Art. 2 
 
 
                       Misure di conservazione 
 
  1. Le misure di conservazione generali e  sito-specifiche  conformi
alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di  habitat  naturali  di  cui
all'allegato A del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e delle specie di
cui all'allegato B del medesimo d.P.R. presenti nei siti, nonche'  le
misure necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e
degli habitat di specie e la perturbazione delle specie  per  cui  le
zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione  potrebbe
avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi  di
cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357, relative  alle  ZSC  di  cui  al
precedente articolo sono quelle individuate nei rispettivi  piani  di
gestione, approvati  con  le  deliberazioni  della  Giunta  regionale
dell'Umbria riportate nelle tabelle di cui all'art. 1, commi 1 e 2, e
sono immediatamente operative. 
  2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo  alle
misure  di  conservazione  ed  eventuali  successive   modifiche   ed
integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare nell'apposita  sezione  relativa  alle  ZSC
designate. 
  3.  Le  misure  di  conservazione  di  cui  al  comma  1   potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri  piani
di sviluppo  e  specifiche  misure  regolamentari,  amministrative  o
contrattuali. Entro  il  medesimo  termine  la  Regione  provvede  ad
assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e  la  Banca
dati Natura 2000. 
  4. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle
misure di conservazione che si rendessero necessarie  sulla  base  di
evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle  azioni
di monitoraggio, sono adottate  dalla  Regione  Umbria  e  comunicate
entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare. 
  5. Alle ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.