Art. 5. Attribuzioni del direttore generale 1. Il Direttore e' il legale rappresentante dell'Agenzia ed e' responsabile della gestione e dell'attuazione degli obiettivi definiti negli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita' politica ove delegata. Cura i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, europee e internazionali, nonche' con le regioni e le autonomie locali, in coerenza con le finalita' e gli indirizzi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Statuto. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Direttore, sentito il Comitato direttivo, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un piano di durata triennale, aggiornato annualmente, nel quale sono contenuti gli obiettivi, i risultati attesi, l'entita' e le modalita' dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalita' di verifica dei risultati di gestione, le modalita' necessarie ad assicurare al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorita' politica ove delegata la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Il piano e' definito mediante stipula di apposita convenzione tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o l'Autorita' politica ove delegata e il Direttore dell'Agenzia. Del piano e' data informativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. In sede di prima applicazione, il piano e' presentato entro 90 giorni, dalla costituzione di tutti gli organi dell'Agenzia. 3. Il Direttore svolge tutti i compiti dell'Agenzia non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto ad altri organi e, in particolare: a) presiede il Comitato direttivo; b) adotta i piani e i programmi necessari per raggiungere gli obiettivi previsti dalla convenzione, previo parere del Comitato direttivo; c) adotta, previo parere del Comitato direttivo, e sottopone per l'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita' politica ove delegata, i regolamenti e gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, d) sottopone semestralmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorita' politica ove delegata una relazione sull'attivita' dell'Agenzia e in particolare sullo stato di attuazione del piano triennale; e) predispone il budget economico dell'Agenzia ed il bilancio d'esercizio, previo parere del Comitato direttivo, e li trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorita' politica ove delegata per l'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze f) provvede, nei limiti e con le modalita' previsti nella normativa vigente e dai contratti collettivi, all' assegnazione degli incarichi ai dirigenti, alla definizione di ruoli, responsabilita' ed uffici di competenza; g) pone in essere agli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti. 4. In caso di assenza del servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore sono esercitate da un vicario nominato dal direttore stesso. Nel caso in cui il vicario non sia nominato le funzioni sono svolte dal dirigente piu' anziano nell'ambito del grado piu' elevato.