  di  una
massiccia opera di disboscamento della selva di Aimondino, al fine di
ridurre a coltura il territorio. Sin dal  medioevo,  il  cuore  della
grangia e' costituito da un nucleo edilizio destinato  a  fungere  da
centro conduttore, la cui realizzazione fu  pressoche'  contemporanea
all'inizio dell'opera di messa a coltura. 
    A differenza delle altre grange dell'abbazia di Staffarda, che si
presentavano per lo piu' in forma di semplici  case  da  massaro,  il
complesso di San Marco possedeva, gia'  a  meta'  del  Trecento,  una
struttura piuttosto complessa, costituita da tre abitazioni,  porcile
e cappella. Inoltre, San Marco (insieme a Grangia e Fornaca) era  fra
le poche grange a presentare gli ambienti disposti  a  formare  corti
parzialmente  chiuse.  Una  ulteriore  particolarita'  architettonica
della  cascina  San  Marco  risiede  nell'aver  inglobato  la  torre,
testimonianza della sua origine medioevale e  di  un  precedente  uso
militare,  nella  nuova  struttura  agricola,  dando  origine  a  una
caratteristica «torre-porta». 
    A  testimonianza  del  valore  storico-culturale  del  Podere  di
Moretta e Villafranca, su di esso e' operante il seguente  regime  di
tutela: 
      Vincoli monumentali: 
        Cappella e torrione del Podere San Marco (D.D.R. 13/5/2005). 
    La dichiarazione  riconosce  il  ruolo  svolto  dalla  proprieta'
mauriziana nel preservare l'unita' territoriale e l'integrita'  della
trama agraria del Tenimento, aspetti  che  ne  determinano  i  tratti
peculiari e rendono il Podere meritevole di tutela. Essa si  pone  in
continuita' e coerenza con le  indicazioni  del  Piano  paesaggistico
regionale (p.p.r.), adottato con deliberazione della Giunta regionale
4 agosto 2009, n. 53-11975, che, all'art. 33, prevede per i Tenimenti
mauriziani la procedura di cui agli articoli 138-140 del Codice. 
    Per le motivazioni sopra  richiamate,  si  dichiara  il  notevole
interesse pubblico del Podere  di  Moretta  e  Villafranca  ai  sensi
dell'art. 136,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto  legislatovp  n.
42/2004, in quanto «complesso di  cose  immobili  che  compongono  un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi
i centri ed i nuclei storici». 
2. Descrizione   della   perimetrazione    dell'area    oggetto    di
  dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  e  individuazione
  cartografica 
Premesse 
    Al fine di contribuire alla protezione,  gestione,  integrita'  e
autenticita' del Podere  di  Moretta  e  Villafranca,  si  privilegia
l'individuazione  di  elementi  di  confine  di  tipo   antropico   e
fisico-naturalistico. Dove cio' non e' stato possibile, in quanto  la
sostanziale continuita' del paesaggio non permette di identificare  i
suddetti elementi, sono stati  mantenuti  quali  riferimento  per  la
perimetrazione i limiti catastali della proprieta' storica. 
    2.1. Descrizione 
    Il perimetro ha inizio dal punto di incontro del fiume Po con  il
limite  amministrativo  tra  le   province   di   Cuneo   e   Torino,
corrispondente al confine tra  i  comuni  di  Moretta  e  Villafranca
Piemonte;  segue,  in  direzione  nord-ovest  e  nord,  il  tracciato
ferroviario  Airasca-Saluzzo,  esterno  alla  delimitazione,  fino  a
incontrare la Bealera del Molino, lungo la  quale  si  attesta  verso
est, per raggiungere la confluenza col fiume  Po,  in  corrispondenza
con i confini amministrativi sopra citati. Li segue  fino  al  limite
est della particella 84 del foglio 7 del comune di Moretta;  prosegue
quindi in direzione  sud-ovest  lungo  il  limite  meridionale  della
particella 83 dello stesso foglio, fino a incontrare il Rio  Salasco,
seguendone l'andamento in direzione sud. Oltrepassata la  ferrovia  e
la S.P. 1 Moretta-Villafranca, il  perimetro  prosegue  in  direzione
sud-ovest comprendendo le particelle 4 e  125  del  foglio  8;  piega
quindi  in  direzione  ovest  includendo   la   particella   111   e,
oltrepassata la Bealera di San Marco, la  particella  2.  Si  attesta
nuovamente lungo il limite amministrativo tra le province di Cuneo  e
Torino,  corrispondente  al  confine  tra  i  comuni  di  Moretta   e
Villafranca, fino a raggiungere il punto di partenza. 
