(Allegato I)
 
                                                           Allegato I 
 
DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL PODERE DI  MONTONERO
  ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo
  n. 42/2004. Comuni interessati: Lignana (VC), Vercelli 
 
1. Descrizione generale dell'area e motivazioni della tutela 
    Il Podere di Montonero si trova all'interno di  una  porzione  di
territorio fortemente omogenea, caratterizzata dalla  presenza  della
risaia, radicata in tutta la pianura del basso Vercellese. Spicca  il
tessuto  insediativo  a  maglie   larghe,   costituito   da   piccoli
insediamenti rurali  circondati  dalla  geometrica  suddivisione  dei
terreni agricoli in camere di risaia. Il paesaggio che ne  emerge  e'
fortemente artificiale, scandito dalla fitta rete di canali e rogge a
servizio dell'irrigazione delle camere. 
    Il Podere di Montonero costituisce un centro rurale  comprendente
un nucleo fortificato,  il  quattrocentesco  Castello  di  Montonero,
circondato dall'aggregazione delle cascine  del  podere  stesso.  Nel
lungo lasso di tempo intercorso tra la costruzione del castello e  il
trasferimento della proprieta'  al  Gran  Magistero  dell'Ordine  dei
Santi  Maurizio  e  Lazzaro,  questa  tenuta  rimase  sempre  grangia
separata dall'abbazia cistercense di Lucedio. 
    Accanto al podere centrale con il suo castello, il Tenimento  era
costituito da una serie di proprieta' collaterali composte da  prati,
campi,  case  ed   edifici   complementari,   che   ne   modificavano
costantemente l'estensione territoriale e la struttura organizzativa.
Nel 1872 l'affittanza della grangia di Montonero venne  smembrata  in
tre unita': il tenimento  di  Montonero  e  i  poderi  di  Abbadia  e
Borgarino. 
    Dal  punto  di  vista  architettonico,  le  grange   di   Lucedio
assunsero, dalla meta' del Seicento, una conformazione  stabile:  gli
ayrali (le case dei massari e  dei  braccianti,  i  ricoveri  per  il
bestiame, i locali per la conservazione e la lavorazione dei prodotti
agricoli) erano andati crescendo attorno a una  presenza  in  qualche
modo importante, quale il «castello» dotato  di  muro  con  torre  di
Montonero. In tutte le grange esisteva la chiesa. 
    Il Podere di Montonero, come tutte le grange di Lucedio, conobbe,
durante  il  primo  Settecento,  accanto  all'aumento  delle   risaie
(ampiamente attestate fin dal 1650) e dell'allevamento, un  ridisegno
complessivo dei corpi abitativi e produttivi, nonche' il  rifacimento
delle chiese, sulla scia di un mutamento della cultura architettonica
che andava imponendo una linea di razionalita'  formale.  Negli  anni
Quaranta del Settecento si registra la costruzione di nuove cascine a
Montonero; la chiesa di Montonero fu ricostruita nel 1727 con intenti
fortemente  rappresentativi,  sebbene  con  grande  attenzione   alla
sobrieta'. A fine Settecento, il possedimento risultava  composto  da
rustici con «mulino e pista, prati, campi, gerbidi e in parte  risaie
a vicenda». 
    Il castello quattrocentesco, con  torri  circolari  agli  spigoli
(oggi ne rimangono due), costituisce  la  persistenza  architettonica
piu' antica nel Podere di Montonero. Esso, nella sua forma primitiva,
e' datato alla meta' del XII secolo e appartiene  probabilmente  alla
«cintura» di castelli che il Comune di Vercelli si era costituita per
controllare tutte le strade di accesso alla citta'. 
    Al XV secolo risale il singolare  particolare  costruttivo  dalle
torri, una quadrata  e  l'altra  circolare.  Entrambe,  poco  elevate
rispetto agli altri edifici, sono  coronate  da  merli  massicci  sui
quali poggiano le travature del tetto; in epoca posteriore sono stati
rialzati i muri di cinta, inglobando la  merlatura.  Al  castello  si
sono affiancati, tra il 1854 e il 1882,  anche  i  Mulini  Vecchio  e
Nuovo,  con  annessa  «pista»  da  riso.  Nonostante  gli  interventi
succedutisi nel XIX secolo sugli edifici a destinazione agricola,  il
castello si e' mantenuto pressoche'  inalterato  nelle  sue  fattezze
quattro-cinquecentesche. 
