(Allegato E)
 
                                                           Allegato E 
 
DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLA TENUTA FORNACA  ai
  sensi  dell'articolo  136,  comma  1,  lettera   c)   del   decreto
  legislativo  n.  42/2004.  Comuni  interessati:  Scarnafigi   (CN),
  Villanova Solaro (CN) 
 
1. Descrizione generale dell'area e motivazioni della tutela 
    La Tenuta Fornaca, Tenimento storico dell'Ordine  Mauriziano,  e'
parte di un ambito paesaggistico caratterizzato da un tessuto agrario
omogeneo  pressoche'  integro  e  recante  segni  di  stratificazione
storico-identitaria ben riconoscibili. Essa si colloca ai margini del
sistema naturalistico del torrente Varaita ed e' caratterizzata dalla
presenza  di  aree  boscate  planiziali  che  rivestono  un  notevole
interesse paesaggistico. 
    Il paesaggio del Tenimento e' caratterizzato da vaste superfici a
coltivo o a prato, distinte dalla presenza  di  elementi  di  pregio,
quali la trama dei canali e della rete irrigua superficiale,  con  le
relative fasce arboree, poste a margine  dei  campi,  e  i  tracciati
viari storici di accesso alle cascine di antico impianto. 
    Elemento peculiare dei luoghi e' la continuita'  del  disegno  di
paesaggio agrario e della trama agricola tradizionale, nella quale si
distinguono ed emergono gli elementi di valore storico-architettonico
e documentario del sistema delle  cascine-grange,  mentre  la  maglia
della viabilita' interpoderale offre apprezzabili punti  di  vista  e
suggestivi coni prospettici, in particolare i  viali  di  accesso  ai
nuclei edificati, costituiti dai complessi delle cascine a corte. 
    Il Tenimento costituisce una significativa pertinenza rurale  del
grande complesso monastico di Staffarda, che ha profondamente segnato
il  territorio  piemontese,  con  il  suo  sistema  di   grange,   di
appoderamenti, di  relazioni  fisiche  e  funzionali  tra  le  grange
stesse,  con  stratificazioni  storiche  ben  visibili  anche   nella
cartografia attuale. 
    La Tenuta  Fornaca,  come  gli  altri  Tenimenti  mauriziani  del
Cuneese (Staffarda, Moretta e Villafranca, Grangia, Cavallermaggiore,
Centallo), appartiene alla categoria dei  possedimenti  di  grandi  e
medie dimensioni collocati in ambiti di pianura irrigua a monocoltura
intensiva. Essa, comprendente sei  cascine  storiche,  entro'  a  far
parte dei beni dell'Ordine Mauriziano a seguito dell'acquisizione del
complesso di proprieta' appartenenti all'abbazia di Staffarda, eretta
in Commenda nel 1750. 
    Entro la meta' del  XVIII  secolo  fu  realizzata  una  serie  di
interventi di ristrutturazione sull'abbazia. Al contempo, le  aziende
agricole componenti il Tenimento furono decisamente rimodellate,  per
ottenere un aspetto finale  piu'  regolare  e  conforme  alle  scelte
progettuali dell'epoca. Le grange dimostrano grande omogeneita' anche
nelle  fattezze  architettoniche,  caratterizzate  dalla   dimensione
rilevante e dal disegno regolare «a corte chiusa», gia'  leggibile  a
meta' del Seicento e gradualmente perfezionato nei secoli successivi. 
    La Tenuta Fornaca spicca per le sue ampie  dimensioni  e  per  il
lungo viale alberato d'accesso che costituisce, accanto  alle  strade
di collegamento, alle bealere o  canali  e  ad  alcuni  sentieri,  un
importante fattore identitario che connota storicamente il Tenimento.
Anche la strada di collegamento tra i comuni di Scarnafigi e Lagnasco
costituisce un segno molto forte sul territorio, e il tracciato delle
antiche  bealere  scandisce  ancora  oggi  il  confine.  In  passato,
infatti,  sui  terreni  della  Tenuta  furono  eseguiti,  dall'Ordine
Mauriziano e dagli stessi fittavoli, diversi  lavori  di  bonifica  e
risanamento su terreni paludosi, che furono trasformati in  boschi  e
in arativi. 
    A testimonianza del valore storico-culturale e  ambientale  della
Tenuta Fornaca, su di essa sono operanti diversi regimi di tutela: 
      Vincoli monumentali: 
        Stalla del Podere Mittera (D.M. 7/3/2006); 
        Podere Fornaca (D.D.R. 11/6/2009). 
