Art. 2 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'efficacia  dell'ordinanza  21  luglio  2011,  come  modificata
dall'ordinanza del 4  settembre  2013  e  con  le  modifiche  di  cui
all'art. 1, e' prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno  della
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
 
    Roma, 7 agosto 2014 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 
 

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 4009