Art. 3 
 
                Attivita' delle Regioni e del Governo 
 
  1. Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  5-bis,  comma  7,  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre
2013, n. 119, le Regioni presentano, in  fase  di  prima  attuazione,
entro il 30 marzo 2015, una relazione al  Dipartimento  per  le  pari
opportunita' concernente le iniziative adottate nell'anno  precedente
per contrastare la violenza contro le donne a  valere  sulle  risorse
finanziarie ripartite al fine di dare attuazione all'articolo  5-bis,
comma 7, del decreto-legge n.93 del 2013. 
  2. Al fine del riparto a regime delle risorse finanziarie del Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle  pari  opportunita',  che
tenga conto di un'efficace  tempistica,  le  Regioni  e  le  Province
autonome trasmettono al  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  -
Presidenza del Consiglio dei Ministri - le  delibere  adottate  dalla
Giunta regionale e dagli organi indicati dai  rispettivi  ordinamenti
.regionali per gli interventi di  cui  all'articolo  2  del  presente
decreto, il monitoraggio dei trasferimenti delle  risorse  effettuati
dalle Regioni e Province autonome e degli interventi  finanziati  con
le risorse del presente decreto, nonche' i dati aggiornati sul numero
dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio,
entro il 31 gennaio 2015. 
  3. Il mancato utilizzo  delle  risorse  secondo  le  modalita'  del
presente decreto, da parte degli enti destinatari, entro  l'esercizio
finanziario 2014, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali  sono
versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita'. 
  4. Con successiva Intesa, ai sensi  dell'art.  8,  comma  6,  della
legge 5 giugno 2003,  n.  131,  da  sancire  in  sede  di  Conferenza
Unificata entro il 2014, sono stabiliti i requisiti minimi  necessari
che i Centri antiviolenza e le Case rifugio  devono  possedere  anche
per poter accedere al riparto delle risorse finanziarie di  cui  alla
legge del 15 ottobre 2013, n. 119. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa verifica da parte dei  competenti  organi
di controllo. 
    Roma, 24 luglio 2014 
 
                  p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: Delrio 

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014 
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