Art. 2 
 
                         Criteri di riparto 
 
  1.  In  attuazione  dell'articolo  5,  comma  2,  lettera  d),  del
decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 2013,  n.  119,
il  presente  decreto  provvede,  in  fase  di  prima  attuazione,  a
ripartire tra le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano le risorse finanziarie del fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita' stanziate per gli anni 2013  e  2014
in unica soluzione, in base ai criteri forniti dalle Regioni con nota
del 5 febbraio 2014. 
  2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 pari ad  euro
10.000.000,00 per il 2013 e pari ad euro  6.449.385,00  per  il  2014
sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano in base ai seguenti criteri: 
    a) il 33%, dell'importo complessivo di  euro  16.449,385,00  pari
alla somma di euro 5.428.297,05, e' destinato  per  l'istituzione  di
nuovi centri antiviolenza e di nuove  case  rifugio,  come  stabilito
dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella  legge  15  ottobre
2013, n. 119; 
    b) la rimanente somma pari ad  euro  11.021.087,95  e'  suddivisa
nella  misura  dell'80%  (pari   ad   euro   8.816.870,35)   per   il
finanziamento aggiuntivo degli interventi  regionali  gia'  operativi
volti ad attuare azioni  di  assistenza  e  di  sostegno  alle  donne
vittime di violenza e ai loro figli, sulla base della  programmazione
regionale nella misura del 10 % (pari ad euro  1.102.108,80)  per  il
finanziamento  dei  centri  antiviolenza  pubblici  e  privati   gia'
esistenti in ogni regione e  nella  misura  del  10%  (pari  ad  euro
1.102.108,80) per il finanziamento delle  case  rifugio  pubbliche  e
private gia' esistenti in ogni regione, di  cui  all'articolo  5-bis,
comma 2, rispettivamente b) e c), del citato decreto-legge 14  agosto
2013, n. 93. 
  3. Il riparto delle risorse finanziarie, di cui al comma 2, lettera
a) del presente articolo, tra le Regioni e le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, pari ad euro 5.428.297,05, si  basa  sul  numero
della popolazione di  ciascuna  regione  e  Provincia  autonoma,  sul
numero dei centri antiviolenza e delle  case  rifugio  esistenti  per
ciascuna regione e Provincia autonoma rapportati alla mediana pari ad
1,79 stimando un  centro  antiviolenza  per  ogni  400.000  abitanti,
secondo la tabella 2. 
  4. Il riparto delle risorse finanziarie, di cui al comma 2, lettera
b) del presente articolo, tra le Regioni e le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, pari ad euro 11.021.087,95, per quanto  riguarda
1'80% e il 10% sia per i centri antiviolenza sia per le case  rifugio
esistenti, e' basato sui dati forniti da ciascuna regione e Provincia
autonoma, secondo la tabella 1.