Art. 3 Inammissibilita' / Improcedibilita' delle istanze 1. Non sono ammissibili le istanze: in assenza di una controversia insorta tra le parti interessate; incomplete delle informazioni indicate come obbligatorie e della documentazione di cui al modulo allegato; non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volonta' del soggetto richiedente. 2. Le istanze devono essere redatte secondo il modulo allegato al presente regolamento e sono trasmesse preferibilmente tramite posta elettronica certificata. Nella predisposizione dell'istanza, le parti possono chiedere che, in sede di pubblicazione del parere, vengano esclusi eventuali dati sensibili espressamente segnalati. 3. Le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano, comunque, questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trattate ai fini dell'adozione di una pronuncia dell'Autorita' anche a carattere generale. 4. Le istanze divengono improcedibili in caso di sopravvenienza di una pronuncia giurisdizionale di primo grado sulla medesima questione oggetto del parere, di sopravvenuta carenza di interesse delle parti, di rinuncia al parere. 5. Sono trattate in via prioritaria le istanze di parere presentate congiuntamente dalla stazione appaltante e da almeno un partecipante alla procedura di gara. 6. In caso di istanze presentate singolarmente, si da' precedenza: alle istanze presentate dalla stazione appaltante; alle istanze concernenti appalti di rilevante importo economico (lavori: importo superiore a 1.000.000 di euro; servizi e forniture: importo superiore alla soglia comunitaria); alle istanze che sottopongono questioni originali di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici. 7. Le archiviazioni delle istanze per inammissibilita' e/o improcedibilita' sono approvate dal Consiglio dell'Autorita' e comunicate alle parti interessate.