Art. 8. Confezionamento 1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacita' consentita dalle vigenti leggi, con l'esclusione del contenitore da litri 2. E' consentito inoltre l'utilizzo delle bottiglie di capacita' di litri 9 e 12 . 2. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino. 3. Per la chiusura delle bottiglie dei vini a D.O.C.G. Nizza e' previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con l'esclusione del tappo a corona Per la chiusura delle bottiglie dei vini qualificati con la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, e' consentito esclusivamente l'uso del tappo di sughero.