Art. 2 Resta salvo in capo al Parco Faunistico del Monte Amiata l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 73/05, relativi ai versamenti da effettuare a copertura delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di rilascio della licenza e dei controlli di cui all'art. 6 dello stesso decreto.