(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione  del  vino  di  cui  all'art.  1  devono   essere   quelli
tradizionali della zona di produzione. 
    Al fine  dell'iscrizione  all'albo  vigneti  idonei  sono  quelli
ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati  e  caratterizzati  da
manie argilloso sabbiose e arenarie stratificate. 
    La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione  deve
essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est. 
    La forma di allevamento e'  la  controspalliera  con  potatura  a
Guyot a vegetazione assurgente e con un numero  di  gemme  mediamente
non superiore a 10 per ceppo. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso. 
    La resa massima di uva  ammessa  per  la  produzione  di  vino  a
D.O.C.G. "Barbera d'Asti" superiore "Colli Astiani" o "Astiano" e' di
7 t pari a 49 ettolitri per ettaro in coltura specializzata. 
    Nelle annate favorevoli i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita   "Barbera   d'Asti"   superiore   con   la
specificazione della sottozona "Colli Astiani"  o  "Astiano",  devono
essere riportate nei limiti  di  cui  sopra,  purche'  la  produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 
    La vendemmia dovra' essere  realizzata  avvalendosi  di  tecniche
tradizionali  atte  a  salvaguardare  l'integrita'  dei  grappoli  al
momento della pigiatura.