    2.2. Cartografia 
    L'esatta  individuazione  cartografica   dell'area   oggetto   di
dichiarazione di notevole interesse pubblico e'  stata  riportata  su
Carta  tecnica  regionale,  in  scala  1:10.000,  aggiornamento  anni
1991-2005. La cartografia riportata di seguito,  parte  integrante  e
sostanziale della dichiarazione,  e'  una  riduzione  della  suddetta
carta in scala 1:10.000 che e' consultabile sul sito  internet  della
Regione Piemonte, sezione Paesaggio. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
3. Prescrizioni d'uso 
Premesse 
    Ai sensi dell'art.  140,  comma  2  del  decreto  legislativo  n.
42/2004,  la  dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico   deve
contenere le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione
dei valori espressi dal bene individuato. 
    In coerenza con tale previsione, le seguenti  prescrizioni  d'uso
forniscono indicazioni di tutela atte a  garantire  la  conservazione
dei  valori  storico-culturali  e  paesaggistici   riconosciuti   per
l'ambito in oggetto, evidenziando alcune specifiche  cautele  per  la
gestione delle trasformazioni. 
    3.1. Tutela del paesaggio agrario 
    Non sono consentite destinazioni d'uso  dei  terreni  diverse  da
quella agricola. 
    Deve  essere  garantita  la  conservazione  della  trama  agraria
costituita dalla rete irrigua, dal sistema dei pozzi, dalle sorgenti,
dalla viabilita'  minore  e  dalle  alberature  diffuse  (isolate,  a
gruppi, a macchia  e  formazioni  lineari).  I  progetti  finalizzati
all'attivita' agricola che comportano  interventi  su  tali  elementi
devono prevedere un'attenta analisi dell'impatto paesaggistico e,  se
necessario, adeguati interventi di mitigazione, al fine di conservare
la percepibilita' e la riconoscibilita'  della  trama  del  paesaggio
agrario. 
    Non  e'  consentito  l'intubamento  delle  bealere,  fatte  salve
eventuali necessita' di accesso ai fondi per tratti limitati, nonche'
modifiche agli elementi della rete  irrigua  con  opere  che  possano
comportare significative trasformazioni alla visione storicizzata del
paesaggio agrario del Tenimento. Nel caso di  interventi  sulla  rete
irrigua, deve essere  favorita  la  rinaturalizzazione  delle  sponde
tramite l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica. 
    Deve  essere  mantenuta  la  morfologia  del  terreno   naturale,
vietando alterazioni significative dello strato fertile del suolo, se
non  preordinate  all'impianto  delle  colture  e  a  opere  a   esso
collegate. 
    Devono essere mantenute le naturali caratteristiche drenanti  del
terreno, evitando  l'impermeabilizzazione  di  estese  superfici  non
costruite. 
    Deve essere mantenuta la copertura boschiva esistente. I  boschi,
compatibilmente con  eventuali  interferenze  con  le  infrastrutture
esistenti, devono essere gestiti a fustaia, in modo da assicurare  la
permanenza della loro funzione paesaggistica. 
    Non e' ammessa la realizzazione di: 
      nuove  attivita'  estrattive,   attivita'   di   stoccaggio   e
lavorazione degli inerti; 
      impianti di smaltimento, trattamento di rifiuti e discariche; 
      impianti per la produzione di energie, fatti salvi gli impianti
orientati al consumo domestico e strettamente connesso  all'attivita'
dell'azienda  agricola;  in  ogni   caso   deve   essere   effettuata
preventivamente     una     dettagliata      analisi      finalizzata
all'individuazione  della  migliore   collocazione,   tale   da   non
compromettere edifici  o  parti  di  edifici  di  valore  storico  ed
elementi di  particolare  connotazione  paesaggistica,  privilegiando
collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. 
    Non sono consentite costruzioni destinate alla creazione di nuovi
centri aziendali o allevamenti intensivi; le  capacita'  edificatorie
delle  aree  agricole  funzionali  alla  creazione  di  nuovi  centri
aziendali  possono  essere  trasferite  in  aree   esterne   all'area
vincolata, in coerenza con quanto stabilito dalle  norme  vigenti  in
materia. 
