Art. 8. Dirigenza 1. I dirigenti dell'Agenzia, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo. 2001, n 165: a) curano l'attuazione degli indirizzi, dei piani e dei programmi generali predisposti dal direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione esercitando i relativi poteri di spesa; b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore; c) dirigono, controllano e coordinano 1'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie o strumentali assegnate ai propri uffici; e) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio di merito ai sensi della normativa vigente.