(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    Le operazioni  di  vinificazione  e  di  imbottigliamento  devono
essere effettuate nelle Province di Cuneo - Asti - Alessandria. 
    Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 12,50. 
    La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%.  Qualora
superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto  alla
denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade
il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita  per
tutto il prodotto. 
    Il vino a D.O.C.G. "Barbera d'Asti" superiore "Tinella" non  puo'
essere immesso al consumo se non dopo un periodo  di  affinamento  di
almeno 24 mesi a decorrere dal 1° ottobre successivo alla  vendemmia.
Durante detto periodo e' prevista una permanenza di almeno 6 mesi  in
botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno  6  mesi.  Il
vino  a  D.O.C.G.   "Barbera   d'Asti"   superiore   "Tinella"   dopo
l'invecchiamento, puo' presentare un lieve sentore di legno.