Art. 3 
 
  1. In fase  di  ripartizione  del  gettito  relativo  alle  entrate
erariali riscosse nell'anno 2014 attraverso il «modello F23», di  cui
al provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del  14
novembre 2001, gli agenti della riscossione imputano e contabilizzano
separatamente le  somme  corrispondenti  alle  percentuali  riportate
nell'allegato A agli appositi capitoli ed  articoli  di  entrata  del
bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, lettera b)  e  comma
3, del presente decreto per  la  definitiva  acquisizione  all'Erario
delle somme medesime, ivi  comprese  quelle  afferenti  ai  territori
delle regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia  Giulia,  Sardegna,
Sicilia e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.