Art. 2 
 
 
          Termine di proposizione delle domande e requisiti 
 
  1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi: 
    a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede  principale  o  secondaria  in  Italia  iscritte   al   Registro
Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  ottobre  2009  ovvero,
relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con  veicoli
di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all'Albo nazionale  degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi; 
    b) le strutture societarie iscritte nella  sezione  speciale  del
predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del  decreto-legge
6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui
al precedente punto a), costituite a norma del  libro  V  titolo  VI,
capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II  e  II-bis,  del
codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto  di  merci
per conto di terzi iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo. 
  2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, deve rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 2
e dal comma 1 del presente articolo, puo' presentare una sola domanda
di contributo e, a tal fine, puo' conferire delega alla presentazione
della domanda di ammissione al contributo al soggetto prescelto  come
attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione  del
contributo avverra' esclusivamente a favore dell'impresa medesima. 
  3. Le domande, redatte  utilizzando  esclusivamente  -  a  pena  di
inammissibilita' - il modulo che si allega, come parte integrante, al
presente decreto (Allegato 1), riempiendo tutti i campi di  interesse
e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, devono essere
presentate successivamente alla data di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro il termine  perentorio  del
15 settembre 2014 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Direzione generale per il trasporto stradale e per  l'intermodalita',
Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la  Direzione
generale medesima. In tale ultima ipotesi,  l'ufficio  di  segreteria
della Direzione generale rilascera' ricevuta  comprovante  l'avvenuta
consegna. 
  4. Nella domanda devono essere obbligatoriamente indicati - a  pena
di inammissibilita' - gli elementi previsti dall'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente  della  Repubblica  29  maggio  2009,  n.  83,
nonche' il soggetto attuatore delle azioni  formative,  conformemente
all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica  29
maggio 2009, n.  83,  il  quale  non  potra'  in  alcun  caso  essere
modificato. In nessun caso l'ente  attuatore  designato  puo'  a  sua
volta delegare una o piu' operazioni inerenti all'attivita' formativa
a soggetti che non siano  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal
citato  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pena l'esclusione del progetto  dal
finanziamento. Ove la domanda sia proposta dai soggetti di  cui  alla
lettera b) del comma 1 del presente articolo, dovra' essere  allegato
obbligatoriamente - a  pena  di  inammissibilita'  -  l'elenco  delle
imprese partecipanti all'attivita'  formativa,  con  indicazione  del
numero di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale istituito  dal
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano
esclusivamente con veicoli di massa complessiva conto di terzi fino a
1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose
per conto di terzi. Durante lo svolgimento  dell'attivita'  formativa
non sono ammesse sostituzioni  di  imprese  associate  o  consorziate
superiori al 10% dei partecipanti, come risultanti dall'elenco di cui
al periodo che precede. 
  5. Il  contributo  massimo  erogabile  per  l'attivita'  formativa,
fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento  di
imprese, per ogni impresa che all'interno del  raggruppamento  stesso
concretamente partecipi all'attivita' formativa, e' comunque limitato
ai seguenti massimali: 
    Ore di formazione: trenta per ciascun partecipante; 
    Compenso della docenza in aula: centoventi euro/ora; 
    Compenso dei tutor: trenta euro/ora; 
    Servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale
dei costi ammissibili. 
  Relativamente ad ogni progetto formativo la formazione  a  distanza
non potra' superare il 10% del totale delle ore di formazione. 
  6.  Alla  domanda  dovranno   essere   allegati   -   a   pena   di
inammissibilita' - un programma del corso comprendente le materie  di
insegnamento, la durata dello stesso e il  numero  complessivo  delle
ore di insegnamento, il numero dei  destinatari  dell'iniziativa,  il
preventivo  della  spesa  (suddiviso  per   formazione   generale   e
formazione specifica e nelle seguenti voci: costi  della  docenza  in
aula, costi dei tutor, altri costi per l'erogazione della formazione,
spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al  progetto,
ammortamento degli strumenti e delle attrezzature  per  la  quota  da
riferire al loro uso esclusivo per il progetto di  formazione,  costi
dei  servizi  di   consulenza   relativi   all'iniziativa   formativa
programmata, costi di  personale  dei  partecipanti  al  progetto  di
formazione e spese generali indirette, secondo le  modalita'  dettate
dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di  esenzione  dagli
aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data  21  maggio
2014) e il calendario del corso (giorno, ora e sede ove si svolge  il
corso medesimo). Qualsiasi  modifica  di  uno  o  piu'  elementi  del
calendario del corso o  spostamento  della  sede  dello  stesso  deve
essere   comunicata    all'indirizzo    incentivoformazione@ramspa.it
perentoriamente almeno tre giorni  prima  rispetto  alla  prima  data
utile che si intende modificare, fatti salvi comprovati casi di forza
maggiore, pena l'esclusione del progetto.