Art. 2 Termine di proposizione delle domande e requisiti 1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi: a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; b) le strutture societarie iscritte nella sezione speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo. 2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, deve rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 2 e dal comma 1 del presente articolo, puo' presentare una sola domanda di contributo e, a tal fine, puo' conferire delega alla presentazione della domanda di ammissione al contributo al soggetto prescelto come attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione del contributo avverra' esclusivamente a favore dell'impresa medesima. 3. Le domande, redatte utilizzando esclusivamente - a pena di inammissibilita' - il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (Allegato 1), riempiendo tutti i campi di interesse e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, devono essere presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro il termine perentorio del 15 settembre 2014 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta consegna. 4. Nella domanda devono essere obbligatoriamente indicati - a pena di inammissibilita' - gli elementi previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, nonche' il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, il quale non potra' in alcun caso essere modificato. In nessun caso l'ente attuatore designato puo' a sua volta delegare una o piu' operazioni inerenti all'attivita' formativa a soggetti che non siano in possesso dei requisiti previsti dal citato all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pena l'esclusione del progetto dal finanziamento. Ove la domanda sia proposta dai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, dovra' essere allegato obbligatoriamente - a pena di inammissibilita' - l'elenco delle imprese partecipanti all'attivita' formativa, con indicazione del numero di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva conto di terzi fino a 1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Durante lo svolgimento dell'attivita' formativa non sono ammesse sostituzioni di imprese associate o consorziate superiori al 10% dei partecipanti, come risultanti dall'elenco di cui al periodo che precede. 5. Il contributo massimo erogabile per l'attivita' formativa, fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento di imprese, per ogni impresa che all'interno del raggruppamento stesso concretamente partecipi all'attivita' formativa, e' comunque limitato ai seguenti massimali: Ore di formazione: trenta per ciascun partecipante; Compenso della docenza in aula: centoventi euro/ora; Compenso dei tutor: trenta euro/ora; Servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili. Relativamente ad ogni progetto formativo la formazione a distanza non potra' superare il 10% del totale delle ore di formazione. 6. Alla domanda dovranno essere allegati - a pena di inammissibilita' - un programma del corso comprendente le materie di insegnamento, la durata dello stesso e il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero dei destinatari dell'iniziativa, il preventivo della spesa (suddiviso per formazione generale e formazione specifica e nelle seguenti voci: costi della docenza in aula, costi dei tutor, altri costi per l'erogazione della formazione, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette, secondo le modalita' dettate dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data 21 maggio 2014) e il calendario del corso (giorno, ora e sede ove si svolge il corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno o piu' elementi del calendario del corso o spostamento della sede dello stesso deve essere comunicata all'indirizzo incentivoformazione@ramspa.it perentoriamente almeno tre giorni prima rispetto alla prima data utile che si intende modificare, fatti salvi comprovati casi di forza maggiore, pena l'esclusione del progetto.