    Le strade  storiche  che,  ancora  oggi,  segnano  fortemente  il
territorio sono le direttrici che collegano Vercelli a  Santhia',  in
direzione nord-ovest, e a Trino, in direzione  sud-ovest.  Persistono
inoltre le strade minori di collegamento  tra  Sali  Vercellese  e  i
Poderi di Montonero, Borgarino e Abbadia. Inalterati sono altresi'  i
tracciati delle principali bealere e rogge che alimentano tuttora  le
risaie. 
    A  testimonianza  del  valore  storico-culturale  del  Podere  di
Montonero, su di esso e' operante il seguente regime di tutela: 
      Vincoli monumentali: 
        Castello di Montonero (Not. Min. 28/05/1908). 
    La dichiarazione  riconosce  il  ruolo  svolto  dalla  proprieta'
mauriziana nel preservare l'unita' territoriale della  trama  agraria
del Tenimento, aspetti che ne determinano i  tratti  peculiari  e  lo
rendono meritevole di tutela. Essa si pone in continuita' e  coerenza
con  le  indicazioni  del  Piano  paesaggistico  regionale  (p.p.r.),
adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto  2009,  n.
53-11975, che, all'art. 33, prevede per  i  Tenimenti  mauriziani  la
procedura di cui agli articoli 138-140 del Codice. 
    Per le motivazioni sopra  richiamate,  si  dichiara  il  notevole
interesse pubblico del Podere di Montonero ai  sensi  dell'art.  136,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo  n.  42/2004,  in  quanto
«complesso di cose immobili che compongono un caratteristico  aspetto
avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed  i  nuclei
storici». 
2. Descrizione   della   perimetrazione    dell'area    oggetto    di
  dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  e  individuazione
  cartografica 
Premesse 
    Si introducono alcune modifiche tese  alla  regolarizzazione  del
perimetro dell'area oggetto di dichiarazione rispetto ai limiti della
proprieta' mauriziana, ferma restando la sostanziale continuita'  del
paesaggio che non sempre permette di identificare elementi di confine
di tipo antropico o fisico-naturalistico. 
    2.1. Descrizione 
    Partendo dal punto di incontro, al margine ovest, tra la S.S.  11
Padana Superiore e la particella 23  del  foglio  29  del  comune  di
Vercelli, il perimetro segue il tracciato stradale in  direzione  est
fino al limite esterno della particella  11  del  foglio  35.  Scende
quindi seguendo il limite est della particella 12 del foglio 35, fino
al limite nord della  particella  4  del  foglio  36,  che  segue  in
direzione est -  sud-est.  Risale  quindi  in  direzione  nord-est  e
successivamente est lungo la particella 1 del foglio  39,  oltrepassa
il Cavo Provana per attestarsi, sempre in  direzione  est,  lungo  la
particella 3 del foglio  39.  Segue  in  direzione  sud  la  suddetta
particella, e successivamente le particelle 10, 9 del  foglio  39  e,
attraversato il Fontanile Molinaro, le particelle 1 del foglio  61  e
19 del foglio 39. Prosegue in direzione nord-ovest  oltrepassando  il
Cavo Provana, comprendendo la particella 16 del  foglio  39,  fino  a
incontrare il confine est della particella  20  del  foglio  39,  che
segue  fino  al  limite  amministrativo  tra  i  comuni  di  Vercelli
(interno) e  Lignana  (esterno).  Continua  quindi  lungo  il  limite
meridionale della particella 13 del foglio 8 del comune  di  Lignana,
per proseguire verso sud lungo la particella 14 dello stesso  foglio,
che  segue  fino   a   incontrare   nuovamente   il   citato   limite
amministrativo, sul quale si attesta in direzione ovest, comprendendo
la  particella  30  del  foglio  38  del   comune   di   Vercelli   e
successivamente, sempre in direzione ovest, le particelle 17, 15, 14,
13, 12, 11, 10 dello stesso foglio. Si sposta in direzione nord lungo
il limite amministrativo tra i comuni di Vercelli  (interno)  e  Sali
Vercellese (esterno);  se  ne  distacca  verso  nord,  includendo  le
particelle 8, 7, 4 del foglio 34. Segue quest'ultima  fino  al  Fosso
Puntalenghe, sul quale si attesta in direzione est per raggiungere la
particella 1 del foglio 34, fino al punto di partenza. 
    2.2. Cartografia 
    L'esatta  individuazione  cartografica   dell'area   oggetto   di
dichiarazione di notevole interesse pubblico e'  stata  riportata  su
Carta  tecnica  regionale,  in  scala  1:10.000,  aggiornamento  anni
1991-2005. La cartografia riportata di seguito,  parte  integrante  e
sostanziale della dichiarazione,  e'  una  riduzione  della  suddetta
carta in scala 1:10.000 che e' consultabile sul sito  internet  della
Regione Piemonte, sezione Paesaggio. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
3. Prescrizioni d'uso 
Premesse 
    Ai sensi dell'art.  140,  comma  2  del  decreto  legislativo  n.
