(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    Il vino a D.O.C.G.  "Barbera  d'Asti"  superiore  "Tinella"  deve
essere ottenuto dal vitigno Barbera  nella  misura  minima  del  90%;
altri vitigni a bacca nera non aromatici,  idonei  alla  coltivazione
nella regione Piemonte: massimo 10%. 
    In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla
data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  sono  iscritti  allo
schedario viticolo per la DOCG "Barbera d'Asti" in  conformita'  alle
disposizioni di cui all'art. 2 del relativo  disciplinare,  approvato
con decreto ministeriale 8 luglio 2008, sono idonei  alla  produzione
dei vini di cui all'art. 1.