Art. 13. Modifiche dello Statuto 1. Le modifiche dello Statuto dell'Agenzia sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.