42/2004,  la  dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico   deve
contenere le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione
dei valori espressi dal bene individuato. 
    In coerenza con tale previsione, le seguenti  prescrizioni  d'uso
forniscono indicazioni di tutela atte a  garantire  la  conservazione
dei  valori  storico-culturali  e  paesaggistici   riconosciuti   per
l'ambito in oggetto, evidenziando alcune specifiche  cautele  per  la
gestione delle trasformazioni. 
    3.1. Tutela del paesaggio agrario 
    Non sono consentite destinazioni d'uso  dei  terreni  diverse  da
quella agricola. 
    Deve  essere  garantita  la  conservazione  della  trama  agraria
costituita dalla  rete  irrigua,  dalla  viabilita'  minore  e  dalle
alberature  diffuse  (isolate,  a  gruppi,  a  macchia  e  formazioni
lineari).  I  progetti   finalizzati   all'attivita'   agricola   che
comportano interventi su tali elementi  devono  prevedere  un'attenta
analisi  dell'impatto  paesaggistico  e,  se   necessario,   adeguati
interventi di mitigazione al fine di conservare la  percepibilita'  e
la riconoscibilita' della trama del paesaggio agrario. 
    Non  e'  consentito  l'intubamento  delle  bealere,  fatte  salve
eventuali necessita' di accesso ai fondi per tratti limitati, nonche'
modifiche agli elementi della rete irrigua (quali canali, cavi, rogge
e  fontanili)  con  opere  che   possano   comportare   significative
trasformazioni alla visione storicizzata del  paesaggio  agrario  del
Podere. Nel caso  di  interventi  sulla  rete  irrigua,  deve  essere
favorita la rinaturalizzazione delle  sponde  tramite  l'adozione  di
tecniche di ingegneria naturalistica. 
    Deve  essere  mantenuta  la  morfologia  del  terreno   naturale,
vietando alterazioni significative dello strato fertile del suolo, se
non  preordinate  all'impianto  delle  colture  e  a  opere  a   esso
collegate. 
    Devono essere mantenute le naturali caratteristiche drenanti  del
terreno, evitando  l'impermeabilizzazione  di  estese  superfici  non
costruite. 
    Per il sistema di canali, fatte salve le  esigenze  di  sicurezza
idraulica, devono essere garantiti il mantenimento e il recupero  dei
manufatti di  ingegneria  idraulica  quali  conche,  chiuse,  alzaie,
ponti, ecc. 
    Al fine di incentivare la tutela del paesaggio della risaia, deve
essere garantito il mantenimento delle fasce non coltivate ai margini
dei campi, delle siepi e delle sponde vegetate dei canali, attraverso
il  recupero  degli  elementi  di  riconoscibilita'  paesaggistica  e
visuale,  quali  alberate,  filari,  cortine  verdi,  zone   alberate
trascurate. 
    Devono  essere  salvaguardati  e  incrementati  gli  elementi  di
naturalita' che possono costituire corridoi di connessione  ecologica
tra i terreni del Tenimento e  le  zone  di  interesse  naturalistico
presenti nel contesto d'area  vasta,  valorizzando  e  migliorando  i
collegamenti tra gli elementi  o  le  aree  di  interesse  ambientale
esistenti (corsi d'acqua naturali, bealere vegetate, canali ecc.). 
    Non e' ammessa la realizzazione di: 
      nuove  attivita'  estrattive,   attivita'   di   stoccaggio   e
lavorazione degli inerti; 
      impianti di smaltimento, trattamento di rifiuti e discariche; 
      impianti per la produzione di energie, fatti salvi gli impianti
orientati al consumo domestico e strettamente connesso  all'attivita'
dell'azienda  agricola;  in  ogni   caso   deve   essere   effettuata
preventivamente     una     dettagliata      analisi      finalizzata
all'individuazione  della  migliore   collocazione,   tale   da   non
compromettere edifici  o  parti  di  edifici  di  valore  storico  ed
elementi di  particolare  connotazione  paesaggistica,  privilegiando
collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. 
    Non sono consentite costruzioni destinate alla creazione di nuovi
centri aziendali o allevamenti intensivi; le  capacita'  edificatorie
delle  aree  agricole  funzionali  alla  creazione  di  nuovi  centri
aziendali  possono  essere  trasferite  in  aree   esterne   all'area
vincolata, in coerenza con quanto stabilito dalle  norme  vigenti  in
materia. 
