(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Per i vini  a  D.O.C.G.  "Barbera  d'Asti"  le  operazioni  di
vinificazione  e   di   invecchiamento   devono   essere   effettuate
nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. 
    Tuttavia  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali,   e'
consentito  che  tali   operazioni   siano   effettuate   nell'ambito
dell'intero territorio della regione Piemonte. 
    2. La resa massima dell'uva in  vino  finito  non  dovra'  essere
superiore a: 
    
   ===============================================================
   |                 |                     |   Produzione max di |
   |                 |                     |   vino (litri ad    |
   |       Vini      |   Resa (uva/vino)   |       ettaro)       |
   +=================+=====================+=====================+
   |  Barbera d'Asti |   non sup. al 70%   |         6.300       |
   +-----------------+---------------------+---------------------+
   |  Barbera d'Asti |                     |                     |
   |      Sup.       |   non sup. al 70%   |         6.300       |
   +-----------------+---------------------+---------------------+
    
    Per l'impiego della menzione  "vigna",  fermo  restando  la  resa
percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione
massima di vino in  l/ha  ottenibile  e'  determinata  in  base  alle
rispettive rese uva in t/ha di cui all'art. 4 punto 3. 
    Qualora tale resa superi la percentuale sopra  indicata,  ma  non
oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.G. oltre detto
limite percentuale decade il  diritto  alla  D.O.C.G.  per  tutto  il
prodotto. 
    3. Nella vinificazione e  maturazione  devono  essere  seguiti  i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le  pratiche  enologiche
atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi
compreso  l'arricchimento  della  gradazione  zuccherina,  secondo  i
metodi riconosciuti dalla legge. 
    4. I seguenti vini devono essere  sottoposti  ad  un  periodo  di
invecchiamento: 
    
=====================================================================
|             |          |   Di cui in   |                          |
|             |          |legno (botti di|                          |
|             |          |   qualsiasi   |                          |
|             | periodo  |  dimensione)  |        decorrenza        |
+=============+==========+===============+==========================+
| Barbera     |          |               |  Dal 1°novembredell'anno |
|d'Asti       |  4 mesi  |     libero    |  di raccolta delle uve   |
+-------------+----------+---------------+--------------------------+
| Barbera     |          |               | Dal 1°novembre dell'anno |
|d'Asti vigna |  4 mesi  |     libero    |  di raccolta delle uve   |
+-------------+----------+---------------+--------------------------+
| Barbera     |          |               |                          |
|d'Asti       |          |               | Dal 1°novembre dell'anno |
|Superiore    | 14 mesi  | Minimo 6 mesi |  di raccolta delle uve   |
+-------------+----------+---------------+--------------------------+
| Barbera     |          |               |                          |
|d'Asti       |          |               |                          |
|superiore    |          |               | Dal 1°novembre dell'anno |
|vigna        | 14 mesi  | Minimo 6 mesi |  di raccolta delle uve   |
+-------------+----------+---------------+--------------------------+
    
    E' ammessa la colmatura  con  uguale  vino  della  stessa  annata
conservato in altri contenitori, per non piu' del 10% del totale  del
volume, nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio. 
    5. Per le uve destinate  alla  produzione  dei  vini  a  D.O.C.G.
"Barbera  d'Asti",  la  scelta  vendemmiale  e'  consentita,  ove  ne
sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di
origine  "Monferrato"  rosso  e  "Piemonte"  Barbera  e  "Monferrato"
Chiaretto e Ciaret. 
    6. Il vini  destinati  alla  D.O.C.G.  "Barbera  d'Asti"  di  cui
all'art. 1. possono essere riclassificati, con  la  denominazione  di
origine   controllata   "Monferrato"   rosso,   "Piemonte"   Barbera,
"Piemonte"  rosso,  purche'  corrispondano  alle  condizioni  ed   ai
requisiti previsti dal relativo  disciplinare,  previa  comunicazione
del detentore agli organi competenti.