Agenzia per la Coesione Territoriale SCHEMA DI STATUTO Art. 1. Agenzia per la coesione territoriale 1. L'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata "Agenzia", istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di seguito denominata "legge istitutiva", ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. 2. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita' politica ove delegata e al controllo della Corte dei Conti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.20. 3. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611. 4. L'attivita' dell'Agenzia e' disciplinata dalla legge istitutiva e dalle fonti in essa richiamate, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia. 5. L'Agenzia ha sede in Roma.