Art. 6. Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intenso caratteristico, etereo; sapore: secco, corposo, armonico e rotondo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 13% vol; acidita' totale minima: 5 g/1; estratto non riduttore minimo: 26 g/1;