(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                           Confezionamento 
 
    1. Le bottiglie  in  cui  vengono  confezionati  i  vini  di  cui
all'art. 1, per la commercializzazione devono  essere  di  vetro,  di
forma e colore tradizionale, di capacita'  consentita  dalle  vigenti
leggi, ma comunque non inferiori a litri 0,187 e fino a 12 litri, con
l'esclusione del contenitore da litri 2. 
    2. E' vietato il confezionamento e la presentazione in  bottiglie
che possano trarre in inganno il consumatore  o  che  siano  comunque
tali da offendere il prestigio del vino. 
    3. Per la chiusura delle  bottiglie  dei  vini  "Barbera  d'Asti"
D.O.C.G. o "Barbera d'Asti" D.O.C.G. Superiore e' previsto l'utilizzo
dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con  esclusione  del
tappo a corona. 
    Per  la  chiusura  delle  bottiglie  dei  vini  "Barbera  d'Asti"
D.O.C.G. o  "Barbera  d'Asti"  D.O.C.G.  Superiore  con  la  menzione
"vigna" seguita dal relativo toponimo, e'  consentito  esclusivamente
l'uso del tappo di sughero. 
    Le chiusure delle bottiglie dei vini con indicazione di sottozona
"Tinella" o "Colli Astiani" o "Astiano",  sono  disciplinate  tramite
gli allegati in calce al presente disciplinare.