(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                         Zona di produzione 
 
    Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione  della  Coppa
Piacentina  debbono  essere  situati  nel  territorio  delle  Regioni
Lombardia ed Emilia Romagna. 
    I suini nati, allevati e macellati nelle  suddette  Regioni  sono
conformi alle prescrizioni gia' stabilite a livello nazionale per  la
materia prima dei prosciutti a denominazione d'origine di Parma e San
Daniele. 
    Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni
per  quanto  concerne   razze,   alimentazione   e   metodologia   di
allevamento. 
    I suini debbono essere di peso di 160 kg, piu'  o  meno  10%,  di
eta' non inferiore ai nove mesi, aventi  le  caratteristiche  proprie
del suino pesante italiano definite ai sensi del Reg. CE  n.  1237/07
concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine. 
    Il macellatore e' responsabile della corrispondenza qualitativa e
di origine dei  tagli.  Il  documento  del  macello,  che  accompagna
ciascuna partita di materia prima e ne attesta la  provenienza  e  la
tipologia, deve essere conservato dal produttore. 
    I   relativi   controlli    vengono    effettuati    direttamente
dall'Autorita' di controllo indicata nel successivo art. 8. 
    La zona di elaborazione della Coppa Piacentina comprende l'intero
territorio della provincia di Piacenza, limitatamente  alle  aree  ad
altitudine inferiore ai 900 metri slm,  a  motivo  delle  particolari
condizioni climatiche.