Art. 3 Controlli e relazione annuale 1. I controlli amministrativi ed in loco relativi all'attuazione del programma sono demandati ad AGEA. 2. Entro 90 giorni dalla conclusione del programma e, comunque, non oltre il 31 marzo 2015, AGEA predispone e trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sulle attivita' realizzate relativamente al programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2014, corredata della rendicontazione delle risorse gestite. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 2014 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 3221