      Vincoli ambientali-naturalistici: 
        Boschi della Fornaca («Area Naturale  Protetta  di  Interesse
Locale» - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cuneo). 
    La dichiarazione  riconosce  il  ruolo  svolto  dalla  proprieta'
mauriziana nel preservare l'unita' territoriale e l'integrita'  della
trama agraria del Tenimento, aspetti  che  ne  determinano  i  tratti
peculiari e rendono la Tenuta meritevole di tutela. Essa si  pone  in
continuita' e coerenza con le  indicazioni  del  Piano  paesaggistico
regionale (p.p.r.), adottato con deliberazione della Giunta regionale
4 agosto 2009, n. 53-11975, che, all'art. 33, prevede per i Tenimenti
mauriziani la procedura di cui agli articoli 138-140 del Codice. 
    Per le motivazioni sopra  richiamate,  si  dichiara  il  notevole
interesse pubblico della Tenuta Fornaca ai sensi dell'art. 136, comma
1,  lettera  c)  del  decreto  legislativo  n.  42/2004,  in   quanto
«complesso di cose immobili che compongono un caratteristico  aspetto
avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed  i  nuclei
storici». 
2. Descrizione   della   perimetrazione    dell'area    oggetto    di
  dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  e  individuazione
  cartografica 
Premesse 
    Al fine di contribuire alla protezione,  gestione,  integrita'  e
autenticita' della  Tenuta  Fornaca,  si  introducono  alcune  minime
modifiche al perimetro dell'area oggetto di dichiarazione di notevole
interesse pubblico rispetto ai limiti della proprieta' mauriziana, in
quanto si intende privilegiare, ove  possibile,  l'individuazione  di
elementi di confine di tipo antropico  e  fisico-naturalistico  (rete
viaria, bealere, corsi d'acqua). Dove cio' non e' stato possibile, in
quanto la sostanziale  continuita'  del  paesaggio  non  permette  di
identificare  i  suddetti  elementi,  sono  stati   mantenuti   quali
riferimento per la perimetrazione i limiti catastali della proprieta'
storica. 
    2.1. Descrizione 
    Il  perimetro  ha  inizio  dal  punto  di  incontro  del   limite
amministrativo  tra  i  comuni  di  Scarnafigi  (interno)  e  Saluzzo
(esterno) con il vertice  nord-occidentale  della  particella  3  del
foglio  4,  che  segue  verso  est  fino  a  incontrare   il   limite
amministrativo tra i comuni  di  Scarnafigi  (interno)  e  Torre  San
Giorgio (esterno). Segue il predetto limite in direzione  nord-est  e
successivamente nord, fino alla S.P. 175, sulla quale si  attesta  in
direzione sud-est per ricongiungersi, in corrispondenza della Cascina
Marianna, con il limite amministrativo tra  i  comuni  di  Scarnafigi
(interno) e Villanova Solaro (esterno). Piega  quindi  verso  sud-est
lungo il predetto limite; incontra quindi il canale che  collega,  in
direzione sud-ovest,  il  Torrente  Varaita  e  la  Cascina  Fornaca,
superando  lungo  il  suo  corso  la  Cascina  Mittera,  interna   al
Tenimento, e il nucleo di  Tetti  Porta,  esterno.  Si  discosta  dal
predetto canale per attestarsi sul confine tra i fogli 6 (interno)  e
7 (esterno)  e,  successivamente,  tra  i  fogli  6  (interno)  e  14
(esterno); piega quindi in direzione sud seguendo dapprima il  limite
tra i fogli 5 (interno) e 14 (esterno), poi tra i fogli 5 (interno) e
15  (esterno),  infine,  in  direzione  nord-ovest,  tra  i  fogli  5
(interno) e 16 (esterno). Raggiunto il limite  amministrativo  tra  i
comuni di Scarnafigi (interno) e Saluzzo (esterno), il perimetro sale
lungo il predetto confine, fino a raggiungere il punto di partenza. 
