IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/1996  della  Commissione  del  12
giugno 1996, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
Europee L148 del 21 giugno 1996, con il quale e' stata registrata  la
denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana"; 
  Vista la legge 15 gennaio 1991, n.  30  recante  "Disciplina  della
riproduzione  animale"  ed,  in  particolare,  l'art.  3  che  affida
all'Associazione  Italiana  Allevatori  (AIA)   i   controlli   delle
attitudini produttive per ogni specie, razza o altro tipo genetico; 
  Vista la legge 3 agosto 1999, n.  280,  concernente  "Modifiche  ed
integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n.  30,  recante  disciplina
della riproduzione  animale,  anche  in  attuazione  della  direttiva
94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994"; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante  "Disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' Europee - Legge comunitaria 1999" ed, in  particolare,
l'art. 14; 
  Visto  il  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   91   concernente
"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea"; 
  Visto in particolare l'art. 4 del d.l. n. 91/2014  recante  "Misure
per la sicurezza alimentare  e  la  produzione  della  Mozzarella  di
Bufala Campana DOP"; 
  Visto che il citato art. 4, comma 3, del d.l. 91/2014  prevede  che
il Ministero delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  di
concerto con il Ministero  della  salute  provveda,  con  decreto,  a
definire le disposizioni per la produzione della Mozzarella di Bufala
Campana DOP e per la rilevazione della produzione e la tracciabilita'
del  latte  di  bufala   e   dei   prodotti   trasformati   derivanti
dall'utilizzo del latte bufalino; 
  Visto che con il decreto ministeriale 8 maggio 2002  del  Ministero
della salute, relativo all'istituzione di nuovi centri  di  referenza
nazionali  nel  settore   veterinario,   l'Istituto   Zooprofilattico
sperimentale  del  Mezzogiorno  e'  stato  riconosciuto  "Centro   di
referenza nazionale sull'igiene e le  tecnologie  dell'allevamento  e
delle produzioni bufaline"; 
  Tenuto conto  che  il  Ministero  della  salute  consente  al  SIAN
l'accesso alla Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche,
limitatamente ai dati previsti dalla normativa vigente in materia  di
identificazione e registrazione anagrafica degli animali; 
  Considerata la necessita' di istituire una cooperazione applicativa
tra il SIAN e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
per  la  gestione  della  piattaforma  informatica,   relativa   alla
tracciabilita' della  filiera  bufalina,  che  sara'  sancita  in  un
apposito protocollo operativo e relativi accordi di servizio; 
  Considerata la necessita' di assicurare la piu' ampia tutela  degli
interessi  dei  consumatori  e  di  garantire  la  concorrenza  e  la
trasparenza  del  mercato  del  latte  di  bufala  e   dei   prodotti
trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino; 
  Ritenuto necessario definire, in attuazione del citato art.  4  del
d.l. 91/2014, le misure per la sicurezza alimentare e  la  produzione
della Mozzarella di Bufala Campana DOP; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 5 agosto 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
 Modalita' per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP 
 
  1.  In  attuazione  dell'art.  4,  comma  1,  terzo  periodo,   del
decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91  la  produzione  di  prodotti
realizzati anche o esclusivamente  con  latte  differente  da  quello
proveniente da allevamenti inseriti nel sistema  di  controllo  della
DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio
differente, fisicamente separato  dallo  spazio  in  cui  avviene  la
produzione della Mozzarella di Bufala  Campana  DOP  e  dei  prodotti
realizzati  esclusivamente  con  latte  proveniente  da   allevamenti
inseriti nel sistema di controllo  della  DOP  Mozzarella  di  Bufala
Campana. La separazione fisica deve  impedire  ogni  contatto,  anche
accidentale,  tra  latte  proveniente  da  allevamenti  inseriti  nel
sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP  e  altro
latte, nonche' tra la Mozzarella di Bufala  Campana  DOP  e  prodotti
ottenuti con altro  latte  e,  pertanto,  riguarda  gli  impianti  di
stoccaggio,  di  movimentazione,  di  lavorazione  del  latte  e   di
confezionamento dei prodotti. Gli impianti e le  apparecchiature  che
non entrano in contatto con il latte  e/o  con  i  prodotti  da  esso
ottenuti possono essere utilizzati a servizio di linee di lavorazione
situate in spazi differenti. 
  2. Le imprese che lavorano sia latte del sistema di controllo della
DOP Mozzarella di Bufala Campana che latte diverso, entro  30  giorni
dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  ministeriale,  devono
inviare, esclusivamente in formato elettronico, al competente Ufficio
territoriale dell'ICQRF e all'Organismo di controllo  incaricato,  la
planimetria dello stabilimento  con  l'indicazione  delle  differenti
linee di produzione, dei  serbatoi,  compresi  quelli  mobili,  degli
impianti e delle condutture dedicati alla produzione di Mozzarella di
Bufala Campana DOP. I serbatoi devono essere distintamente numerati e
recare  dispositivi  di  misurazione  per  la  lettura  diretta   del
contenuto.  Nel  caso  di  adeguamento   dell'impianto   le   imprese
invieranno entro i successivi 30 giorni il progetto  di  adeguamento,
provvedendo poi ad aggiornare la documentazione a lavori ultimati. 
  3. Le imprese che lavorano  esclusivamente  latte  del  sistema  di
controllo della DOP  Mozzarella  di  Bufala  Campana  sono  esonerate
dall'invio della documentazione di cui al comma 2.