Art. 3 
 
 
          Inammissibilita' / Improcedibilita' delle istanze 
 
  1. Non sono ammissibili le istanze: 
    in assenza di una controversia insorta tra le parti interessate; 
    incomplete delle informazioni indicate come obbligatorie e  della
documentazione di cui al modulo allegato; 
    non sottoscritte dalla persona fisica  legittimata  ad  esprimere
all'esterno la volonta' del soggetto richiedente. 
  2. Le istanze devono essere redatte secondo il modulo  allegato  al
presente regolamento e sono trasmesse preferibilmente  tramite  posta
elettronica certificata. Nella predisposizione dell'istanza, le parti
possono chiedere che, in sede di pubblicazione  del  parere,  vengano
esclusi eventuali dati sensibili espressamente segnalati. 
  3. Le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano,  comunque,
questioni  giuridiche  ritenute  rilevanti,  sono  trattate  ai  fini
dell'adozione di  una  pronuncia  dell'Autorita'  anche  a  carattere
generale. 
  4. Le istanze divengono improcedibili in caso di sopravvenienza  di
una pronuncia giurisdizionale di primo grado sulla medesima questione
oggetto del parere, di sopravvenuta carenza di interesse delle parti,
di rinuncia al parere. 
  5. Sono trattate in via prioritaria le istanze di parere presentate
congiuntamente dalla stazione appaltante e da almeno un  partecipante
alla procedura di gara. 
  6. In caso di istanze presentate singolarmente, si da' precedenza: 
    alle istanze presentate dalla stazione appaltante; 
    alle istanze concernenti appalti di rilevante  importo  economico
(lavori: importo superiore a 1.000.000 di euro; servizi e  forniture:
importo superiore alla soglia comunitaria); 
    alle istanze che sottopongono questioni originali di  particolare
impatto per il settore dei contratti pubblici. 
  7.  Le  archiviazioni  delle  istanze  per   inammissibilita'   e/o
improcedibilita'  sono  approvate  dal  Consiglio  dell'Autorita'   e
comunicate alle parti interessate.