Art. 2 Misure di conservazione 1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e delle specie di cui all'allegato B del medesimo d.P.R. presenti nei siti, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo sono quelle individuate nei rispettivi piani di gestione, approvati con le deliberazioni della Giunta regionale dell'Umbria riportate nelle tabelle di cui all'art. 1, commi 1 e 2, e sono immediatamente operative. 2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. 3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000. 4. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono adottate dalla Regione Umbria e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 5. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.