Art. 9. Principi generali di organizzazione e funzionamento 1. L'organizzazione dell'Agenzia, articolata in settori di attivita', e' determinata con regolamento. Il regolamento di organizzazione e' adottato, previo parere del Comitato direttivo, dal direttore che lo trasmette per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorita' politica ove delegata, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze 2. La dotazione organica dell'Agenzia, fissata in numero di 200 unita', e' determinata dal regolamento di organizzazione, secondo le necessita' di funzionamento dell'Agenzia e nel rispetto delle modalita' del trasferimento del personale indicate nella legge istitutiva. 3. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Agenzia puo' avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della disponibilita' economica esistente, di' personale in posizione di comando, fuori ruolo, distacco, o analogo istituto previsto dalle Amministrazioni di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti. 4. L'assunzione di personale di ruolo, nei limiti della dotazione organica e della disponibilita' economica esistente, avviene mediante concorso pubblico e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di mobilita' e regime di assunzioni 5. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie per l'assistenza tecnica collegata alla gestione di programmi della politica di coesione nazionale e comunitaria, l'Agenzia puo' avvalersi di personale assunto con l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile, a termine o di collaborazione per specifici compiti collegati all'attuazione dei programmi stessi e per la durata dei medesimi, nel rispetto delle procedure di selezione previste all'articolo 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 6. Al personale in servizio presso l'Agenzia si applica il contratto collettivo di lavoro del personale del comparto Ministeri, ai sensi dell'art. 10 della legge istitutiva. 7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 18 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.