    2.2. Cartografia 
    L'esatta  individuazione  cartografica   dell'area   oggetto   di
dichiarazione di notevole interesse pubblico e'  stata  riportata  su
Carta  tecnica  regionale,  in  scala  1:10.000,  aggiornamento  anni
1991-2005. La cartografia riportata di seguito,  parte  integrante  e
sostanziale della dichiarazione,  e'  una  riduzione  della  suddetta
carta in scala 1:10.000 che e' consultabile sul sito  internet  della
Regione Piemonte, sezione Paesaggio. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
3. Prescrizioni d'uso 
Premesse 
    Ai sensi dell'art.  140,  comma  2  del  decreto  legislativo  n.
42/2004,  la  dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico   deve
contenere le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione
dei valori espressi dal bene individuato. 
    In coerenza con tale previsione, le seguenti  prescrizioni  d'uso
forniscono indicazioni di tutela atte a  garantire  la  conservazione
dei  valori  storico-culturali  e  paesaggistici   riconosciuti   per
l'ambito in oggetto, evidenziando alcune specifiche  cautele  per  la
gestione delle trasformazioni. 
    3.1. Tutela del paesaggio agrario 
    Non sono consentite destinazioni d'uso  dei  terreni  diverse  da
quella agricola. 
    Deve  essere  garantita  la  conservazione  della  trama  agraria
costituita dalla  rete  irrigua  principale,  dalle  sorgenti,  dalla
viabilita' minore e dalle alberature diffuse (isolate,  a  gruppi,  a
macchia e formazioni lineari). I progetti  finalizzati  all'attivita'
agricola che comportano interventi su tali elementi devono  prevedere
un'attenta  analisi  dell'impatto  paesaggistico  e,  se  necessario,
adeguati  interventi  di  mitigazione  al  fine  di   conservare   la
percepibilita'  e  la  riconoscibilita'  della  trama  del  paesaggio
agrario. 
    Non  e'  consentito  l'intubamento  delle  bealere,  fatte  salve
eventuali necessita' di accesso ai fondi per tratti limitati, nonche'
modifiche agli elementi della rete  irrigua  con  opere  che  possano
comportare significative trasformazioni alla visione storicizzata del
paesaggio agrario della Tenuta. Nel caso  di  interventi  sulla  rete
irrigua, deve essere  favorita  la  rinaturalizzazione  delle  sponde
tramite l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica. 
    Deve  essere  mantenuta  la  morfologia  del  terreno   naturale,
vietando alterazioni significative dello strato fertile del suolo, se
non  preordinate  all'impianto  delle  colture  e  a  opere  a   esso
collegate. 
    Devono essere mantenute le naturali caratteristiche drenanti  del
terreno, evitando  l'impermeabilizzazione  di  estese  superfici  non
costruite. 
    Devono  essere  salvaguardati  i  boschi  permanenti   esistenti,
prevedendone idonee modalita' di manutenzione, tali da assicurare  la
permanenza della loro funzione paesaggistica. 
    Sono sempre consentiti  le  attivita'  e  gli  usi  naturalistici
legati alla conservazione, gestione  e  fruizione  naturalistica  del
patrimonio faunistico, floristico e boschivo, in coerenza con  quanto
previsto dagli strumenti di pianificazione a tutela della  componente
naturale. 
    Non e' ammessa la realizzazione di: 
      nuove attivita' estrattive e ampliamento di  quelle  esistenti,
attivita' di stoccaggio e lavorazione degli inerti; 
      impianti di smaltimento, trattamento di rifiuti e discariche; 
      impianti per la produzione di energie, fatti salvi gli impianti
orientati al consumo domestico e strettamente connesso  all'attivita'
dell'azienda  agricola;  in  ogni   caso   deve   essere   effettuata
preventivamente     una     dettagliata      analisi      finalizzata
all'individuazione  della  migliore   collocazione,   tale   da   non
compromettere edifici  o  parti  di  edifici  di  valore  storico  ed
elementi di  particolare  connotazione  paesaggistica,  privilegiando
collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. 
    Non sono consentite costruzioni destinate alla creazione di nuovi
centri aziendali o allevamenti intensivi; le  capacita'  edificatorie
delle  aree  agricole  funzionali  alla  creazione  di  nuovi  centri
aziendali  possono  essere  trasferite  in  aree   esterne   all'area
vincolata, in coerenza con quanto stabilito dalle  norme  vigenti  in
materia. 
