IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto l'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25  luglio  1998,
n. 286, recante il «Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero», come sostituito dall'art. 26, comma  1,  della  legge  30
luglio 2002, n. 189 e dall'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge  14
settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
novembre 2004, n. 271; 
  Visto  l'art.  46,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante  «Regolamento  recante
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286», come modificato  dall'art.  42,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile
2001 «Disposizioni per l'uniformita' del trattamento sul diritto agli
studi universitari», e, in particolare, l'art. 13, comma 5, in  forza
del quale l'elenco dei Paesi particolarmente  poveri,  caratterizzati
dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, e'  definito
annualmente con decreto del Ministro; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione  della
normativa  di  principio  in  materia  di  diritto  allo   studio   e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente  riconosciuti,  in
attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma  1,  lettere  a),
secondo periodo, e d), della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e
secondo i principi e  i  criteri  direttivi  stabiliti  al  comma  3,
lettera f), e al comma 6.» e, in particolare, l'art. 4, comma 4; 
  Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 118 «Definizione
dei Paesi in via di sviluppo,  ai  fini  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 13, comma 5 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 9 aprile 2001»; 
  Vista la comunicazione in data 18 giugno 2014 del  Ministero  degli
affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo  sviluppo
- ufficio VIII - in ordine alla lista dei Paesi in  via  di  sviluppo
del DAC (Comitato di  aiuto  allo  sviluppo)  dell'OCSE,  beneficiari
dell'aiuto pubblico allo sviluppo  (APS),  con  cui  si  conferma  la
validita' della lista relativa all'anno 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai  fini  della  valutazione  della   condizione   economica,   per
l'erogazione dei rispettivi interventi, gli  organismi  regionali  di
gestione applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma  5,  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  9  aprile  2001,
citato nelle premesse, agli studenti provenienti  dai  Paesi  che  di
seguito si riportano: 
  Afganistan 
  Angola 
  Bangladesh 
  Benin 
  Bhutan 
  Burkina Faso 
  Burundi 
  Cambogia 
  Central African Rep. 
  Chad 
  Comoros 
  Congo Dem. Rep. 
  Djibouti 
  Equatorial Guinea 
  Eritrea 
  Ethiopia 
  Gambia 
  Guinea 
  Guinea Bissau 
  Haiti 
  Kenya 
  Kiribati 
  Korea, Dem. Rep. 
  Kyrgyz Rep. 
  Laos 
  Lesotho 
  Liberia 
  Madagascar 
  Malawi 
  Mali 
  Mauritania 
  Mozambique 
  Myanmar 
  Nepal 
  Niger 
  Rwanda 
  Samoa 
  Sao Tome & Principe 
  Senegal 
  Sierra Leone 
  Solomon Islands 
  Somalia 
  South Sudan 
  Sudan 
  Tanzania 
  Tajikistan 
  Timor-Leste 
  Togo 
  Tuvalu 
  Uganda 
  Vanuatu 
  Yemen 
  Zambia 
  Zimbabwe.