Art. 2 
 
  1.  Resta  ferma  la  competenza  del   Ministro   sugli   atti   e
provvedimenti   che,   sebbene   delegati,   siano    dal    Ministro
specificatamente a se' avocati o comunque direttamente compiuti. 
  2. Restano comunque riservati al Ministro, a norma degli articoli 4
e 14 del decreto legislativo  30  marzo  2001  n.  165  e  successive
modificazioni: 
      a)  gli  atti  normativi  e  i  relativi  atti   di   indirizzo
interpretativo ed applicativo; 
      b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare  e
assegnazione delle risorse; 
      c) le direttive, le circolari, gli atti di  carattere  generale
e, comunque, di indirizzo politico; 
      d) gli atti che  devono  essere  sottoposti  al  Consiglio  dei
Ministri e ai comitati interministeriali; 
      e) la nomina o la designazione dei componenti degli  organi  di
amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti  e
degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza diretta o indiretta
del Ministero; 
      f) le designazioni e nomine di rappresentanti  ministeriali  in
enti, societa', commissioni e comitati; 
      g) la costituzione di commissioni e comitati; 
      h) tutte le funzioni e attivita' non specificate all'art. 1.