(( Art. 7 ter
Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari
1. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui
all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive
modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817,
spetta anche alle societa' cooperative di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno la
meta' degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica
di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione
speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e
seguenti del codice civile. ))
Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 8, della legge 26 maggio 1965, n.
590 recante (Disposizioni per lo sviluppo della proprieta'
coltivatrice), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno
1965, n. 142, e' il seguente:
«Art. 8. - In caso di trasferimento a titolo oneroso o
di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a
coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a
compartecipazione, esclusa quella stagionale,
l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante,
a parita' di condizioni, ha diritto di prelazione purche'
coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia
venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di
imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso
di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il
fondo per il quale intende esercitare la prelazione in
aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' od
enfiteusi non superi il triplo della superficie
corrispondente alla capacita' lavorativa della sua
famiglia.
La prelazione non e' consentita nei casi di permuta,
vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento,
espropriazione per pubblica utilita' e quando i terreni in
base a piani regolatori, anche se non ancora approvati,
siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o
turistica.
Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto,
per quota di fondo, da un componente la famiglia
coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che
in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri
componenti hanno diritto alla prelazione sempreche' siano
coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa
familiare in comune.
Il proprietario deve notificare con lettera
raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione
trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono
essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di
vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per
l'eventualita' della prelazione. Il coltivatore deve
esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni.
Qualora il proprietario non provveda a tale
notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello
risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo
al diritto di prelazione puo', entro un anno dalla
trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il
fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente
causa.
Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il
versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato
entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo
giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario,
salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.
Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione
dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda
ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai
sensi dell'art. 1, il termine di cui al precedente comma e'
sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione
del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia
espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta
e, comunque, per non piu' di un anno. In tal caso
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere
entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui
all'art. 3, secondo le norme che saranno stabilite dal
regolamento di esecuzione della presente legge.
In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo e'
differito il trasferimento della proprieta' e' sottoposto
alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il
termine stabilito.
Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una
pluralita' di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione
non puo' essere esercitata che da tutti congiuntamente.
Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione puo' essere
esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri
o coloni purche' la superficie del fondo non ecceda il
triplo della complessiva capacita' lavorativa delle loro
famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che
entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto
comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua
intenzione di avvalersi della prelazione.
Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale
abbia cessato di far parte della conduzione colonica in
comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro
cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli
altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta
quota al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni previste
dalla presente legge, sempreche' l'acquisto sia fatto allo
scopo di assicurare il consolidamento di impresa
coltivatrice familiare di dimensioni economicamente
efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il
proprietario della quota non consente alla vendita,
mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti
leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.
L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati
dal precedente comma e' demandato allo Ispettorato agrario
provinciale competente per territorio.
Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se
coltivatori diretti, i coeredi del venditore.»
- Si riporta il testo dell'art. 7, della legge 14
agosto 1971, n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento
delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta'
coltivatrice), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
ottobre 1971, n. 261:
«Art. 7. - Il termine di quattro anni previsto dal
primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590,
per l'esercizio del diritto di prelazione e' ridotto a due
anni.
Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste
nella presente legge, spetta anche:
1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato
stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre
1964, n. 756;
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni
confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli
stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari,
compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
Nel caso di vendita di piu' fondi ogni affittuario,
mezzadro o colono puo' esercitare singolarmente o
congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del
fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.»
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della L. 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137:
«Art. 1. (Imprenditore agricolo) - 1. (Omissis).
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando
utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci,
ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi
diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.».