Art. 2 Disposizioni finali 1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata dall'ordinanza del 4 settembre 2013 e con le modifiche di cui all'art. 1, e' prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 7 agosto 2014 Il Ministro: Lorenzin Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4009