Art. 2 
 
 
Modalita' per la rilevazione della produzione e la tracciabilita' del
                           latte di bufala 
 
  1. E' istituita la piattaforma  informatica  "Tracciabilita'  della
filiera bufalina" gestita, in cooperazione applicativa,  dal  SIAN  e
dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. 
  2. Gli allevatori  bufalini  hanno  l'obbligo  di  comunicare  alla
piattaforma informatica "Tracciabilita'  della  filiera  bufalina"  i
seguenti dati: 
    a) I quantitativi giornalieri di latte prodotto  complessivamente
dalle bufale in lattazione presenti in allevamento ed i  soggetti  ai
quali e' conferito. I dati rilevati giornalmente  sono  riportati  in
apposito registro cartaceo, scheda o  supporto  informativo,  di  cui
all'Allegato  A,  e  dovranno  essere  comunicati  alla   piattaforma
informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina" quotidianamente e
comunque non oltre i primi  due  giorni  lavorativi  della  settimana
successiva al rilevamento. Il latte prodotto giornalmente deve essere
corredato, durante  il  trasporto,  da  specifica  documentazione  di
accompagnamento, sottoscritta dall'allevatore, dal  trasportatore  e,
all'arrivo, dall'acquirente, come da modello (Allegato B). 
    b) I quantitativi di latte prodotto, nelle 24  ore,  da  ciascuna
bufala in lattazione presente in  allevamento,  misurati  come  somma
delle quantita' prodotte nelle singole mungiture eseguite durante  la
giornata. Tale dato deve essere rilevato il primo  giorno  lavorativo
di ciascun mese dell'anno e comunicato alla  piattaforma  informatica
"Tracciabilita' della filiera bufalina" entro 5 giorni. 
  3. La rilevazione mensile della quantita' di latte prodotto,  nelle
24 ore, da ciascuna bufala in lattazione presente in allevamento deve
avvenire attraverso uno strumento di  rilevazione  (quale  lattometro
meccanico, lattometro elettronico, vaso misuratore,  etc.)  omologato
dall'Associazione italiana  Allevatori  ai  sensi  dell'art.  12  del
Disciplinare dei Controlli Produttivi per  la  Produzione  del  Latte
approvato con decreto  ministeriale  28  maggio  2010  n.  12148.  La
corretta funzionalita' di tali strumenti e' controllata da  organismi
certificati dal Comitato  Internazionale  per  le  Misurazioni  sugli
Animali (ICAR)  con  frequenza  biennale  nonche'  in  ogni  caso  di
sostituzione o su indicazione  del  Comitato  Tecnico  dei  Controlli
Latte dell'Associazione Italiana Allevatori. 
  4. Tali  dati  devono  essere  trasmessi  dal  singolo  allevatore,
direttamente o tramite organismi o soggetti terzi  da  lui  delegati,
alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina".