Art. 8. Confezionamento 1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a litri 0,187 e fino a 12 litri, con l'esclusione del contenitore da litri 2. 2. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino. 3. Per la chiusura delle bottiglie dei vini "Barbera d'Asti" D.O.C.G. o "Barbera d'Asti" D.O.C.G. Superiore e' previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con esclusione del tappo a corona. Per la chiusura delle bottiglie dei vini "Barbera d'Asti" D.O.C.G. o "Barbera d'Asti" D.O.C.G. Superiore con la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo, e' consentito esclusivamente l'uso del tappo di sughero. Le chiusure delle bottiglie dei vini con indicazione di sottozona "Tinella" o "Colli Astiani" o "Astiano", sono disciplinate tramite gli allegati in calce al presente disciplinare.