(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
         Principi generali di organizzazione e funzionamento 
 
    1.  L'organizzazione  dell'Agenzia,  articolata  in  settori   di
attivita',  e'  determinata  con  regolamento.  Il   regolamento   di
organizzazione e' adottato, previo parere del Comitato direttivo, dal
direttore che lo  trasmette  per  l'approvazione  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri o  all'Autorita'  politica  ove  delegata,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze 
    2. La dotazione organica dell'Agenzia, fissata in numero  di  200
unita', e' determinata dal regolamento di organizzazione, secondo  le
necessita'  di  funzionamento  dell'Agenzia  e  nel  rispetto   delle
modalita'  del  trasferimento  del  personale  indicate  nella  legge
istitutiva. 
    3. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Agenzia
puo'  avvalersi,  nei  limiti  della  dotazione  organica   e   della
disponibilita' economica esistente, di'  personale  in  posizione  di
comando, fuori ruolo, distacco, o  analogo  istituto  previsto  dalle
Amministrazioni di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni normative e contrattuali vigenti. 
    4. L'assunzione di personale di ruolo, nei limiti della dotazione
organica e della disponibilita' economica esistente, avviene mediante
concorso pubblico  e  nel  rispetto  delle  disposizioni  legislative
vigenti in materia di mobilita' e regime di assunzioni 
    5. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie  per  l'assistenza
tecnica collegata  alla  gestione  di  programmi  della  politica  di
coesione  nazionale  e  comunitaria,  l'Agenzia  puo'  avvalersi   di
personale assunto con l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile, a
termine  o  di  collaborazione  per   specifici   compiti   collegati
all'attuazione dei programmi stessi e per la durata dei medesimi, nel
rispetto delle procedure di selezione previste all'articolo 7,  comma
6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    6. Al personale  in  servizio  presso  l'Agenzia  si  applica  il
contratto collettivo di lavoro del personale del comparto  Ministeri,
ai sensi dell'art. 10 della legge istitutiva. 
    7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1,  comma  18  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.