    Per  la  realizzazione  di  apprestamenti  protettivi  funzionali
all'attivita' agricola, si devono utilizzare strutture reversibili  e
smontabili, che consentano un  agevole  ripristino  dello  stato  dei
luoghi  nel  caso  di  non  utilizzo;  devono   essere   privilegiate
localizzazioni che non costituiscano ingombro  visivo  nelle  visuali
sulle  cascine  storiche  mauriziane  percepibili  dalla   viabilita'
principale e di accesso alle cascine stesse, evitando in ogni caso di
generare impatti visivi cumulativi. 
    3.2.  Tutela  dei  nuclei  edificati  di  antica   formazione   e
dell'edilizia tradizionale 
    Deve essere garantita la conservazione  del  sistema  insediativo
storico, salvaguardando il rapporto tra organismi edilizi ed elementi
della  rete  viaria  e   idrica   o   altri   elementi   strutturanti
morfologicamente il territorio; gli interventi edilizi che modificano
l'aspetto  esterno  degli  edifici   devono   essere   rivolti   alla
conservazione delle tipologie costruttive esistenti e  dei  materiali
caratterizzanti l'impianto originario. 
    Si deve provvedere alla tutela e conservazione del  complesso  di
Montonero,   mantenendone   le    caratteristiche    tipologiche    e
morfologiche,    con     particolare     riferimento     all'impianto
quattro-cinquecentesco del castello, nonche' al sistema coerente,  di
matrice sei-settecentesca, costituito da chiesa, ayrali  (abitazioni,
stalle, fienili)  e  mulini;  a  tal  fine,  sono  sempre  consentite
l'eliminazione  dei  fabbricati  impropri  e  la  sostituzione  degli
elementi strutturali degradati presenti all'interno della corte.  Gli
interventi edilizi,  compresi  quelli  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria, devono tenere in attenta  considerazione  gli  aspetti
compositivi e i caratteri stilistici  originari,  in  relazione  alla
scelta coerente dei materiali, dei colori di finitura e dei  rapporti
dimensionali  delle  aperture,  nonche'  al  rispetto  di  tutti  gli
elementi decorativi esistenti. 
    E' possibile prevedere, per il castello  e  le  cascine  storiche
dell'Ordine  Mauriziano,  l'utilizzo  con  finalita'  ricettive   e/o
culturali-museali. Gli interventi edilizi e infrastrutturali connessi
a tale variazione devono comunque attenersi alla presente normativa. 
    La sistemazione  degli  spazi  liberi  interni  alle  corti  deve
perseguire la conservazione delle caratteristiche  di  uniformita'  e
regolarita' di impianto, evitando la realizzazione  di  recinzioni  o
altre forme di delimitazione degli spazi; in caso  di  intervento  si
deve  provvedere  all'eliminazione   di   eventuali   superfetazioni,
strutture  non  coerenti   e   corpi   estranei   che   compromettono
l'integrita'  e  la  leggibilita'  dei  caratteri   tipologici,   sia
d'impianto, sia riferiti ai singoli edifici. 
    Le  attrezzature  per  la  conduzione  agricola   devono   essere
ricavate, salvo casi di dimostrata impossibilita'  tecnico-normativa,
mediante il riuso dei volumi  esistenti.  Le  strutture  estranee  al
contesto originario, qualora  presenti,  possono  essere  oggetto  di
interventi di recupero e riqualificazione  improntati  alla  coerenza
con le  preesistenze  storiche,  ovvero  interventi  di  sostituzione
edilizia rispettosi dei  caratteri  tipologici  e  costruttivi  delle
preesistenze. 
    Eventuali ampliamenti dei centri aziendali esistenti,  realizzati
anche attraverso nuove costruzioni, possono  prevedere  l'impiego  di
strutture prefabbricate in cemento  armato  o  strutture  metalliche,
purche'   l'involucro   edilizio   esterno    venga    opportunamente
rivestito/tinteggiato  con   materiali/tonalita'   coerenti   con   i
caratteri matrici e coloristici del paesaggio  agrario  e  rispettosi
delle sue peculiarita' e degli obiettivi e motivazioni di  tutela.  I
suddetti ampliamenti devono inoltre localizzarsi  preferibilmente  in
prossimita' del costruito esistente, senza  compromettere  l'impianto
del castello e delle cascine e senza alterare la percezione d'insieme
del paesaggio agrario e delle preesistenze storiche, ne'  le  visuali
prospettiche percepibili dalla viabilita' di accesso. Gli  interventi
di trasformazione non devono produrre occultamento, frammentazione  o
compromissione   degli   elementi   del   paesaggio   del   Tenimento
riconosciuti come distintivi: strade d'ingresso  al  complesso,  rete
stradale  rurale  con  carattere  storico,  rete  idrica  naturale  e
infrastrutture idrauliche di origine antropica, ecc. 