    Per  la  realizzazione  di  apprestamenti  protettivi  funzionali
all'attivita' agricola, si devono utilizzare strutture reversibili  e
smontabili, che consentano un  agevole  ripristino  dello  stato  dei
luoghi  nel  caso  di  non  utilizzo;  devono   essere   privilegiate
localizzazioni che non costituiscano ingombro  visivo  nelle  visuali
sulle  cascine  storiche  mauriziane  percepibili  dalla   viabilita'
principale e di accesso alle cascine stesse, evitando in ogni caso di
generare impatti visivi cumulativi. 
    3.2.  Tutela  dei  nuclei  edificati  di  antica   formazione   e
dell'edilizia tradizionale 
    Deve essere garantita la conservazione  del  sistema  insediativo
storico, salvaguardando il rapporto tra organismi edilizi ed elementi
della  rete  viaria  e   idrica   o   altri   elementi   strutturanti
morfologicamente il territorio; gli interventi edilizi che modificano
l'aspetto  esterno  degli  edifici   devono   essere   rivolti   alla
conservazione delle tipologie costruttive esistenti e  dei  materiali
caratterizzanti l'impianto originario. 
    Si deve provvedere alla  tutela  e  conservazione  del  complesso
della Cascina San Marco, mantenendone le caratteristiche  tipologiche
e morfologiche, con particolare riferimento alla  struttura  a  corte
chiusa, di origine settecentesca, e alla torre medievale, che  ospita
al piano terreno una cappelletta; a tal fine, sono sempre  consentite
l'eliminazione  dei  fabbricati  impropri  e  la  sostituzione  degli
elementi strutturali degradati presenti all'interno della corte.  Gli
interventi edilizi,  compresi  quelli  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria, devono tenere in attenta  considerazione  gli  aspetti
compositivi e i caratteri stilistici  originari,  in  relazione  alla
scelta coerente dei materiali, dei colori di finitura e dei  rapporti
dimensionali  delle  aperture,  nonche'  al  rispetto  di  tutti  gli
elementi decorativi esistenti. 
    E' possibile prevedere, per la Cascina San Marco, l'utilizzo  con
finalita' ricettive e/o culturali-museali. Gli interventi  edilizi  e
infrastrutturali connessi a tale variazione devono comunque attenersi
alla presente normativa. 
    La sistemazione  degli  spazi  liberi  interni  alla  corte  deve
perseguire la conservazione delle caratteristiche  di  uniformita'  e
regolarita' di impianto, evitando la realizzazione  di  recinzioni  o
altre forme di delimitazione degli spazi; in caso  di  intervento  si
deve  provvedere  all'eliminazione   di   eventuali   superfetazioni,
strutture  non  coerenti   e   corpi   estranei   che   compromettono
l'integrita'  e  la  leggibilita'  dei  caratteri   tipologici,   sia
d'impianto, sia riferiti ai singoli edifici. 
    Le  attrezzature  per  la  conduzione  agricola   devono   essere
ricavate, salvo casi di dimostrata impossibilita'  tecnico-normativa,
mediante il riuso dei volumi  esistenti.  Le  strutture  estranee  al
contesto originario, qualora  presenti,  possono  essere  oggetto  di
interventi di recupero e riqualificazione  improntati  alla  coerenza
con le  preesistenze  storiche,  ovvero  interventi  di  sostituzione
edilizia rispettosi dei  caratteri  tipologici  e  costruttivi  delle
preesistenze. 
    Eventuali ampliamenti dei centri aziendali esistenti,  realizzati
anche attraverso nuove costruzioni, possono  prevedere  l'impiego  di
strutture prefabbricate in cemento  armato  o  strutture  metalliche,
purche'   l'involucro   edilizio   esterno    venga    opportunamente
rivestito/tinteggiato  con   materiali/tonalita'   coerenti   con   i
caratteri matrici e coloristici del paesaggio  agrario  e  rispettosi
delle sue peculiarita' e degli obiettivi e motivazioni di  tutela.  I
suddetti ampliamenti devono inoltre localizzarsi  preferibilmente  in
prossimita' del costruito esistente, senza  compromettere  l'impianto
della cascina e senza alterare la percezione d'insieme del  paesaggio
agrario e delle preesistenze storiche, ne'  le  visuali  prospettiche
percepibili  dalla  viabilita'  di   accesso.   Gli   interventi   di
trasformazione non devono  produrre  occultamento,  frammentazione  o
compromissione   degli   elementi   del   paesaggio   del   Tenimento
riconosciuti come distintivi: viale d'ingresso al podere con relativa
fascia arborea, macchie boscate, rete stradale rurale  con  carattere
storico, rete idrica naturale e infrastrutture idrauliche di  origine
antropica, ecc. 