    Per  la  realizzazione  di  apprestamenti  protettivi  funzionali
all'attivita' agricola, si devono utilizzare strutture reversibili  e
smontabili, che consentano un  agevole  ripristino  dello  stato  dei
luoghi  nel  caso  di  non  utilizzo;  devono   essere   privilegiate
localizzazioni che non costituiscano ingombro  visivo  nelle  visuali
sulle  cascine  storiche  mauriziane  percepibili  dalla   viabilita'
principale e di accesso alle cascine stesse, evitando in ogni caso di
generare impatti visivi cumulativi. 
    3.2.  Tutela  dei  nuclei  edificati  di  antica   formazione   e
dell'edilizia tradizionale 
    Deve essere garantita la conservazione  del  sistema  insediativo
storico, salvaguardando il rapporto tra organismi edilizi ed elementi
della  rete  viaria  e   idrica   o   altri   elementi   strutturanti
morfologicamente il territorio; gli interventi edilizi che modificano
l'aspetto esterno degli edifici  di  antico  impianto  devono  essere
rivolti alla conservazione delle tipologie  costruttive  esistenti  e
dei materiali caratterizzanti l'impianto originario. 
    Si deve provvedere alla tutela  e  valorizzazione  del  complesso
della Cascina Fornaca, mantenendone le caratteristiche tipologiche  e
morfologiche, con particolare riferimento  al  sistema  coerente,  di
matrice sei-settecentesca, costituito da chiesa, abitazioni, stalle e
fienili.  Sono  sempre  consentite  l'eliminazione   dei   fabbricati
impropri e  la  sostituzione  degli  elementi  strutturali  degradati
presenti nella corte della cascina stessa.  Gli  interventi  edilizi,
compresi quelli di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  devono
tenere  in  attenta  considerazione  gli  aspetti  compositivi  e   i
caratteri stilistici originari, in relazione alla scelta coerente dei
materiali, dei colori di finitura e dei rapporti  dimensionali  delle
aperture, nonche'  al  rispetto  di  tutti  gli  elementi  decorativi
esistenti. 
    E' possibile  prevedere,  per  le  cascine  storiche  dell'Ordine
Mauriziano, l'utilizzo con finalita' ricettive e/o culturali-museali.
Gli interventi edilizi e infrastrutturali connessi a tale  variazione
devono comunque attenersi alla presente normativa. 
    La sistemazione  degli  spazi  liberi  interni  alle  corti  deve
perseguire la conservazione delle caratteristiche  di  uniformita'  e
regolarita' di impianto, evitando la realizzazione  di  recinzioni  o
altre forme di delimitazione degli spazi; in caso  di  intervento  si
deve  provvedere  all'eliminazione   di   eventuali   superfetazioni,
strutture  non  coerenti   e   corpi   estranei   che   compromettono
l'integrita'  e  la  leggibilita'  dei  caratteri   tipologici,   sia
d'impianto, sia riferiti ai singoli edifici. 
    Le  attrezzature  per  la  conduzione  agricola   devono   essere
ricavate, salvo casi di dimostrata impossibilita'  tecnico-normativa,
mediante il riuso dei volumi  esistenti.  Le  strutture  estranee  al
contesto originario, qualora  presenti,  possono  essere  oggetto  di
interventi di recupero e riqualificazione  improntati  alla  coerenza
con le  preesistenze  storiche,  ovvero  interventi  di  sostituzione
edilizia rispettosi dei  caratteri  tipologici  e  costruttivi  delle
preesistenze. 
    Eventuali ampliamenti dei centri aziendali esistenti,  realizzati
anche attraverso nuove costruzioni, possono  prevedere  l'impiego  di
strutture prefabbricate in cemento  armato  o  strutture  metalliche,
purche'   l'involucro   edilizio   esterno    venga    opportunamente
rivestito/tinteggiato  con   materiali/tonalita'   coerenti   con   i
caratteri matrici e coloristici del paesaggio  agrario  e  rispettosi
delle sue peculiarita' e degli obiettivi e motivazioni di  tutela.  I
suddetti ampliamenti devono inoltre localizzarsi  preferibilmente  in
prossimita' del costruito esistente  senza  compromettere  l'impianto
delle cascine e senza alterare la percezione d'insieme del  paesaggio
agrario e delle preesistenze storiche, ne'  le  visuali  prospettiche
percepibili  dalla  viabilita'  di   accesso.   Gli   interventi   di
trasformazione non devono  produrre  occultamento,  frammentazione  o
compromissione  degli  elementi  del  paesaggio   riconosciuti   come
distintivi: viali d'ingresso ai poderi con  relative  fasce  arboree,
macchie boscate, rete stradale rurale  con  carattere  storico,  rete
idrica naturale e infrastrutture  idrauliche  di  origine  antropica,
ecc. 