    3.3. Indicazioni per gli interventi infrastrutturali 
    E'  vietata  la  realizzazione  di  nuovi   tratti   di   strada.
L'eventuale ampliamento  della  carreggiata,  nonche'  il  ripristino
della viabilita' storica di accesso, deve essere accompagnato da  uno
studio esteso a un contesto  paesaggistico  adeguato  ai  fini  della
verifica  della   compatibilita'   paesaggistica   degli   interventi
proposti,  con  particolare  riferimento  ai  caratteri  morfologici,
naturalistici, storico-culturali e scenico-percettivi su cui si fonda
l'identita' dei luoghi. Gli interventi viabilistici devono  prevedere
il recupero delle fasce arboree ove compromesse. 
    E'  vietato  procedere  all'asfaltatura  delle  strade   sterrate
interne al Podere. 
    L'eventuale realizzazione di strade interpoderali finalizzate  al
passaggio e  all'accesso  dei  mezzi  agricoli  o  di  interventi  di
fruizione ciclopedonale deve attenersi  a  un'attenta  progettazione,
volta a salvaguardare l'integrita' del sistema idrografico esistente,
contribuendo  alla  valorizzazione   dei   manufatti   di   interesse
storico-architettonico, nonche' del paesaggio agrario tradizionale. 
    E' vietata  la  realizzazione  di  parcheggi  interrati.  Per  la
realizzazione di eventuali autorimesse  a  servizio  del  castello  e
delle cascine deve essere privilegiato il riuso dei volumi esistenti.
L'eventuale realizzazione  di  nuovi  parcheggi  in  superficie  deve
prevedere  l'uso  di  materiali   naturalmente   drenanti,   evitando
l'impiego  di  asfaltature,  ovvero  garantire  la  coerenza  con  le
pavimentazioni gia' in essere.  Devono  essere  inoltre  privilegiate
soluzioni planimetriche di definizione dei parcheggi tali da adeguare
le linee compositive e  i  margini  dei  suddetti  spazi  alla  trama
agraria  di  riferimento,  al  fine   di   mantenere   una   maggiore
contestualizzazione con l'intorno, anche con l'inserimento di  specie
arboree e arbustive autoctone, aventi funzione  di  integrazione  nel
paesaggio  agrario.  In  ogni  caso  la   localizzazione   non   deve
interferire con visuali e assi prospettici, ne' con  i  manufatti  di
carattere storico o di pregio architettonico. 
    La  realizzazione  di  reti  per  la  distribuzione  dell'energia
elettrica e' consentita, ove necessario, solo  mediante  soluzioni  a
cavi interrati. 
    3.4. Tutela degli aspetti percettivi-visivi 
    Deve essere conservata la  configurazione  d'insieme  percepibile
dagli spazi e dai percorsi  pubblici;  in  particolare,  deve  essere
posta attenzione alla conservazione e valorizzazione delle visuali  e
degli scorci sulle aree agricole e sugli edifici rurali di  interesse
architettonico-documentario. 
    Deve essere garantita la salvaguardia della percezione visiva dei
luoghi e degli elementi identitari, vietando  la  posa  in  opera  di
cartelli pubblicitari e ogni altra simile  attrezzatura;  sono  fatte
salve   le    indicazioni    strettamente    necessarie    ai    fini
dell'accessibilita' e della fruibilita' culturale,  turistica  e  dei
servizi pubblici  essenziali,  nonche'  delle  attivita'  di  vendita
diretta dei prodotti agricoli, dell'agriturismo e ogni altra forma di
attivita' connessa con quella agricola, da  realizzarsi  comunque  su
disegno unitario. 
    Deve essere evitata la realizzazione  di  recinzioni,  in  quanto
elementi  di  ostacolo  alla  continuita'   del   paesaggio   agrario
tradizionale.  Nei  casi  in  cui  l'introduzione  di   elementi   di
recinzione, legati all'utilizzo agricolo dei  terreni  o  a  chiusura
delle proprieta' sia indispensabile, devono essere adottate soluzioni
visivamente  «permeabili»,  semplici  e   uniformi.   E'   consentito
l'impiego  di   vegetazione   autoctona,   coerente   con   l'intorno
vegetazionale, da privilegiare nei casi in cui sia  anche  necessario
schermare strutture esistenti.