(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    Le operazioni  di  vinificazione  e  di  imbottigliamento  devono
essere effettuate nelle Province di Cuneo - Asti - Alessandria. 
    Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 12,50. 
    La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%.  Qualora
superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto  alla
denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade
il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita  per
tutto il prodotto.