Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Per i vini a D.O.C.G. "Barbera d'Asti" le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte. 2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a: =============================================================== | | | Produzione max di | | | | vino (litri ad | | Vini | Resa (uva/vino) | ettaro) | +=================+=====================+=====================+ | Barbera d'Asti | non sup. al 70% | 6.300 | +-----------------+---------------------+---------------------+ | Barbera d'Asti | | | | Sup. | non sup. al 70% | 6.300 | +-----------------+---------------------+---------------------+ Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile e' determinata in base alle rispettive rese uva in t/ha di cui all'art. 4 punto 3. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.G. oltre detto limite percentuale decade il diritto alla D.O.C.G. per tutto il prodotto. 3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge. 4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento: ===================================================================== | | | Di cui in | | | | |legno (botti di| | | | | qualsiasi | | | | periodo | dimensione) | decorrenza | +=============+==========+===============+==========================+ | Barbera | | | Dal 1°novembredell'anno | |d'Asti | 4 mesi | libero | di raccolta delle uve | +-------------+----------+---------------+--------------------------+ | Barbera | | | Dal 1°novembre dell'anno | |d'Asti vigna | 4 mesi | libero | di raccolta delle uve | +-------------+----------+---------------+--------------------------+ | Barbera | | | | |d'Asti | | | Dal 1°novembre dell'anno | |Superiore | 14 mesi | Minimo 6 mesi | di raccolta delle uve | +-------------+----------+---------------+--------------------------+ | Barbera | | | | |d'Asti | | | | |superiore | | | Dal 1°novembre dell'anno | |vigna | 14 mesi | Minimo 6 mesi | di raccolta delle uve | +-------------+----------+---------------+--------------------------+ E' ammessa la colmatura con uguale vino della stessa annata conservato in altri contenitori, per non piu' del 10% del totale del volume, nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio. 5. Per le uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C.G. "Barbera d'Asti", la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine "Monferrato" rosso e "Piemonte" Barbera e "Monferrato" Chiaretto e Ciaret. 6. Il vini destinati alla D.O.C.G. "Barbera d'Asti" di cui all'art. 1. possono essere riclassificati, con la denominazione di origine controllata "Monferrato" rosso, "Piemonte" Barbera, "Piemonte" rosso, purche' corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.