    3.3. Indicazioni per gli interventi infrastrutturali 
    E'  vietata  la  realizzazione  di  nuovi   tratti   di   strada.
L'eventuale ampliamento  della  carreggiata,  nonche'  il  ripristino
della viabilita' storica di accesso, deve essere accompagnato da  uno
studio esteso a un contesto  paesaggistico  adeguato  ai  fini  della
verifica  della   compatibilita'   paesaggistica   degli   interventi
proposti,  con  particolare  riferimento  ai  caratteri  morfologici,
naturalistici, storico-culturali e scenico-percettivi su cui si fonda
l'identita' dei luoghi. Gli interventi viabilistici devono  prevedere
il recupero delle fasce arboree ove compromesse. 
    E'  vietato  procedere  all'asfaltatura  delle  strade   sterrate
interne alla Tenuta. 
    L'eventuale realizzazione di strade interpoderali finalizzate  al
passaggio e  all'accesso  dei  mezzi  agricoli  o  di  interventi  di
fruizione ciclopedonale deve attenersi  a  un'attenta  progettazione,
volta a salvaguardare l'integrita'  del  sistema  idrografico  e  del
sistema  arboreo  esistente,  contribuendo  alla  valorizzazione  dei
manufatti di interesse storico-architettonico, nonche' del  paesaggio
agrario tradizionale. 
    E' vietata  la  realizzazione  di  parcheggi  interrati.  Per  la
realizzazione di autorimesse a servizio  delle  cascine  deve  essere
privilegiato il riuso dei volumi esistenti. L'eventuale realizzazione
di nuovi parcheggi in superficie deve prevedere  l'uso  di  materiali
naturalmente drenanti,  evitando  l'impiego  di  asfaltature,  ovvero
garantire la coerenza con le pavimentazioni gia'  in  essere.  Devono
essere inoltre privilegiate soluzioni  planimetriche  di  definizione
dei parcheggi tali da adeguare le linee compositive e i  margini  dei
suddetti  spazi  alla  trama  agraria  di  riferimento,  al  fine  di
mantenere una maggiore contestualizzazione con l'intorno,  anche  con
l'inserimento  di  specie  arboree  e  arbustive  autoctone,   aventi
funzione di integrazione nel  paesaggio  agrario.  In  ogni  caso  la
localizzazione non deve interferire con visuali e  assi  prospettici,
ne' con i manufatti di carattere storico o di pregio architettonico. 
    La  realizzazione  di  reti  per  la  distribuzione  dell'energia
elettrica e' consentita, ove necessario, solo  mediante  soluzioni  a
cavi interrati. 
    3.4. Tutela degli aspetti percettivi-visivi 
    Deve essere conservata la  configurazione  d'insieme  percepibile
dagli spazi e dai percorsi  pubblici;  in  particolare,  deve  essere
posta attenzione alla conservazione e valorizzazione delle visuali  e
degli scorci sulle aree agricole e sugli edifici rurali di  interesse
architettonico-documentario. 
    Deve essere garantita la salvaguardia della percezione visiva dei
luoghi e degli elementi identitari, vietando  la  posa  in  opera  di
cartelli pubblicitari e ogni altra simile  attrezzatura;  sono  fatte
salve   le    indicazioni    strettamente    necessarie    ai    fini
dell'accessibilita' e della fruibilita' culturale,  turistica  e  dei
servizi pubblici  essenziali,  nonche'  delle  attivita'  di  vendita
diretta dei prodotti agricoli, dell'agriturismo e ogni altra forma di
attivita' connessa con quella agricola, da  realizzarsi  comunque  su
disegno unitario. 
    Deve essere evitata la realizzazione  di  recinzioni,  in  quanto
elementi  di  ostacolo  alla  continuita'   del   paesaggio   agrario
tradizionale.  Nei  casi  in  cui  l'introduzione  di   elementi   di
recinzione, legati all'utilizzo agricolo dei  terreni  o  a  chiusura
delle proprieta' sia indispensabile, devono essere adottate soluzioni
visivamente  «permeabili»,  semplici  e   uniformi.   E'   consentito
l'impiego  di   vegetazione   autoctona,   coerente   con   l'intorno
vegetazionale, da privilegiare nei casi in cui sia  anche  necessario
schermare strutture esistenti.