IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee L148 del 21 giugno 1996, con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana"; Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante "Disciplina della riproduzione animale" ed, in particolare, l'art. 3 che affida all'Associazione Italiana Allevatori (AIA) i controlli delle attitudini produttive per ogni specie, razza o altro tipo genetico; Vista la legge 3 agosto 1999, n. 280, concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994"; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee - Legge comunitaria 1999" ed, in particolare, l'art. 14; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 concernente "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"; Visto in particolare l'art. 4 del d.l. n. 91/2014 recante "Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP"; Visto che il citato art. 4, comma 3, del d.l. 91/2014 prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero della salute provveda, con decreto, a definire le disposizioni per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP e per la rilevazione della produzione e la tracciabilita' del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino; Visto che con il decreto ministeriale 8 maggio 2002 del Ministero della salute, relativo all'istituzione di nuovi centri di referenza nazionali nel settore veterinario, l'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e' stato riconosciuto "Centro di referenza nazionale sull'igiene e le tecnologie dell'allevamento e delle produzioni bufaline"; Tenuto conto che il Ministero della salute consente al SIAN l'accesso alla Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, limitatamente ai dati previsti dalla normativa vigente in materia di identificazione e registrazione anagrafica degli animali; Considerata la necessita' di istituire una cooperazione applicativa tra il SIAN e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per la gestione della piattaforma informatica, relativa alla tracciabilita' della filiera bufalina, che sara' sancita in un apposito protocollo operativo e relativi accordi di servizio; Considerata la necessita' di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino; Ritenuto necessario definire, in attuazione del citato art. 4 del d.l. 91/2014, le misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 5 agosto 2014; Decreta: Art. 1 Modalita' per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP 1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 la produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente, fisicamente separato dallo spazio in cui avviene la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP e dei prodotti realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La separazione fisica deve impedire ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonche' tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte e, pertanto, riguarda gli impianti di stoccaggio, di movimentazione, di lavorazione del latte e di confezionamento dei prodotti. Gli impianti e le apparecchiature che non entrano in contatto con il latte e/o con i prodotti da esso ottenuti possono essere utilizzati a servizio di linee di lavorazione situate in spazi differenti. 2. Le imprese che lavorano sia latte del sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana che latte diverso, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ministeriale, devono inviare, esclusivamente in formato elettronico, al competente Ufficio territoriale dell'ICQRF e all'Organismo di controllo incaricato, la planimetria dello stabilimento con l'indicazione delle differenti linee di produzione, dei serbatoi, compresi quelli mobili, degli impianti e delle condutture dedicati alla produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. I serbatoi devono essere distintamente numerati e recare dispositivi di misurazione per la lettura diretta del contenuto. Nel caso di adeguamento dell'impianto le imprese invieranno entro i successivi 30 giorni il progetto di adeguamento, provvedendo poi ad aggiornare la documentazione a lavori ultimati. 3. Le imprese che lavorano esclusivamente latte del sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana sono esonerate dall'invio della documentazione di cui al comma 2.