Art. 2 Modalita' per la rilevazione della produzione e la tracciabilita' del latte di bufala 1. E' istituita la piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina" gestita, in cooperazione applicativa, dal SIAN e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. 2. Gli allevatori bufalini hanno l'obbligo di comunicare alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina" i seguenti dati: a) I quantitativi giornalieri di latte prodotto complessivamente dalle bufale in lattazione presenti in allevamento ed i soggetti ai quali e' conferito. I dati rilevati giornalmente sono riportati in apposito registro cartaceo, scheda o supporto informativo, di cui all'Allegato A, e dovranno essere comunicati alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina" quotidianamente e comunque non oltre i primi due giorni lavorativi della settimana successiva al rilevamento. Il latte prodotto giornalmente deve essere corredato, durante il trasporto, da specifica documentazione di accompagnamento, sottoscritta dall'allevatore, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente, come da modello (Allegato B). b) I quantitativi di latte prodotto, nelle 24 ore, da ciascuna bufala in lattazione presente in allevamento, misurati come somma delle quantita' prodotte nelle singole mungiture eseguite durante la giornata. Tale dato deve essere rilevato il primo giorno lavorativo di ciascun mese dell'anno e comunicato alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina" entro 5 giorni. 3. La rilevazione mensile della quantita' di latte prodotto, nelle 24 ore, da ciascuna bufala in lattazione presente in allevamento deve avvenire attraverso uno strumento di rilevazione (quale lattometro meccanico, lattometro elettronico, vaso misuratore, etc.) omologato dall'Associazione italiana Allevatori ai sensi dell'art. 12 del Disciplinare dei Controlli Produttivi per la Produzione del Latte approvato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 n. 12148. La corretta funzionalita' di tali strumenti e' controllata da organismi certificati dal Comitato Internazionale per le Misurazioni sugli Animali (ICAR) con frequenza biennale nonche' in ogni caso di sostituzione o su indicazione del Comitato Tecnico dei Controlli Latte dell'Associazione Italiana Allevatori. 4. Tali dati devono essere trasmessi dal singolo allevatore, direttamente o tramite organismi o soggetti terzi da lui delegati, alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina".