Art. 2 
 
  Resta  salvo  in  capo  al  Parco  Faunistico  del   Monte   Amiata
l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9, comma 1, del  decreto
legislativo  n.  73/05,  relativi  ai  versamenti  da  effettuare   a
copertura delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di
rilascio della licenza e dei controlli di cui all'art. 6 dello stesso
decreto.