(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
 
                       Modifiche dello Statuto 
 
    1. Le modifiche dello Statuto  dell'Agenzia  sono  approvate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo stato, le  regioni  e  le  provincie
autonome di Trento e di Bolzano.