    3.3. Indicazioni per gli interventi infrastrutturali 
    E'  vietata  la  realizzazione  di  nuovi   tratti   di   strada.
L'eventuale ampliamento  della  carreggiata,  nonche'  il  ripristino
della viabilita' storica di accesso, deve essere accompagnato da  uno
studio esteso a un contesto  paesaggistico  adeguato  ai  fini  della
verifica  della   compatibilita'   paesaggistica   degli   interventi
proposti,  con  particolare  riferimento  ai  caratteri  morfologici,
naturalistici, storico-culturali e scenico-percettivi su cui si fonda
l'identita' dei luoghi. Gli interventi viabilistici devono  prevedere
il recupero delle fasce arboree ove compromesse. 
    E'  vietato  procedere  all'asfaltatura  delle  strade   sterrate
interne al Podere. 
    L'eventuale realizzazione di strade interpoderali finalizzate  al
passaggio e  all'accesso  dei  mezzi  agricoli  o  di  interventi  di
fruizione ciclopedonale deve attenersi  a  un'attenta  progettazione,
volta a salvaguardare l'integrita'  del  sistema  idrografico  e  del
sistema  arboreo  esistente,  contribuendo  alla  valorizzazione  dei
manufatti di interesse storico-architettonico, nonche' del  paesaggio
agrario tradizionale. 
    E' vietata  la  realizzazione  di  parcheggi  interrati.  Per  la
realizzazione di eventuali autorimesse a servizio della cascina  deve
essere  privilegiato  il  riuso  dei  volumi  esistenti.  L'eventuale
realizzazione di nuovi parcheggi in superficie deve  prevedere  l'uso
di   materiali   naturalmente   drenanti,   evitando   l'impiego   di
asfaltature, ovvero garantire la coerenza con le pavimentazioni  gia'
in essere. Devono essere inoltre privilegiate soluzioni planimetriche
di definizione dei parcheggi tali da adeguare le linee compositive  e
i margini dei suddetti spazi alla trama agraria  di  riferimento,  al
fine di mantenere una  maggiore  contestualizzazione  con  l'intorno,
anche con l'inserimento di  specie  arboree  e  arbustive  autoctone,
aventi funzione di integrazione nel paesaggio agrario. In  ogni  caso
la  localizzazione  non  deve  interferire   con   visuali   e   assi
prospettici, ne' con i manufatti di carattere  storico  o  di  pregio
architettonico. 
    La  realizzazione  di  reti  per  la  distribuzione  dell'energia
elettrica e' consentita, ove necessario, solo  mediante  soluzioni  a
cavi interrati. 
    3.4. Tutela degli aspetti percettivi-visivi 
    Deve essere conservata la  configurazione  d'insieme  percepibile
dagli spazi e dai percorsi  pubblici;  in  particolare,  deve  essere
posta attenzione alla conservazione e valorizzazione delle visuali  e
degli scorci sulle aree agricole e sugli edifici rurali di  interesse
architettonico-documentario. 
    Deve essere garantita la salvaguardia della percezione visiva dei
luoghi e degli elementi identitari, vietando  la  posa  in  opera  di
cartelli pubblicitari e ogni altra simile  attrezzatura;  sono  fatte
salve   le    indicazioni    strettamente    necessarie    ai    fini
dell'accessibilita' e della fruibilita' culturale,  turistica  e  dei
servizi pubblici  essenziali,  nonche'  delle  attivita'  di  vendita
diretta dei prodotti agricoli, dell'agriturismo e ogni altra forma di
attivita' connessa con quella agricola, da  realizzarsi  comunque  su
disegno unitario. 
    Deve essere evitata la realizzazione  di  recinzioni,  in  quanto
elementi  di  ostacolo  alla  continuita'   del   paesaggio   agrario
tradizionale.  Nei  casi  in  cui  l'introduzione  di   elementi   di
recinzione, legati all'utilizzo agricolo dei  terreni  o  a  chiusura
delle proprieta' sia indispensabile, devono essere adottate soluzioni
visivamente  «permeabili»,  semplici  e   uniformi.   E'   consentito
l'impiego  di   vegetazione   autoctona,   coerente   con   l'intorno
vegetazionale, da privilegiare nei casi in cui sia  anche  necessario
schermare strutture esistenti.