Art. 5 
 
  1. Con riferimento al gettito di  cui  agli  articoli  2  e  3  del
presente  decreto,  gia'   attribuito   direttamente   alle   regioni
Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia ed alle
province autonome di Trento  e  Bolzano,  la  Struttura  di  Gestione
procede  al  recupero  a  carico   delle   medesime   degli   importi
corrispondenti alle percentuali di gettito da  riservare  allo  Stato
indicate nell'allegato A, a  valere  sulle  spettanze  da  attribuire
successivamente all'entrata in vigore del presente  decreto.  Per  il
gettito riscosso attraverso il «modello F23», di cui all'art.  3,  la
struttura di gestione procede in base ai dati comunicati dagli agenti
della riscossione competenti per territorio.