Art. 2. Il vino a D.O.C.G. "Barbera d'Asti" superiore "Tinella" deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima del 90%; altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte: massimo 10%. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo per la DOCG "Barbera d'Asti" in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 2 del relativo disciplinare, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2008, sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1.