Art. 3 Le Regioni, indipendentemente dall'entita' del contributo erogato, vigilano sul rispetto di quanto prescritto dall'art. 9, comma 4 dell'OPCM 4007/2012, a cui si rifa' l'art. 1, comma 1 del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 4645 del 16 ottobre 2012, in merito agli interventi di miglioramento sismico: tali interventi, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono raggiungere un valore minimo del rapporto capacita'/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacita' non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 2014 Il Capo del Dipartimento: Gabrielli Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2014 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esterni, Reg.ne - Prev. n. 1879