Art. 5 1. Con riferimento al gettito di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, gia' attribuito direttamente alle regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia ed alle province autonome di Trento e Bolzano, la Struttura di Gestione procede al recupero a carico delle medesime degli importi corrispondenti alle percentuali di gettito da riservare allo Stato indicate nell'allegato A, a valere sulle spettanze da attribuire successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Per il gettito riscosso attraverso il «modello F23», di cui all'art. 3, la struttura di gestione procede in base ai dati comunicati dagli agenti della riscossione competenti per territorio.