(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                              Dirigenza 
 
    1. I dirigenti dell'Agenzia, ai sensi del decreto legislativo  30
marzo. 2001, n 165: 
    a) curano l'attuazione degli indirizzi, dei piani e dei programmi
generali predisposti dal  direttore,  adottando  i  relativi  atti  e
provvedimenti amministrativi e di  gestione  esercitando  i  relativi
poteri di spesa; 
    b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore; 
    c) dirigono, controllano e coordinano  1'attivita'  degli  uffici
che  da  essi  dipendono  e   dei   responsabili   dei   procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 
    d)  provvedono  alla  gestione  del  personale  e  delle  risorse
finanziarie o strumentali assegnate ai propri uffici; 
    e) effettuano la valutazione del personale  assegnato  ai  propri
uffici, nel rispetto del principio di merito ai sensi della normativa
vigente.