Art. 4 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della  commercializzazione,
deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni  o  limitazioni
per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del  medicinale  e  deve
comunicare all'AIFA - Ufficio  prezzi  &  rimborso  -  il  prezzo  ex
factory,  il  prezzo  al  pubblico  e  la  data   di   inizio   della
commercializzazione del medicinale. 
  La presente determinazione ha effetto dal  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio. 
    Roma, 13 agosto 2014 
 
                                          Il direttore generale: Pani