(Allegato-art.1)
                Agenzia per la Coesione Territoriale 
 
 
                          SCHEMA DI STATUTO 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                Agenzia per la coesione territoriale 
 
    1. L'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito  denominata
"Agenzia", istituita ai sensi dell'articolo 10 del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, di seguito denominata  "legge  istitutiva",  ha
personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di  autonomia
organizzativa, contabile e di bilancio. 
    2. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita'  politica  ove
delegata  e  al  controllo  della  Corte  dei   Conti,   secondo   le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge  14  gennaio
1994, n.20. 
    3. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto del 30 ottobre  1933,  n.
1611. 
    4.  L'attivita'  dell'Agenzia   e'   disciplinata   dalla   legge
istitutiva e dalle fonti in essa richiamate, dalle norme del presente
statuto e dalle  norme  regolamentari  emanate  nell'esercizio  della
propria autonomia. 
    5. L'Agenzia ha sede in Roma.